Legge regionale 27 aprile 1973, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 27 aprile 1973, n. 16

Nuova misura dell'indennitą regionale spettante dal 1° gennaio 1973 al personale scolastico in servizio nelle scuole elementari, per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese.

(B.U. 22 maggio 1973, n. 7).

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'indennitą regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1, spettante al personale ispettivo, direttivo e insegnante in servizio nelle Scuole Elementari della Valle d'Aosta per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese, č stabilita nella misura corrispondente al 25 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento.

La stessa misura del 25 per cento si applica allo stipendio annuo lordo in godimento all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui all'articolo 7 della precitata legge regionale.

Per il personale scolastico collocato a riposo da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge il trattamento predetto sarą rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in base allo stipendio corrispondente, secondo gli attuali parametri retributivi, a quello fruito alla data di cessazione dal servizio.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue Lire sessantamilioni, sarą imputata all'apposito capitolo 589 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 3.

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.