Legge regionale 13 marzo 2008, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 13 marzo 2008, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7.

(B.U. 25 marzo 2008, n. 13)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32. Investimenti nelle aziende agricole)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è sostituita dalla seguente:

"e) realizzazione di impianti di biogas per l'autoconsumo.".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 32/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Detta maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 53 della l.r. 32/2007. Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 32/2007 è aggiunto il seguente:

"3bis. La compensazione delle perdite è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per disposizione delle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a difficoltà di reimpianto.".

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 53 della l.r. 32/2007, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"3ter. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.".

3. Dopo il comma 3ter dell'articolo 53 della l.r. 32/2007, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3quater. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.".

4. Dopo il comma 3quater dell'articolo 53 della l.r. 32/2007, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"3quinquies. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 54 della l.r. 32/2007. Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche)

1. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 32/2007, le parole: "o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento.".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 54 della l.r. 32/2007, è aggiunto il seguente:

"6bis. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 55 della l.r. 32/2007. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 32/2007, è aggiunto il seguente:

"2bis. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Valle d'Aosta.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 58 della l.r. 32/2007. Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 32/2007, è aggiunto il seguente:

"3bis. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al presente articolo siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 60 della l.r. 32/2007. Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

1. La rubrica dell'articolo 60 della l.r. 32/2007 è sostituita dalla seguente: "Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 32/2007, è aggiunta la seguente:

"cbis) a valorizzare i sottoprodotti.".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 75 della l.r. 32/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 32/2007, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36. Controlli e promozione delle produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici)

1. L'articolo 12 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Interventi finanziari)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, possono essere concessi aiuti, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, ai produttori agricoli e ai raccoglitori dei prodotti spontanei iscritti nelle corrispondenti sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 7.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i servizi agevolati e le relative modalità di erogazione. L'ammontare degli aiuti non può comunque superare il 100 per cento della spesa relativa ai servizi agevolati.

3. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al comma 1 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

4. Ai preparatori iscritti nella corrispondente sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 7 possono essere concessi aiuti al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo; detti aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).

5. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.".

2. Dopo le parole: "regolamento CEE n. 2092/91", ovunque esse ricorrano nella l.r. 36/1999, sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni e integrazioni".

Art. 9

(Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7. Attribuzioni dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA))

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), è inserito il seguente:

"4bis. All'Agenzia possono essere inoltre affidate, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di Autorità di certificazione dei programmi finanziati a valere su risorse comunitarie e statali per il periodo 2007/2013.".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2007 è sostituita dalla seguente:

"b) il trasferimento ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia, compreso l'esercizio delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis;".

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.