Legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 - Testo storico

Legge regionale 2 aprile 2008, n. 7

Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso.

(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)

Art. 1

(Definizione)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in virtù di quanto disposto dai capi I, II, III e IV della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), istituisce la centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso, di seguito denominata centrale unica, al fine di:

a) garantire una pronta risposta alle richieste di soccorso nel territorio regionale;

b) assicurare tempestivamente gli interventi atti a fronteggiare ogni situazione che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche;

c) ottimizzare l'integrazione fra i soggetti che operano sul territorio regionale nelle attività di soccorso a qualsiasi titolo secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicità, in relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti;

d) assicurare la corretta gestione di tutte le informazioni relative a qualsiasi tipo di emergenza.

Art. 2

(Soggetti)

1. In sede di prima applicazione, partecipano alla centrale unica:

a) la Regione, tramite:

1) la struttura regionale competente in materia di protezione civile;

2) il Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

3) il Corpo forestale della Valle d'Aosta;

b) l'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), tramite le strutture cui è affidata la funzione di soccorso sanitario;

c) il Soccorso alpino valdostano.

2. La partecipazione alla centrale unica può essere estesa, con deliberazione della Giunta regionale, ad ulteriori enti e strutture, anche non regionali, nonché alle forze dell'ordine o ad altri corpi, previo accordo con l'amministrazione interessata.

Art. 3

(Personale)

1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e degli indirizzi indicati dal Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 6, gli enti partecipanti alla centrale unica:

a) provvedono alla gestione del proprio personale impegnato nella centrale unica, nel rispetto delle relazioni sindacali;

b) definiscono la dotazione organica e le figure professionali del personale necessario a garantire il regolare funzionamento della centrale unica.

Art. 4

(Requisiti formativi)

1. Al personale che svolge la propria attività nella centrale unica sono garantiti, nel rispetto delle attribuzioni degli enti che vi partecipano, adeguati standard formativi, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 6.

Art. 5

(Responsabilità)

1. La responsabilità gestionale e amministrativa della centrale unica è affidata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 6

(Comitato di pilotaggio)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un Comitato di pilotaggio formato dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture partecipanti alla centrale unica e coordinato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile che, nel rispetto delle relazioni sindacali, è incaricato dei seguenti compiti:

a) elaborazione di proposte alla Giunta regionale finalizzate all'adozione e all'aggiornamento dei modelli organizzativi della centrale unica;

b) approvazione e aggiornamento delle procedure operative della centrale unica;

c) soluzione delle problematiche che dovessero sorgere all'interno della centrale unica;

d) promozione e valutazione di soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche innovative per il funzionamento della centrale unica;

e) promozione delle attività necessarie al miglioramento continuo della qualità;

f) messa in atto di ogni altra attività necessaria alla piena attuazione della presente legge.

2. Il Comitato di pilotaggio è coadiuvato, di volta in volta e per la trattazione di tematiche specifiche, da esperti tecnici, interni o esterni agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dal Comitato stesso. Gli esperti interni sono scelti in via prioritaria tra il personale che svolge la propria attività nella centrale unica.

3. Il Comitato di pilotaggio può essere, inoltre, coadiuvato da esperti esterni incaricati dalla Giunta regionale.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il Comitato di pilotaggio adotta al proprio interno, a maggioranza dei componenti, le proprie regole di funzionamento e di organizzazione.

Art. 7

(Rapporti finanziari)

1. Sono a carico della Regione i costi di gestione, di manutenzione e di ampliamento della centrale unica.

2. I rapporti finanziari tra la Regione e l'Azienda USL, derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sono regolati annualmente nell'ambito dell'accordo di programma adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

3. I rapporti finanziari tra la Regione e il Soccorso alpino valdostano, derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sono disciplinati ai sensi della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano), nell'ambito delle convenzioni regolanti gli obblighi di servizio pubblico per le attività di soccorso in montagna e protezione civile stipulate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è determinato in euro 1.568.000 per l'anno 2008, in annui euro 2.550.000 per gli anni 2009 e 2010 e in annui euro 2.700.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.2.1.11. (Protezione civile) e 2.2.3.01. (Sanità-spese di funzionamento).

3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 400.000 per l'anno 2008 e euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.3.01. (Sanità-spese di funzionamento) al capitolo 59900 (Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per il finanziamento delle spese correnti) per euro 1.080.000 per l'anno 2008 e per annui euro 2.000.000 per gli anni 2009 e 2010;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) al capitolo 40730 (Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile) per euro 88.000 per l'anno 2008 e annui euro 50.000 per gli anni 2009 e 2010.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Al termine del primo anno di attività della centrale unica, la Giunta regionale provvede alla verifica delle modalità organizzative e gestionali sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 6, ridefinendo, se del caso, i requisiti del personale necessario a garantire il regolare funzionamento della centrale medesima.