Legge regionale 19 novembre 2008, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 19 novembre 2008, n. 26

Disposizioni urgenti per il finanziamento di interventi regionali in materia di edilizia residenziale.

(B.U. 9 dicembre 2008, n. 50)

Art. 1

(Ripartizione per l'anno 2008 del Fondo regionale per le politiche abitative)

1. Per l'anno 2008, nelle more dell'adozione del piano e dei programmi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), le risorse stanziate sul capitolo 50900 "Fondo regionale per le politiche abitative" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008, pari a euro 4.876.000, sono così ripartite:

a) euro 3.276.000, per il finanziamento dei contributi integrativi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

b) euro 1.500.000, per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata);

c) euro 100.000, per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), limitatamente ai procedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. 28/2007.

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.