Legge regionale 1° aprile 1977, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 01 04 1977

Bollettino ufficiale 26 4 1977 n. 4

Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione.

Art. 1

Allo scopo di salvaguardare l’equilibrio dell’ambiente e di tutelare la proprietà agricola, la circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Regione, al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate tali ai sensi di legge, nonché di quelle di accesso a locali pubblici o a impianti sportivi, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2

È vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, al di fuori delle strade come definite dall’articolo precedente.

La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti ed a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per ragione di abitazione o dimora o lavoro o servizio.

Fuori di questi casi, coloro che intendano accedere sul territorio di cui al primo comma, debbono munirsi di autorizzazione comunale, da ottenersi su domanda motivata.

Il Sindaco, in occasione di manifestazioni, su richiesta degli organizzatori, potrà, con propria ordinanza, derogare, per tempi e strade determinati, al divieto di cui all’articolo 1.

Resta salvo e impregiudicato il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la circolazione e il parcheggio consentiti o autorizzati ai sensi del presente articolo.

Art. 3

In ogni altro caso, la circolazione con veicoli a motore su strade non comprese tra quelle di cui all’articolo 1 può essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale su richiesta dei Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli, fermo restando il consenso previsto all’ultimo comma dell’articolo 2.

Art. 4

I Comuni provvederanno a collocare apposita segnaletica, bilingue, fornita dall’Amministrazione regionale in conformità alla presente legge, nel termine di mesi sei dalla sua entrata in vigore.

È fatta salva la facoltà dei soggetti, di cui all’ultimo comma dell’articolo 2, di apporre analoga segnaletica di divieto.

Art. 5

Per la violazione dei divieti di cui alla presente legge sarà applicata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 45.000.

I proventi delle sanzioni di cui al precedente comma sono introitati dai Comuni, qualora l’accertamento dell’infrazione sia effettuato da organi di polizia comunale; negli altri casi dalla Regione.

Art. 6

Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della Caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 7

Per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 8

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

Art. 9

I proventi delle sanzioni amministrative di competenza della Regione saranno introitati al Capitolo 245 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.