Legge regionale 30 aprile 1975, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 30 04 1975

Bollettino ufficiale 23 5 1975 n. 5

Classificazione di alberghi, pensioni e locande.

Art. 1

L’Assessore regionale al turismo provvede con decreto alla classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, sentito il parere dell’Associazione regionale degli albergatori, dell’Azienda autonoma di soggiorno della località, qualora esistente, e del Sindaco del comune nel cui territorio si trova l’esercizio. La classifica ha efficacia a tutti gli effetti per un biennio. Qualora, peraltro, durante il biennio si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d’ufficio o su domanda, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento del biennio stesso, provvedersi alla assegnazione dell’esercizio alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Per gli esercizi nuovi, aperti durante il biennio, la classifica ha valore per la frazione del biennio in corso.

Art. 2

Contro il decreto dell’Assessore regionale al turismo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, dalla comunicazione della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.