Legge regionale 30 gennaio 1962, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 30 gennaio 1962, n. 4

Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua (*).

(B.U. 31 gennaio 1962).

Art. 1.

La durata delle utenze aventi per oggetto piccole derivazioni d'acqua, gią prorogata dalla legge regionale 8-11-1956, n. 5, č ulteriormente prorogata di altri 15 anni.

Art. 2.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 8-11-1956, n. 5 circa il passaggio delle acque delle utenze anzidette o al demanio della Regione alla data 11-3-1948 o alla massa delle acque delle quali la Regione č concessionaria, giusta l'articolo 7 dello Statuto regionale, allo scadere del primo quindicennio di proroga disposta dall'anzidetta legge regionale 8-11-1956, n. 5.

Art. 3.

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) Si veda, da ultimo, l'art. 23 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4 per un'ulteriore proroga.