Legge regionale 11 maggio 1976, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 11 maggio 1976, n. 15

Parco Nazionale del Gran Paradiso: confini e norme relative ai divieti di caccia e ai piani regolatori.

(B.U. 31 maggio 1976, n. 6).

Art. 1.

E' vietata la caccia nel territorio compreso fra il perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e la delimitazione attualmente risultante dalle tabelle previste dall'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2.

Nel territorio di cui al precedente articolo 1, la sorveglianza č affidata, oltre che agli agenti della forza pubblica dello Stato e della Regione, alle guardie del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Art. 3.

In ordine ai piani regolatori dei comuni della Valle d'Aosta il cui territorio comprenda zone incluse nel perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, l'Ente "Parco Nazionale Gran Paradiso", istituito con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, deve essere sentito, limitatamente alle zone incluse nel territorio di cui all'articolo 1.

Nel territorio delimitato dalla tabella prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, continua ad avere applicazione l'articolo 10 del regio decreto legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4.

Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, restano salve le attuali competenze della Regione Valle d'Aosta e dei singoli comuni cui si fa riferimento al precedente articolo 3.

Art. 5.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.