Legge regionale 18 aprile 2008, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 19

Disposizioni per l'allocazione delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano.

(B.U. 3 giugno 2008, n. 23)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'allocazione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano, trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di catasto).

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate da parte della Regione e degli enti locali, perseguendo le seguenti finalità:

a) promuovere l'equità fiscale attraverso la definizione di politiche adeguate di revisione degli estimi e del classamento, da attuare d'intesa con l'Amministrazione finanziaria statale;

b) integrare le funzioni catastali con le funzioni amministrative comunali in materia di procedimento edilizio, di tributi locali e di sistemi informativi territoriali;

c) valorizzare il tessuto organizzativo e gli strumenti dello sportello unico, di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), ampliando la gamma dei servizi offerti;

d) sviluppare i servizi telematici edilizio-catastali integrati sia di tipo avanzato, rivolti ai professionisti del territorio, sia di base, aperti ai cittadini;

e) garantire un efficace governo del territorio attraverso la creazione della Carta geografica unica regionale;

f) definire un percorso sostenibile ai fini della costruzione di un catasto probatorio.

Art. 2

(Allocazione delle funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in ragione del particolare contesto territoriale, demografico ed organizzativo regionale, le funzioni trasferite ai sensi del d.lgs. 142/2007 sono allocate nel modo seguente:

a) le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 142/2007 sono esercitate dalla Regione;

b) le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 142/2007, concernenti l'utilizzazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni catastali, sono esercitate anche dai Comuni, sia in forma singola che associata.

2. Al fine di garantire, nel tempo, maggiore efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentito il Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, può disporre il graduale trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), al Comune di Aosta e, ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 54/1998, agli altri Comuni in forma associata attraverso le Comunità montane, le quali possono esercitare le funzioni trasferite anche in convenzione tra loro ai sensi dell'articolo 104 della l.r. 54/1998.

Art. 3

(Comitato di monitoraggio)

1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Comitato di monitoraggio, le cui attribuzioni e la cui composizione sono determinate dalla Giunta regionale, assicurando in ogni caso la partecipazione di rappresentanti del capoluogo regionale e degli altri enti locali, dell'Agenzia del territorio e degli ordini professionali interessati ai servizi catastali.

Art. 4

(Adempimenti attuativi)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali per gli aspetti che interessano gli enti locali e sentito il Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, definisce i processi di servizio afferenti alle funzioni trasferite, individua, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la struttura o le strutture regionali competenti all'esercizio delle funzioni trasferite e assegna, in relazione al numero e alla consistenza dei processi di servizio trasferiti, il personale comandato in servizio nell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 142/2007, e le altre risorse strumentali ed organizzative date in uso gratuito.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 350.000 per l'anno 2008 e in annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) e 3.2 (Altri oneri non ripartibili).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 350.000, a valere sull'accantonamento previsto al punto A.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) per gli anni 2009 e 2010 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di annui euro 1.500.000 sul capitolo di nuova istituzione (Diritti catastali e di scritturato) della parte entrata del bilancio pluriennale 2008-2010 derivante dall'introito dei tributi speciali catastali di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs 142/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5.