Legge regionale 29 luglio 2008, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 22

Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

(B.U. 5 agosto 2008, n. 32)

Art. 1

(Amministrazione della Casino de la Vallée S.p.A.. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)

1. L'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Amministrazione della società)

1. La Casino de la Vallée S.p.A. è gestita da un organo di amministrazione composto da uno a tre membri, la cui nomina spetta all'assemblea.

2. Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un consiglio di amministrazione, lo stesso nomina tra i suoi componenti il presidente e può nominare il vice presidente e l'amministratore delegato.

3. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La durata del mandato è stabilita, di volta in volta, all'atto della loro nomina.".

Art. 2

(Interventi sul capitale sociale)

1. Per l'anno 2008, è autorizzata la riduzione del capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.A., costituita ai sensi della l.r. 36/2001, per la copertura delle perdite accertate nel corso dello stesso anno e la sua successiva ricostituzione ed aumento, con conferimento sia in denaro sia in beni mobili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2008, a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale in denaro necessari, sino alla concorrenza massima di euro 9.900.000.

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti) e al relativo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nel medesimo obiettivo programmatico, per euro 9.900.000, al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Disposizione finale)

1. Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione nominato ai sensi della presente legge.

Art. 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.