Legge regionale 14 maggio 1976, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 14 05 1976

Bollettino ufficiale 31 5 1976 n. 6

Ristrutturazione della Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti. Modificazione delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

Presso l’Assessorato del turismo, antichità e belle arti, è istituito l’Ufficio archeologia, alle dipendenze della Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti.

Art. 2

È approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale della Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti, presso l’Assessorato del turismo, antichità e belle arti, risultante dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3

Per la nomina al posto di archeologo è prescritto il possesso del diploma di laurea in lettere, o in lettere e filosofia, o in architettura, nonché della specializzazione in archeologia o dell’idoneità conseguita nei concorsi indetti dallo Stato per posti della carriera direttiva presso le Soprintendenze alle antichità.

Art. 4

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento, per l’inquadramento straordinario di personale incaricato, in via continuativa o stagionale, di prestazioni di lavoro presso la Sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.

Il ruolo speciale ad esaurimento comprende n. 51 posti di operaio qualificato (gruppo regionale S/ 2) e n. 2 posti di coadiutore (gruppo regionale C).

Art. 5

Sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento il personale incaricato di prestazioni di lavoro presso la Sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti retribuito a paga mensile o a paga oraria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio per almeno un anno presso la Sovraintendenza stessa, che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio previsti dagli articoli 75 e 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni e che non abbia compiuto il 50° anno di età.

A domanda, sarà inquadrato il personale di cui al primo comma del presente articolo che abbia superato il 50° anno di età ma che non abbia superato il 55°, purché non sia titolare di trattamento pensionistico di importo complessivo superiore a lire 100.000 mensili.

All’inquadramento si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale tenendo presente che i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati, i manovali e gli assistenti privi della licenza della scuola media, saranno inquadrati nei posti di operaio qualificato e che gli assistenti in possesso del prescritto titolo di studio saranno inquadrati nei posti di coadiutori.

L’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento avrà decorrenza a tutti gli effetti, dal 1° luglio 1976.

Art. 6

Il personale incaricato di prestazioni di lavoro presso la Sovrintendenza regionale antichità, monumenti e belle arti, che abbia superato i limiti di età stabiliti al secondo comma dell’articolo precedente o che, comunque, non possa essere inquadrato nel ruolo speciale, è conservato in servizio fino al compimento del 65° anno di età con il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori del settore dell’edilizia, nonché da un contratto integrativo, avente la stessa scadenza di quello nazionale, da stipularsi fra l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale interessato. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare la relativa spesa.

A coloro che chiedano di essere collocati a riposo prima del compimento del 65° anno di età, è attribuita una gratifica straordinaria commisurata ad una mensilità di retribuzione lorda per ogni anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, mancante al raggiungimento del 65° anno di età.

Art. 7

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese le norme di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13, 7 marzo 1973, n. 6, e 15 maggio 1974, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Nei nuovi posti di operaio qualificato e di coadiutore, nonché nei posti che dovessero successivamente risultare vacanti, saranno immessi progressivamente gli operai qualificati inquadrati nel ruolo soprannumerario istituito con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21, nonché il personale inquadrato nei posti del ruolo ad esaurimento di cui alla presente legge.

Ai fini dell’immissione nei posti di organico del ruolo ordinario, l’ordine di precedenza sarà determinato dall’anzianità effettiva di servizio maturata presso la Sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.

Art. 9

In sede di prima applicazione della presente legge, nei posti di archeologo e di segretario presso l’Ufficio archeologia, sarà inquadrato, in via straordinaria, il personale che sia stato assunto in servizio in data non posteriore al 1° novembre 1974, che abbia prestato comunque servizio per almeno un anno presso la Sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti e che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la nomina, ad eccezione di quello dell’età.

Il posto di segretario presso l’Ufficio Sovraintendenza sarà conferito mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 4 della presente legge, in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 10

In deroga a quanto prescritto all’articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, i posti di organico di operaio specializzato saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli e prove pratiche, da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi di cui al comma precedente può essere ammesso, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 105 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, anche il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento.

I nuovi posti di organico di coadiutore saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli, esami e prova pratica, riservati al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui all’articolo 4 della presente legge, anche in deroga al possesso del prescritto titolo di studio.

Per l’espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti, per quanto non previsto dalla presente legge, si osserveranno le norme di cui al capo I del titolo IV della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 11

Ai vincitori dei concorsi interni di cui all’articolo precedente, l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza sarà valutata ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, ad eccezione degli operai specializzati già inquadrati nei posti del ruolo soprannumerario istituiti con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21, ai quali l’anzianità maturata nella qualifica di operaio specializzato del ruolo soprannumerario sarà valutato per intero.

Art. 12

È fatto assoluto divieto di assumere personale operaio o di assistenza presso l’Assessorato del turismo, antichità e belle arti, sotto qualsiasi forma, salvo che in posti di ruolo vacanti.

Le assunzioni di personale effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità di chi le dispone.

Art. 13

Nel bilancio preventivo della Regione - titolo I, sezione II, categoria II - per l’anno finanziario 1976 e per gli anni successivi sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Capitolo 780 - " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico ".

Capitolo 781 - " Compensi per lavoro straordinario al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico ".

Capitolo 782 - " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico ".

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 380 milioni, verrà trasferito dai capitoli 786 e 787 ai capitoli 777, 780, 781 e 782 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Variazioni in diminuzione:

Capitolo 786 - Spese per opere di sistemazione e manutenzione di monumenti, castelli e di edifici di interesse artistico e storico L. 95.000.000

Capitolo 787 - Spese per opere di sistemazione e manutenzione del patrimonio archeologico L. 127.000.000

Totale L. 222.000.000

B) Variazioni in aumento:

Capitolo 777 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio antichità, monumenti e belle arti L. 140.000.000

Capitolo 780 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico L. 78.000.000

Capitolo 781 - Compensi per lavoro straordinario al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico L. 200.000

Capitolo 782 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico L. 3.800.000

Totale L. 222.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 14 maggio 1976, n. 17. Nuova pianta organica dei posti e del personale della Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti

Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti: // qualifica: sovrintendente; posti di ruolo: 1; carriera direttiva; gruppo regionale A/ 2.

Ufficio Sovraintendenza: organici e qualifiche: //

architetto: posti di ruolo 1; carriera: direttiva; gruppo regionale A/ 3; //

segretario: posti di ruolo 1; carriera: di concetto; gruppo regionale B; //

geometri: posti di ruolo 5; carriera: di concetto; gruppo regionale B; //

coadiutori (amministrativi): posti di ruolo 4; carriera: esecutiva; gruppo regionale C; //

coadiutori (tecnici): posti di ruolo 4; carriera: esecutiva; gruppo regionale C; //

operaio specializzato - fabbro: posti di ruolo 1; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 1; //

operaio specializzato - capo giardiniere: posti di ruolo 1; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 1; //

operaio specializzato - carpentiere: posti di ruolo 1; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 1; //

operai specializzati - muratori - capi operai: posti di ruolo 2; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 1; //

operai specializzati - scavatori archeologici: posti di ruolo 2; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 1; //

operaio specializzato - decoratore: posti di ruolo 1; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 1; //

operaio specializzato - falegname restauratore: posti di ruolo 1; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 1; //

operaio specializzato - restauratore di ceramiche: posti di ruolo 1; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 1; /

operai qualificati: posti di ruolo 9; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 2; //

giardinieri: posti di ruolo 2; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 2; //

autisti: posti di ruolo 2; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 2; //

custodi castelli e musei: posti di ruolo 6; carriera: ausiliaria; gruppo regionale S/ 3; //

Ufficio archeologia: //

qualifica: archeologo; posti di ruolo 1; carriera direttiva; gruppo regionale A/ 3; //

qualifica: segretario; posti di ruolo 2; carriera di concetto; gruppo regionale B.