Legge regionale 3 aprile 1979, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 03 04 1979

Bollettino ufficiale 30 4 1979 n. 4

Modificazione di norme sullo stato giuridico del personale regionale.

Art. 1

Il secondo comma, paragrafo b), dell'articolo 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è modificato come segue:

" b) che il personale sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti per il nuovo posto, salvo nel caso di trasferimento nell'ambito dello stesso ruolo, ovvero dal ruolo del personale amministrativo a quello del personale di ragioneria e viceversa, di personale nominato in applicazione del secondo comma del successivo articolo 79 ".

Art. 2

L'articolo 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è sostituito dal seguente:

" Gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio della Valle sono firmati dal Presidente del Consiglio o da uno dei vicepresidenti. Gli atti e la corrispondenza delle unità organizzative dipendenti dalla Giunta sono firmati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta regionale ed i singoli Assessori delegano un altro Assessore a rappresentarli ed a sostituirli per la firma degli atti di loro competenza e per l'adozione di ogni urgente provvedimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.

Ai funzionari appartenenti alla carriera direttiva - in aggiunta ai poteri di firma loro già attribuiti dalle norme di legge - possono essere delegate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori, per le rispettive competenze, l'emanazione e la firma di specifiche categorie di atti. Sono in ogni caso emanati dal Presidente della Giunta regionale gli atti politici di competenza della Giunta stessa e gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 41 e all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato, rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale per presa d'atto e divengono operanti dopo la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le copie degli atti e della corrispondenza destinate alla conservazione negli archivi regionali sono siglate dai loro estensori nonché dai responsabili dei settori competenti ".

Art. 3

Il secondo comma, paragrafo g) dell'articolo 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è modificato come segue:

" g) avere l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato a quarantanni per i posti appartenenti ai primi due gruppi della carriera direttiva.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età ". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.