Legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2

Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.

(B.U. 11 marzo 2008, n. 11)

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge definisce le modalità di erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici, come definiti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), al fine di assicurare sull'intero territorio regionale l'assistenza farmaceutica a tutela della salute della collettività.

Art. 2

(Destinatari)

1. L'indennità di residenza per disagiato servizio, prevista dalla l. 221/1968 a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali ubicate nel territorio regionale, è così determinata:

a) in una quota fissa di euro 1.000 erogata a tutti i titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali;

b) in una quota variabile, in relazione al fatturato annuo del Servizio sanitario nazionale (SSN) al netto dell'IVA riguardante tutte le prestazioni con onere a carico del SSN, incluse le prestazioni di assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione regionale, pari ad euro:

1) 7.500, in caso di fatturato annuo del SSN inferiore ad euro 200.000;

2) 5.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 200.001 ad euro 300.000;

3) 3.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 300.001 ad euro 400.000;

4) 1.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 400.001 ad euro 500.000.

2. Al farmacista cui è affidato un dispensario farmaceutico è concessa un'indennità di gestione pari ad euro 1.200, ridotta del 50 per cento nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi gratuitamente a disposizione dai Comuni o dalle Comunità montane.

3. Ai Comuni e alle Comunità montane che gestiscono, singolarmente o in forma associata, farmacie rurali sono concesse le provvidenze di cui ai commi 1 e 2, nella misura e alle stesse condizioni previste per i titolari di farmacie private.

Art. 3

(Modalità di erogazione)

1. Le provvidenze di cui all'articolo 2 sono corrisposte dall'Azienda regionale Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta unicamente ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici che sono risultati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno solare cui le indennità si riferiscono. Le provvidenze sono erogate proporzionalmente ai mesi di effettivo funzionamento della farmacia o del dispensario farmaceutico.

2. Per ottenere l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) gli interessati devono inoltrare domanda all'Azienda USL, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della dichiarazione del Comune interessato attestante che la farmacia o il dispensario farmaceutico sono stati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno, salvo i periodi di chiusura previsti dalla legge regionale 6 novembre 2006, n. 23 (Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13), ovvero i periodi di apertura.

3. Gli uffici competenti dell'Azienda USL, al fine di definire l'ammontare dell'indennità da erogare, accertano il fatturato annuo del SSN al netto dell'IVA riguardante tutte le prestazioni con onere a carico del SSN, incluse le prestazioni di assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione regionale.

4. L'Azienda USL provvede ad aggiornare annualmente gli importi di cui all'articolo 2 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della richiesta.

5. Le provvidenze di cui all'articolo 2 sono concesse con atto del direttore generale dell'Azienda USL entro il 31 maggio di ogni anno, previo parere della commissione di cui all'articolo 43, comma secondo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'Azienda USL che vi provvede tramite i finanziamenti ad essa annualmente trasferiti per il funzionamento del Servizio sanitario regionale.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 31 maggio 1983, n. 40 (Nuove norme concernenti l'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali), è abrogata.

2. E', inoltre, abrogata la lettera f) del comma uno dell'articolo 43 della l.r. 70/1982.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 2, è fissato al 30 aprile, mentre quello per la concessione delle provvidenze di cui al comma 5 del medesimo articolo è fissato al 30 giugno.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.