Legge regionale 15 novembre 1971, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 15 11 1971

Bollettino ufficiale 15 11 1971 n. 8

APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLE TABELLE DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE E NORME PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA A RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ADDETTO ALL’ISTITUTO MAGISTRALE "REGINA MARIA ADELAIDE" DI AOSTA E ALLE SCUOLE SECONDARIE DELLA REGIONE.

CAPO I

ARTICOLO 1

Nuova pianta organica - Carriera a ruolo aperto

È approvata la pianta organica, annessa alla presente legge quale allegato A, relativa alle qualifiche del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione.

Detta pianta organica ha applicazione a decorrere dall’1-1-1971, data nella quale sono soppressi i posti delle tabelle allegato A alla legge regionale 31-1-1967 n. 4, allegato A alla legge regionale 30-8-1967 n. 25, allegato A alla legge regionale 26-5-1967 n. 15, allegato A alla legge regionale 27-8-1969 n. 11, nonché della tabella allegato E alla legge regionale 30-8-1970 n. 23.

Sono altresì approvate le tre tabelle, annesse alla presente legge quale allegato B, delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al primo comma del presente articolo, tabelle che prevedono, a seconda delle carriere e dei ruoli, la progressiva e successiva attribuzione di stipendi e salari, da attribuire secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del Capo II della legge regionale 10-11-1966 n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Le sopramenzionate tabelle, annesse alla presente legge, entreranno in vigore con effetti a decorrere dall’1-1-1971, data nella quale sono soppresse le tabelle Allegato B alla legge regionale 31-1-1967 n. 4, Allegato B alla legge regionale 30-8-1967 n. 25, Allegato B alla legge regionale 26-5-1967 n. 15 e Allegato A alla legge regionale 27-8-1969 n. 11.

Art. 2

Personale di segreteria dell’Istituto Magistrale e delle Scuole Medie della Regione.

La pianta organica, di cui al precedente articolo 1, è comprensiva dei posti di ruolo del personale addetto ai Servizi amministrativi dell’Istituto Magistrale "Regina Maria Adelaide" di Aosta e delle Scuole Medie della Regione.

A tale personale, che sarà inquadrato a ruolo ai sensi delle disposizioni transitorie e finali di cui alla presente legge, sarà attribuito il trattamento economico previsto, a seconda delle carriere e delle qualifiche, dalle tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto previste dal precedente articolo.

Art. 3

Applicabilità delle norme del regolamento generale del personale regionale

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui ai precedenti articoli le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, previste dalle leggi regionali 28-7-1956 n. 3, 30-1-1962 n. 2 e 10-11-1966 n. 13, e successive modificazioni.

Art. 4

Destinazione in servizio del personale di segreteria

Segretari:

Agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione è assegnato un segretario.

Applicati di Segreteria:

- Scuole Medie -

Quando la popolazione scolastica della Scuola Media, comprese le sezioni staccate, è superiore a 250 alunni è assegnato un applicato di segreteria; un secondo applicato è assegnato se la popolazione scolastica superi i 500 alunni.

- Istituti Tecnici -

Il contingente di applicati di segreteria da assegnare agli Istituti Tecnici è determinato in relazione al numero delle classi funzionanti e precisamente:

fino a 5 classi n. 1 applicato

fino a 12 classi n. 2 applicati

fino a 24 classi n. 3 applicati

fino a 32 classi n. 4 applicati

- Licei ed Istituto Magistrale -

Il contingente è fissato in relazione alla popolazione scolastica e precisamente:

fino a 300 alunni n. 1 applicato

fino a 600 alunni n. 2 applicati

fino a 1000 alunni n. 3 applicati

Per successivi gruppi di 500 alunni sarà assegnata inoltre una ulteriore unità.

- Istituto Professionale Regionale (sezioni commerciali ed alberghiere) -

Il contingente è determinato dal numero delle classi funzionanti e precisamente:

fino a 5 classi n. 1 applicato

fino a 12 classi n. 2 applicati

fino a 24 classi n. 3 applicati

fino a 32 classi n. 4 applicati

- Istituto Professionale Regionale (sezione industriale) -

Il contingente è determinato dal numero delle classi funzionanti e precisamente:

fino a 3 classi n. 1 applicato

fino a 5 classi n. 2 applicati

fino a 8 classi n. 3 applicati

fino a 12 classi n. 4 applicati

fino a 20 classi n. 5 applicati

fino a 28 classi n. 6 applicati

fino a 32 classi n. 7 applicati

Il relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi l’Assessore alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta Regionale, provvederà annualmente all’accertamento dei posti vacanti, nonché alla destinazione in servizio dei Segretari e degli Applicati di Segreteria presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione.

Per la copertura dei posti vacanti, si dovrà provvedere entro tre mesi dall’inizio di ogni anno scolastico, mediante espletamento di pubblici concorsi secondo le modalità fissate dal regolamento generale del personale della Regione.

Art. 5

Istituzione di nuovi posti di ruolo

Entro il mese di ottobre di ogni anno con decreto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione saranno accertate le necessità di personale di segreteria ed ausiliario di ogni singola scuola sulla base della popolazione scolastica regolarmente iscritta.

La Giunta è autorizzata dal Consiglio Regionale ad approvare la istituzione di nuovi posti di ruolo, resisi necessari sulla base dell’aumento della popolazione scolastica.

Art. 6

Determinazione del numero dei bidelli da destinare ai singoli Istituti scolastici

- Scuole Medie -

Il contingente dei bidelli da assegnare a ciascuna Scuola Media della Regione sarà determinato sulla base delle classi funzionanti presso la scuola stessa e precisamente:

da 1 a 5 classi n. 2 bidelli

da 6 a 9 classi n. 3 bidelli

da 10 a 13 classi n. 4 bidelli

da 14 a 17 classi n. 5 bidelli

da 18 a 21 classi n. 6 bidelli

da 22 a 25 classi n. 7 bidelli

da 26 a 29 classi n. 8 bidelli

I contingenti di cui sopra sono aumentati di una unità per ogni sezione staccata della scuola stessa.

- Istituti Tecnici -

Il numero dei bidelli è determinato in relazione al numero delle classi funzionanti in ciascun istituto e precisamente:

fino a 5 classi n. 2 bidelli

fino a 8 classi n. 4 bidelli

fino a 12 classi n. 5 bidelli

fino a 20 classi n. 6 bidelli

fino a 24 classi n. 7 bidelli

fino a 28 classi n. 8 bidelli

fino a 32 classi n. 9 bidelli

I contingenti di cui sopra sono aumentati di una unità per ogni sezione staccata o scuola coordinata.

- Liceo Ginnasio -

Il numero dei bidelli è stabilito in base al numero delle classi funzionanti presso ciascuna scuola e precisamente:

da 1 a 7 classi n. 2 bidelli

da 8 a 11 classi n. 3 bidelli

da 12 a 15 classi n. 4 bidelli

da 16 a 19 classi n. 5 bidelli

da 20 a 23 classi n. 6 bidelli

da 24 a 27 classi n. 7 bidelli

da 28 a 31 classi n. 8 bidelli

- IPR - Sezioni Commerciali ed alberghiere -

Il contingente è fissato in relazione alle classi funzionanti:

fino a 5 classi n. 2 bidelli

fino a 8 classi n. 4 bidelli

fino a 12 classi n. 5 bidelli

fino a 20 classi n. 6 bidelli

fino a 24 classi n. 7 bidelli

fino a 28 classi n. 8 bidelli

fino a 32 classi n. 9 bidelli

- IPR - Sezione industriale -

Il contingente è fissato in relazione alle classi funzionanti:

fino a 5 classi n. 3 bidelli

fino a 8 classi n. 6 bidelli

fino a 12 classi n. 7 bidelli

fino a 16 classi n. 8 bidelli

fino a 20 classi n. 9 bidelli

fino a 24 classi n. 10 bidelli

fino a 32 classi n. 12 bidelli

Alle scuole di ogni ordine e grado della Regione fornite di palestra in aggiunta al personale predetto e al fine di assicurare i normali servizi inerenti all’educazione fisica sono assegnati un bidello se la scuola abbia almeno 9 classi e due se ne abbia più di 22.

Se più scuole dispongono di palestre in comune, le relative classi si sommano ai fini dell’assegnazione dei bidelli; in tale caso l’assegnazione è fatta alla scuola che ha il maggior numero di classi.

Il numero dei bidelli assegnati ad ogni scuola sarà stabilito allo inizio di ogni anno scolastico in base alle norme della presente legge, con decreto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta Regionale.

Art. 7

Biennio unitario sperimentale della Scuola Secondaria di secondo grado

Per la determinazione dei posti di organico di segretario, applicato di segreteria e bidelli da destinare al biennio unitario sperimentale della scuola secondaria di secondo grado, autorizzato con DM in data 31-7-1970, si fa riferimento alle disposizioni in vigore per gli Istituti Tecnici.

Per la copertura dei relativi posti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, nonché le norme in vigore per il personale regionale.

Art. 8

Sistemazione straordinaria a ruolo del personale di segreteria ed ausiliario non di ruolo

Per la sistemazione a ruolo del personale di segreteria e amministrativo non di ruolo dell’Istituto Magistrale "Regina Maria Adelaide" e delle Scuole secondarie della Regione, nonché del personale di segreteria ed ausiliario degli istituti scolastici di istruzione secondaria della Regione, con esclusione del personale ausiliario dell’Istituto Magistrale "Regina Maria Adelaide" di Aosta, che alla data dell’1-1-1971 risulti in servizio da almeno un biennio presso le scuole della Regione o dello Stato e attualmente in servizio presso le scuole della Regione, si applicano le norme transitorie del Capo IV della legge regionale 10-11-1966 n. 13, concernente la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale, prescindendo dal prescritto limite di età.

Art. 9

Assorbimento e inquadramento del personale di segreteria di ruolo dello Stato in servizio presso gli Istituti Scolastici della Regione

Il personale di segreteria di ruolo dello Stato, attualmente a disposizione dell’Amministrazione Regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso una Scuola Media della Regione, potrà essere assunto nel corrispondente ruolo regionale, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.

Esso sarà inquadrato, entro i limiti dell’organico scolastico, nel corrispondente ruolo regionale con il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita.

Al personale di cui ai precedenti commi sarà riconosciuta, ai fini dello sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, l’intera anzianità maturata presso lo Stato o altri Enti pubblici nella misura del quaranta per cento del periodo stesso, prima dell’inquadramento, secondo i casi, nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) o nel ruolo degli applicati di segreteria (carriera esecutiva) dello Stato.

La domanda di assunzione e di inquadramento nel ruolo regionale del personale suddetto dovrà essere presentata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Sistemazione straordinaria di personale di segreteria della carriera esecutiva

Gli applicati di segreteria di ruolo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a cui siano state affidate, per effetto della legge 6-12-1960 n. 1607 e del DPR 3-7-1964 n. 784, funzioni di Segretario da almeno cinque anni, potranno essere inquadrati, in via straordinaria e a domanda, previo accertamento dell’idoneità tecnica a mezzo di esame-colloquio, a posti di Segretario, prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio e con la valutazione, esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari acquisibili per effetto della carriera economica a ruolo aperto, dell’intero periodo di servizio prestato con mansioni di Segretario e del quaranta per cento del servizio fuori ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici presso Segreterie di Istituti Scolastici della Regione.

Art. 11

Indennità accessorie - Decorrenza

Per il personale dello Stato assunto e inquadrato nel ruolo regionale ai sensi del precedente articolo 6, l’anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni, decorrerà dalla data di assunzione e di inquadramento nel ruolo regionale, data di applicazione degli emolumenti previsti dalle tabelle annesse alla presente legge e delle ritenute dirette regionali sugli emolumenti pensionabili del personale di cui si tratta.

Art. 12

Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alle leggi regionali 31-1-1967 n. 4, 30-8-1967 n. 25, 26-5-1967 n. 15 e 27-8-1969 n. 11.

Art. 13

La spesa annua a carico regionale, prevista in complessive Lire trecentoventimilioni, sarà imputata sul capitolo 581 ("Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di Segreteria e subalterno delle scuole secondarie della Regione") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1971 e seguenti; a tal fine è approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire duecentoquarantottomilioni a Lire trecentoventimilioni.

Per l’anno finanziario 1971 è approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 581 ("Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie della regione") del bilancio di previsione della Regione da Lire duecentoquarantottomilioni a Lire trecentoventimilioni mediante:

1) prelievo della somma di Lire trentadue milioni dal capitolo 600 della parte Spesa del bilancio stesso ("Scuole Secondarie di primo grado - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante e al personale ausiliario");

2) prelievo della somma di lire quarantamilioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondi speciali per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 14

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 15 novembre 1971 n. 18

PIANTA ORGANICA RELATIVA ALLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.

ATTO ALLEGATO

Qualifica di segretario: carriera di concetto. Qualifica di applicato di segreteria: carriera esecutiva. Qualifica di aiutante tecnico: carriera ausiliaria. Qualifica di bidello: carriera ausiliaria.

Qualifica di magazziniere: carriera ausiliaria.

Allegato B alla legge regionale 15 novembre 1971 n. 18

TABELLE DI SVILUPPO DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.

Tabella I

Carriera di concetto (ruolo del personale di segreteria). Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di segretario: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.120.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.850.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.630.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.490.000.

Tabella II

Carriera esecutiva (ruolo del personale amministrativo). Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di applicato di segreteria: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.460.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.310.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.170.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.080.000.

Tabella III

Carriera ausiliaria.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di aiutante tecnico: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.300.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.180.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.070.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 970.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di magazziniere: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.200.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.060.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 970.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 880.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di bidello: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.100.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 980.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 890.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 800.000.