Legge regionale 27 aprile 1973, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 27 04 1973

Bollettino ufficiale 22 5 1973 n. 7

AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3- 8- 1972 N. 22, RIGUARDANTE LA ISTITUZIONE DELLA SCUOLE MATERNE REGIONALI IN VALLE D’AOSTA.

Art. 1

La spesa annua prevista dall’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1972 n. 22 per il pagamento degli stipendi agli Insegnanti delle Scuole Materne, č aumentata di Lire 50.000.000, a decorrere dall’anno 1973.

La maggiore spesa annua di Lire cinquantamilioni derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1973, sarą imputata al capitolo 587 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973 ("Stipendi e indennitą alle Insegnanti di Scuola Materna") e al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine č approvato l’aumento da Lire 112.000.000 a L. 162.000.000 dello Stanziamento annuo del Capitolo stesso a decorrere dall’anno 1973.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 50.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge, č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 587 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973 da Lire 112.000.000 a Lire 162.000.000, mediante prelievo della somma di Lire 50.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento

- Spese correnti - Allegato E ").

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.