Legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 15 11 1971

Bollettino ufficiale 15 11 1971 n. 8

NORME PER I CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI IN VALLE D’AOSTA.

TITOLO I

CONTROLLO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1

La Regione esercita nell’ambito del proprio territorio le funzioni di controllo ad essa attribuite dal primo comma dell’articolo 43 dello Statuto regionale, dall’articolo 12, paragrafo secondo, e dal primo comma dell’articolo 7 del DLL 7- 9- 1945 n. 545, nei confronti degli atti deliberativi dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, delle Consorterie e degli Enti Ospedalieri locali a mezzo degli organi regionali di controllo previsti dal successivo articolo 2.

Il controllo è esercitato secondo le norme e nelle materie previste dalla presente legge.

Restano in vigore le norme particolari delle leggi statali in materia di controllo degli atti deliberativi degli Enti Comunali di Assistenza, delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo, delle Cooperative e Associazioni di agricoltori e degli Enti agrari, di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 2

All’esercizio del controllo di legittimità previsto dalla legge sugli atti deliberativi dei Comuni e degli Enti di cui al primo comma dell’articolo precedente provvede il Presidente della Giunta Regionale.

All’esercizio del controllo di merito - ai fini del riesame -previsto dalla legge sugli atti deliberativi dei Comuni e degli Enti di cui al primo comma del precedente articolo, provvede la Giunta Regionale.

I provvedimenti di annullamento degli atti deliberativi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono provvedimenti di carattere definitivo.

Art. 3

Per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti deliberativi di cui ai precedenti articoli, il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale si avvalgono del " Servizio Controllo Enti Locali e Morali " e, ove occorra, degli altri uffici regionali competenti per materia.

Art. 4

Sono soggette a controllo di merito, al fine del riesame di cui al secondo comma dell’articolo 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, le deliberazioni degli Enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge relative alle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, destinazione di nuove e maggiori entrate e storni di fondi da una sezione all’altra del bilancio;

b) applicazione di tributi e di diritti e diarie per servizi, prestazioni e ricoveri a pagamento;

c) piani regolatori e strumenti urbanistici;

d) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

e) alienazione e acquisto di beni patrimoniali e assunzione di mutui passivi;

f) assunzione di prestiti;

g) statuti e regolamenti degli enti locali, compresi i regolamenti concernenti l’ordinamento dei servizi, la disciplina giuridica e il trattamento economico del personale;

h) costituzione di servitù passive, quando il valore del fondo ecceda la somma di lire 8.000.000 per il Comune di Aosta e di lire 2.000.000 per gli altri Comuni della Regione;

i) piani economici per la razionale utilizzazione dei beni silvo -pastorali e tagli di piante in boschi comunali o consortili;

l) assunzione di servizi pubblici e municipalizzati;

m) transazioni e azioni da sostenere in giudizio che eccedano il valore stabilito per la competenza del Pretore, se il Comune è attore;

n) impiego di denaro per somme eccedenti il limite di lire ottomilioni per il Comune di Aosta e di lire duemilioni per gli altri Comuni.

Gli atti indicati alle lettere d) ed e) non sono soggetti al controllo di merito, quando l’importo complessivo dell’impegno o del contratto non sia superiore a lire 8.000.000 per il Comune di Aosta e a lire 2.000.000 per gli altri Comuni.

Art. 5

Gli atti deliberativi degli Enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge che non eccedono i limiti di spesa o che non riguardano le materie di cui al precedente articolo 4 sono soggetti al solo controllo di legittimità, à sensi di legge.

Art. 6

Gli atti deliberativi di cui all’articolo precedente divengono esecutivi se il Presidente della Giunta Regionale non ne pronuncia lo annullamento, nel termine di 20 giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L’esecutività è sospesa se nel termine di cui sopra il Presidente della Giunta Regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tal caso l’atto diviene esecutivo se il Presidente della Giunta Regionale non ne pronuncia l’annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’Ente interessato.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta può delegare a un Assessore regionale l’adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti due commi.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, la Segreteria del Servizio di controllo Enti Locali e Morali rilascia immediata ricevuta degli atti, delle controdeduzioni e degli atti presentati.

Art. 7

La Giunta Regionale, ove riscontri un vizio di merito nelle deliberazioni previste dall’articolo 4 della presente legge, può, entro trenta giorni dal loro ricevimento, invitare con richiesta motivata lo Ente interessato a riprenderle in esame. Il termine è di novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi, dei progetti di opere pubbliche e degli strumenti urbanistici. Decorso tale termine le deliberazioni diventano esecutive.

Il termine rimane sospeso ove la Giunta Regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Ente interessato.

Ove gli organi deliberanti degli Enti interessati confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, le deliberazioni al cui riesame siano stati invitati ai sensi dei precedenti commi, le deliberazioni stesse diventano esecutive dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all’Albo pretorio e l’invio delle deliberazioni stesse all’organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni di conferma.

Per le deliberazioni di cui al presente articolo resta, comunque, salva la potestà di annullamento, per motivi di legittimità, con provvedimento motivato in cui sia enunciato il vizio di legittimità riscontrato dalla Giunta Regionale.

TITOLO II

CONTROLLO DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8

I contratti degli Enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge sono soggetti al controllo (visto) di legittimità da parte del Presidente della Giunta Regionale.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9

Le norme della presente legge si applicano agli atti amministrativi e ai contratti degli Enti di cui all’articolo 1 adottati o stipulati dopo la data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme delle leggi statali vigenti in materia.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.