Legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 13 marzo 2008, n. 4

Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria.

(B.U. 15 aprile 2008, n. 16)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di assicurare un tempestivo intervento in ogni caso di evento critico di natura sanitaria, la presente legge disciplina l'organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, comprensivo delle attività di allarme, di soccorso, di trasporto, di comunicazione, di accettazione e di emergenza sanitaria ospedaliera. La presente legge disciplina, inoltre, le modalità di trasporto sanitario non urgente di feriti ed infermi mediante l'utilizzo di mezzi idonei allo scopo.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) emergenza sanitaria, una situazione patologica di drammatica gravità, ad insorgenza improvvisa e a rapida evoluzione, tale da compromettere la sopravvivenza del soggetto e da imporre un intervento immediato ed appropriato per il sostegno delle funzioni vitali;

b) urgenza sanitaria, una condizione patologica critica per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è necessario un intervento assistenziale-terapeutico e di trasporto entro breve tempo;

c) trasporto sanitario programmabile, un'attività non urgente finalizzata alla movimentazione con mezzi idonei destinata, di norma, al trasferimento di persone non altrimenti trasportabili, con impiego di personale adeguatamente addestrato.

Art. 3

(Organizzazione del sistema)

1. Il sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria (SEUS) è assicurato da un insieme organizzato di strutture e servizi tra loro funzionalmente integrati ed uniformi su tutto il territorio regionale.

2. Il SEUS si articola nelle seguenti attività:

a) allarme sanitario;

b) soccorso territoriale;

c) accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera.

3. Al fine di ottimizzare gli interventi di soccorso sia in condizioni ordinarie sia in caso di maxiemergenze o di emergenze non convenzionali, il SEUS interagisce con le forze dell'ordine, il servizio di protezione civile, il Corpo regionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Soccorso alpino valdostano.

Art. 4

(Allarme sanitario)

1. L'attività di allarme sanitario su tutto il territorio regionale è assicurata dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL, attraverso la centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, collegata operativamente con il servizio di protezione civile, il Soccorso alpino valdostano, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Corpo regionale dei vigili del fuoco. All'atto della piena operatività della Centrale unica del soccorso, le funzioni afferenti alle attività di allarme sanitario sono integralmente assolte dalla predetta Centrale.

2. L'attività di allarme sanitario è organizzata in modo tale da garantirne la compatibilità con i sistemi in essere nelle altre regioni, onde consentire la gestione del traffico interregionale.

3. L'attività di allarme sanitario è garantita su tutto il territorio regionale dal numero telefonico unico di chiamata gratuita 118 e da un'unica rete di comunicazione radio quale componente sanitaria della rete regionale di protezione civile.

4. La centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118 è attiva tutti i giorni dell'anno nell'arco delle ventiquattro ore. Essa assicura e garantisce, in particolare:

a) l'organizzazione dell'intervento di emergenza-urgenza sul territorio, secondo protocolli e modalità organizzative definiti dall'Azienda USL ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

b) il coordinamento delle attività di trasferimento, in accordo con le strutture ospedaliere, dei pazienti che necessitano, in regime di urgenza sanitaria, di interventi specialistici non eseguibili in loco;

c) il coordinamento delle attività dei trasporti sanitari programmabili;

d) il collegamento con i medici di continuità assistenziale;

e) l'attivazione della componente sanitaria, sulla base dei piani regionali di protezione civile, in caso di maxiemergenze, emergenze non convenzionali e calamità;

f) la gestione e il coordinamento delle attività, avvalendosi di un sistema integrato di teleradiocomunicazioni informatizzato che garantisca la riservatezza, la sicurezza e la rintracciabilità dei dati.

Art. 5

(Soccorso territoriale)

1. Il modello della rete di soccorso territoriale è articolato su due livelli di risposta, definiti risposta integrata tecnico-sanitaria bimodale, e si caratterizza per l'utilizzo di personale sanitario, tecnico e volontario adeguatamente formato. Tale attività deve permettere di modulare la risposta in maniera efficiente ed efficace, a seconda della tipologia degli interventi e della stratificazione dei bisogni, con una distribuzione territoriale delle risorse umane e tecnologiche quali ambulanze, auto mediche ed elicotteri, atte ad assicurare una risposta adeguata e rapida.

2. L'Azienda USL gestisce e coordina l'attività di soccorso territoriale secondo i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Nell'ambito dell'attività di soccorso territoriale, l'Azienda USL:

a) provvede al soccorso e trasporto sanitario urgente, avvalendosi del personale sanitario medico, dipendente e convenzionato, del personale infermieristico, tecnico e volontario presente presso le postazioni di soccorso permanenti o temporanee;

b) può avvalersi della continuità assistenziale secondo schemi operativi che valorizzino le sinergie tra il servizio di continuità assistenziale e il SEUS in ambito territoriale, ai sensi degli accordi convenzionali regionali vigenti;

c) istituisce protocolli organizzativi tra la componente territoriale e quella ospedaliera, finalizzati alla integrazione e alla rotazione del personale sanitario nell'area della emergenza.

4. L'Azienda USL, per lo svolgimento delle funzioni attribuitele, si avvale:

a) del personale e dei mezzi di soccorso del servizio sanitario regionale e della struttura di elisoccorso;

b) del personale, delle sedi e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), sulla base di apposita convenzione in modo da perseguire una strategia di capillarità dell'attività di soccorso e trasporto sanitario;

c) del personale della Croce rossa italiana (CRI) autorizzato sulla base di apposita convenzione;

d) del personale di altri enti privati autorizzati sulla base di apposita convenzione.

Art. 6

(Centri traumatologici)

1. Avuto riguardo alla particolare orografia regionale e al sistema di soccorso territoriale e al fine di fornire un ulteriore livello di assistenza sanitaria, la Regione garantisce l'offerta di presidi sanitari distribuiti sul territorio regionale, denominati centri traumatologici, volti all'assistenza e al trattamento di base di eventi traumatici.

2. I centri traumatologici, in cui operano medici specialisti in ortopedia e traumatologia e personale infermieristico, assolvono alla funzione di ambulatori di primo filtro territoriale per il tempestivo trattamento in loco di eventi traumatici che non richiedono necessariamente il ricovero immediato in strutture ospedaliere.

3. I centri traumatologici sono strutture territoriali dislocate strategicamente per rispondere efficacemente alla domanda assistenziale, soprattutto in occasione dei flussi turistici stagionali.

4. L'accesso dell'utenza ai centri traumatologici, in quanto servizio aggiuntivo, non ricompreso nei livelli essenziali di assistenza erogati dalla Regione, è diretto e comporta la partecipazione alla relativa spesa, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

Art. 7

(Personale medico del SEUS)

1. Il personale medico operante nel SEUS assicura:

a) gli interventi di assistenza e di soccorso avanzato sul territorio mediante l'utilizzo di ambulanze adeguatamente attrezzate;

b) le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze;

c) i trasferimenti di competenza.

2. Sino alla completa ridefinizione dell'organizzazione territoriale dell'assistenza primaria da parte dell'Azienda USL, le sedi territoriali di prime cure, nelle quali operano i medici di emergenza territoriale (MET), assicurano, di norma, l'operatività nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno.

3. L'Azienda USL definisce, sulla base di specifici modelli e dei protocolli organizzativi approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f), le modalità di rotazione intra-extraospedaliera del personale medico operante nel SEUS, al fine di assicurare una fattiva integrazione tra la componente territoriale e quella ospedaliera.

Art. 8

(Inquadramento nella dirigenza medica del ruolo sanitario dei medici di emergenza territoriale) (1)

Art. 9

(Postazioni territoriali di ambulanze e mezzi di soccorso e trasporto)

1. L'attività di soccorso e di trasporto di infermi è esercitata mediante ambulanze ed automediche, con le modalità stabilite dall'articolo 35bis della l.r. 5/2000 e dalle relative disposizioni applicative.

2. Le postazioni territoriali di ambulanze sono distribuite sul territorio regionale su base distrettuale, in relazione alle particolari condizioni orografiche dei luoghi e ai relativi tempi di percorrenza, al fine di ridurre al minimo l'intervallo di tempo durante il quale il paziente rimane privo del supporto assistenziale. Le postazioni territoriali di ambulanze sono allertate esclusivamente dalla centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118 attraverso il sistema integrato di teleradiocomunicazioni informatizzato.

3. Le postazioni territoriali fisse di ambulanze sono classificate nel modo seguente:

a) sedi di ambulanze medicalizzate (SAM), attive nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno, in cui opera, di norma, personale tecnico dipendente specializzato, i cui compiti e le cui funzioni sono definiti, nel rispetto della normativa statale vigente, nell'allegato A, e personale sanitario, dipendente o convenzionato;

b) centri di ambulanze dei volontari (CAV), nei quali opera personale del soccorso appartenente alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), adeguatamente addestrato per il soccorso e il trasporto sanitario;

c) centri di ambulanze di base (CAB), nei quali opera il personale dipendente o convenzionato degli enti di cui all'articolo 5, comma 4, lettere c) e d), adeguatamente addestrato per il soccorso e il trasporto sanitario.

Art. 10

(Personale del soccorso territoriale)

1. Il personale sanitario, tecnico e amministrativo assicura l'attività di soccorso e di trasporto secondo il fabbisogno, i profili e le posizioni funzionali individuati dall'Azienda USL, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della l.r. 5/2000.

2. Al fine di assicurare la tempestività dell'intervento secondo il modello della rete di soccorso territoriale e la continuità dei trasporti sanitari e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, il SEUS si avvale, in base alla valutazione della centrale operativa, prioritariamente dei volontari del soccorso, adeguatamente formati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia, appartenenti alle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005. L'Azienda USL si avvale, inoltre, sulla base di appositi accordi, di altri enti o soggetti privati autorizzati al soccorso o al trasporto sanitario di infermi e feriti, i cui addetti devono essere adeguatamente formati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 11

(Accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera)

1. L'attività di accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera è organizzata al fine di assicurare tempestivamente la diagnostica e il trattamento in caso di emergenza-urgenza.

2. L'attività di accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera è disciplinata dall'Azienda USL nell'atto aziendale, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 5/2000.

Art. 12

(Adempimenti di competenza dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta tutti gli atti necessari a disciplinare le modalità di funzionamento del SEUS.

2. In particolare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL:

a) adotta specifici protocolli per l'organizzazione della centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, finalizzati a definirne i livelli di operatività e di responsabilità, e per l'organizzazione dei trasporti sanitari;

b) definisce le modalità organizzative dei centri traumatologici di cui all'articolo 6, le risorse necessarie per il buon funzionamento del relativo servizio, i livelli di responsabilità e di integrazione con la struttura ospedaliera e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività dei centri medesimi;

c) definisce le modalità organizzative delle sedi di ambulanza SAM, CAV e CAB;

d) identifica gli standard informativi del SEUS integrabili all'interno di un sistema informatizzato di cartella sanitaria unica;

e) predispone e rende operativi i protocolli e le modalità organizzative delle attività del personale tecnico dipendente specializzato addetto alle attività di soccorso e trasporto di infermi;

f) definisce le modalità organizzative di integrazione dei MET e del personale dipendente con il dipartimento di emergenza, secondo criteri di rotazione sia nelle strutture ospedaliere sia sul territorio, al fine di assicurare corrette risposte alle emergenze-urgenze;

g) disciplina, mediante protocolli operativi concordati con il servizio di protezione civile, l'utilizzo sanitario dei mezzi di elisoccorso, ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 5/2000;

h) stipula appositi accordi per regolamentare le modalità della collaborazione in materia di primo soccorso in ambito montano con il Soccorso alpino valdostano e le società che gestiscono i comprensori sciistici per quanto riguarda i pisteurs-secouristes di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione);

i) stipula appositi accordi con il servizio di protezione civile per la gestione di maxiemergenze e di emergenze non convenzionali;

j) disciplina i rapporti con gli enti organizzatori di eventi e manifestazioni, stabilendo le modalità del relativo convenzionamento.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni, l'Azienda USL individua, nell'ambito delle procedure di verifica e revisione della qualità delle attività del SEUS, standard, indicatori e metodologie per una corretta programmazione e valutazione delle attività di soccorso e per la verifica dei risultati conseguiti.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL avvia il sistema di collegamento informatico tra la centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, le sedi SAM e la struttura ospedaliera adibita ad accettazione e pronto soccorso, in applicazione degli standard informativi definiti ai sensi del comma 2, lettera d).

5. L'Azienda USL predispone, nel rispetto delle disposizioni regionali attuative delle linee guida approvate a livello statale, appositi programmi di formazione ed aggiornamento del personale di competenza addetto alle attività di cui alla presente legge. In particolare, al fine di ottimizzare il ruolo dei medici di continuità assistenziale rispetto alle problematiche dell'emergenza-urgenza, l'Azienda USL predispone un apposito piano di formazione permanente obbligatoria della durata minima di cinquanta ore annuali individuali.

6. L'Azienda USL provvede a trasmettere annualmente alla struttura regionale competente in materia di sanità una relazione contenente le informazioni e i dati afferenti alle attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, modificazioni ed integrazioni all'allegato A, anche in esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell'articolo 12, comma 6. (12)

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(articolo 9, comma 3, lettera a))

L'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS, previa specifica formazione e certificazione riconosciuta dall'Azienda USL ed in coerenza con il piano di formazione continua, sulla base delle disposizioni regionali vigenti, svolge le attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore.

Attività di autista-soccorritore

L'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS, in qualità di autista-soccorritore, nel rispetto dei protocolli operativi predisposti dall'Azienda USL, si occupa, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) conduzione dei mezzi di soccorso e trasporto di infermi, in conformità con quanto richiesto dal sistema territoriale di emergenza;

b) verifica delle condizioni di buona efficienza del mezzo, in conformità con quanto disposto dall'Azienda USL circa le diverse aree di competenza relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;

c) pulizia del veicolo e delle attrezzature di soccorso in uso, secondo i protocolli predisposti dal responsabile del 118; (2)

d) partecipazione, su indicazione del responsabile del soccorso, alle attività di:

1) rianimazione cardio-polmonare di base (BLSD);

2) intervento su politraumatizzati (BTLS);

3) estricazione dal veicolo;

4) immobilizzazione con uso dei presidi in dotazione;

5) posizionamento e immobilizzazione, secondo tecniche accreditate, su barella a cucchiaio, su materassino a depressione, su asse spinale;

6) caricamento dell'infortunato su barella e messa in sicurezza per il trasporto;

7) trasporto su telo, su sedia portantina;

8) supporto alle attività connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze. (3)

e) (4)

f) (5)

g) (6)

h) (7)

i) (8)

j) (9)

k) (10)

l) (11).

L'autista-soccorritore svolge, inoltre, sulla base delle esigenze individuate nell'ambito dell'organizzazione del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e previa adeguata formazione aggiuntiva, attività di:

a) tecnico operatore di centrale;

b) formatore nell'ambito dell'attività di formazione-aggiornamento professionale.

Attività di tecnico operatore di centrale

Nell'ambito dei protocolli per l'organizzazione della centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118 predisposti dall'Azienda USL, l'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS svolge, in via ordinaria, anche l'attività di operatore della centrale 118, fermo restando che la responsabilità della centrale resta in capo al personale sanitario, fatte salve le responsabilità dirette derivanti dalle attività sottoelencate.

In particolare, l'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS, previa specifica formazione e certificazione (standard aziendale Medical Dispatch System), sulla base delle disposizioni regionali vigenti, si occupa di:

a) cooperare con il personale sanitario nella gestione delle chiamate di soccorso e, se del caso, raccogliere e valutare la domanda di soccorso;

b) decidere e disporre l'invio della risorsa più adeguata secondo il protocollo Dispatch in uso presso la centrale operativa;

c) mantenere sotto controllo tutta la fase di missione, impartendo le necessarie istruzioni agli equipaggi;

d) filtrare e fornire tutte le informazioni richieste dall'utente che siano disponibili nella banca dati della centrale operativa;

e) supportare le attività connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze.

Attività di formatore

L'operatore tecnico specializzato che opera nel SEUS, previa adeguata formazione, sulla base delle disposizioni regionali vigenti e nei limiti delle proprie competenze, svolge attività di formatore nell'ambito delle iniziative di formazione ed aggiornamento programmate dalla Regione o dall'Azienda USL, rivolte a personale soccorritore, secondo le modalità organizzative definite dall'Azienda. Il formatore partecipa, inoltre, ad iniziative di informazione sulle tematiche inerenti al soccorso sanitario rivolte alla popolazione nell'ambito dei programmi allo scopo definiti dall'Azienda USL.

(1) Articolo abrogato dall'art.1 della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Inquadramento nella dirigenza medica del ruolo sanitario dei medici di emergenza territoriale)

1. I medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda USL, con un'anzianità di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo presso la medesima, sono inquadrati, a domanda, nella dirigenza medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi).

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura nell'ambito del finanziamento annuale trasferito all'Azienda USL e sono regolati con l'accordo di programma di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2000.".

(2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"c) pulizia del veicolo e delle attrezzature di soccorso in uso, secondo i protocolli predisposti dal responsabile del 118 e condivisi con gli operatori;".

(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"d) mantenimento delle funzioni vitali secondo BLS-D certificato;".

(4) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"e) barellamento/sbarellamento e trasporto;".

(5) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"f) stabilizzazione ed immobilizzazione secondo BTLS certificato;".

(6) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"g) controllo delle emorragie esterne;".

(7) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera h), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"h) primo trattamento non invasivo di ustioni, ferite, contusioni, ecc.;".

(8) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera i), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"i) somministrazione non invasiva di ossigeno;".

(9) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera j), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"j) mantenimento della normotermia;".

(10) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera k), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"k) collaborazione, su indicazione del personale sanitario, nelle operazioni di stabilizzazione, assistenza e monitoraggio del paziente acuto, fermo restando che la direzione e la responsabilità di dette operazioni restano in capo al personale sanitario;".

(11) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera l), del secondo paragrafo, dell'Allegato A recitava:

"l) supporto alle attività connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze.".

(12) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13 recitava:

"(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, anche in esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell'articolo 12, comma 6, modificazioni ed integrazioni all'allegato A.".