Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1

Nuova disciplina delle quote latte.

(B.U. 12 febbraio 2008, n. 7)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in attuazione del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera), la presente legge disciplina l'assegnazione e il trasferimento delle quote latte, nonché le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) produttore, l'imprenditore agricolo, singolo o associato, conduttore di relativa azienda, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore ovvero effettua consegne all'acquirente;

b) acquirente, l'imprenditore, singolo o associato, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione ovvero per cederli ad altre imprese dedite al trattamento e alla trasformazione del latte e di altri prodotti lattiero-caseari;

c) quota consegne, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore per ogni campagna lattiera ai fini del conferimento del latte ad un acquirente riconosciuto ai sensi dell'articolo 12 per essere trattato o trasformato in base ad un contratto di lavorazione;

d) quota vendite dirette, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore per ogni campagna lattiera ai fini della produzione e della trasformazione del latte in prodotti lattiero-caseari direttamente destinati alla commercializzazione;

e) latte rettificato, il quantitativo di latte consegnato dal produttore all'acquirente ed adeguato in seguito al raffronto tra il tenore di materia grassa di riferimento assegnato al produttore ed il tenore di materia grassa di periodo risultante dalle analisi effettuate sul latte conferito;

f) campagna lattiera, il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo di ogni anno;

g) azienda destinata ad alpeggio o mayen, l'azienda con vincolo di destinazione ad alpeggio o mayen derivante dalla normativa regionale in materia;

h) monticazione, il trasferimento nei mesi estivi delle greggi o delle mandrie nei pascoli di alta montagna.

Art. 3

(Modalità di gestione del regime delle quote latte)

1. Ai fini della corretta gestione del regime comunitario delle quote latte, la Regione, i produttori e gli acquirenti si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E DEI TRASFERIMENTI DELLE QUOTE LATTE

Art. 4

(Assegnazione e comunicazione delle quote latte)

1. Entro il trentesimo giorno precedente l'inizio di ciascuna campagna lattiera, la struttura regionale competente in materia di quote latte, di seguito denominata struttura competente, aggiorna e determina il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, distinto tra consegne e vendite dirette, iscrivendolo, per il tramite del SIAN, nel registro delle quote di cui all'articolo 2, comma 2, del d.l. 49/2003.

2. Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna lattiera, la struttura competente comunica a tutti i produttori, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quantitativo individuale di riferimento, aggiornato e determinato ai sensi del comma 1, mediante invio di un certificato in due copie, una delle quali recante la dicitura "copia per l'acquirente".

3. La titolarità delle quote consegne e delle quote vendite dirette assegnate ai sensi del comma 1 spetta al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.

Art. 5

(Pluralità di aziende con unico conduttore)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il produttore che conduce più di un'azienda nel territorio regionale può chiedere alla struttura competente di considerare unitariamente, con effetto dalla campagna lattiera successiva, le quote di tipo consegne o le quote di tipo vendite dirette inerenti alle singole aziende, conservando la facoltà di distribuire liberamente la produzione sulle medesime.

2. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo, la struttura competente esamina le domande presentate ai sensi del comma 1 e, ricorrendone i presupposti, autorizza la gestione unitaria a partire dalla campagna lattiera successiva, registrando la variazione nel SIAN.

Art. 6

(Mobilità vendite dirette-consegne)

1. Entro il 15 dicembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso, i produttori possono presentare alla struttura competente motivata domanda per ottenere il passaggio, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.

2. Il passaggio di cui al comma 1 può essere richiesto:

a) temporaneamente, per un periodo relativo alla campagna lattiera in corso;

b) in via definitiva, a partire dalla campagna lattiera successiva.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la struttura competente provvede a comunicare al richiedente l'accettazione o il diniego della stessa e ad aggiornare i relativi quantitativi di riferimento, registrandone le variazioni nel SIAN.

Art. 7

(Trasferimento delle quote latte unitamente all'azienda)

1. Nel caso in cui si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda, ai fini del trasferimento delle quote latte assegnate ai sensi dell'articolo 4 al produttore cedente, deve essere presentata alla struttura competente la seguente documentazione:

a) copia dell'atto di trasferimento, registrato o con documentazione attestante l'avvenuta presentazione per la registrazione;

b) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore rilevante;

c) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore cedente;

d) certificazione del latte conferito e rettificato dai contraenti nel periodo oggetto della commercializzazione;

e) modello, debitamente compilato in ogni sua parte, di trasferimento di azienda con quota.

2. La struttura competente, verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 1, provvede, entro trenta giorni dalla data di presentazione, a recepire la variazione registrandola nel SIAN e a comunicare al produttore rilevante, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, il quantitativo individuale di riferimento di cui è titolare.

3. Il produttore cedente è tenuto a comunicare il mutamento di cui al comma 1 alle ditte acquirenti cui conferisce latte.

Art. 8

(Trasferimento delle quote latte disgiuntamente dall'azienda)

1. Il produttore può trasferire disgiuntamente dall'azienda, totalmente o parzialmente, la quota assegnatagli a condizione che:

a) non sia soggetto ad un adeguamento del proprio quantitativo individuale di riferimento che interessi la quota oggetto del trasferimento;

b) l'azienda dell'acquirente sia ubicata nel territorio regionale;

c) la produzione lattiera dell'acquirente non superi, per effetto del trasferimento, il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata.

2. Il produttore, socio di cooperativa o di un'associazione di produttori, che intende trasferire, in tutto o in parte, il proprio quantitativo deve darne comunicazione a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 10 novembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso, al legale rappresentante della cooperativa o dell'associazione di appartenenza, che ne espone copia nei locali. Decorsi trenta giorni senza che alcun socio della cooperativa o dell'associazione di appartenenza abbia dichiarato di volersi avvalere del diritto di prelazione, il produttore può procedere al trasferimento alle condizioni di cui al comma 1.

3. I contratti di trasferimento della quota disgiuntamente dall'azienda producono effetto a partire dalla campagna lattiera successiva, a condizione che siano stipulati in forma scritta entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso e sono soggetti a registrazione.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno di stipulazione, i contratti di cui al comma 3 devono essere trasmessi alla struttura competente, la quale, entro il 15 febbraio, procede alla validazione degli stessi, con effetto dalla campagna lattiera successiva, e alla contestuale registrazione del trasferimento di quote nel SIAN, dopo aver verificato:

a) il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3;

b) l'avvenuta registrazione del contratto.

Art. 9

(Affitti di quota)

1. Il produttore che ha commercializzato latte o altri prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera in corso può affittare disgiuntamente dall'azienda la parte di quota non utilizzata, a condizione che gli affittuari siano produttori in attività e conduttori di aziende situate nel territorio regionale che abbiano prodotto e commercializzato nella campagna lattiera in corso.

2. E' altresì consentito l'affitto del quantitativo di riferimento non utilizzato alle condizioni di cui al comma 1 al produttore che, per una delle cause di forza maggiore di cui all'articolo 22, comma 7, non ha commercializzato latte o altri prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera in corso.

3. I contratti di affitto di quota devono essere stipulati in forma scritta e presentati alla struttura competente anteriormente al 1° marzo dell'anno relativo alla campagna lattiera cui l'affitto si riferisce e sono soggetti a registrazione.

4. Entro quindici giorni dalla data di presentazione, la struttura competente registra nel SIAN i contratti da essa convalidati, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento per la campagna lattiera cui l'affitto si riferisce, dopo aver verificato:

a) il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

b) che il quantitativo oggetto del contratto di affitto non risulti già utilizzato;

c) l'avvenuta registrazione del contratto.

5. L'atto di affitto della quota, dopo essere stato convalidato dalla struttura competente, deve essere comunicato, da parte di ciascun contraente, ai rispettivi acquirenti.

Art. 10

(Disciplina delle quote latte assegnate ad alpeggi o mayen)

1. La titolarità delle quote consegne e delle quote vendite dirette assegnate, ai sensi dell'articolo 4, alle aziende destinate ad alpeggio o mayen spetta al proprietario, anche se non conduttore, fatta salva la responsabilità del conduttore, anche se non proprietario, circa gli adempimenti di cui ai capi III, IV e V.

2. Le quote assegnate alle aziende destinate ad alpeggio o mayen possono essere utilizzate esclusivamente per la produzione relativa al periodo di sfruttamento o di permanenza del bestiame negli stessi.

3. Nel caso in cui intenda affidare l'azienda in conduzione, il proprietario deve presentare alla struttura competente, prima dell'inizio della campagna lattiera, la seguente documentazione:

a) copia dell'atto di trasferimento, registrato o con documentazione comprovante l'avvenuta presentazione per la registrazione;

b) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del conduttore;

c) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del proprietario;

d) modello, debitamente compilato in ogni sua parte, di trasferimento di azienda con quota.

4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3 produce effetti a decorrere dall'inizio della campagna lattiera successiva. La struttura competente può riconoscere effetti, a decorrere dall'inizio della campagna lattiera in corso, agli atti di trasferimento stipulati prima della data di monticazione e presentati non oltre il 30 giugno dello stesso anno (1).

Art. 11

(Trasferimento delle quote latte unitamente all'azienda destinata ad alpeggio o mayen)

1. Il proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio o mayen non può trasferire o affittare la quota di cui è titolare disgiuntamente dall'azienda.

2. Nel caso in cui si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un mutamento nella proprietà o nella conduzione di un'azienda destinata ad alpeggio o mayen, deve essere presentata alla struttura competente la seguente documentazione:

a) copia dell'atto di trasferimento, registrato o con documentazione comprovante l'avvenuta presentazione per la registrazione;

b) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore rilevante;

c) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore cedente;

d) certificazione del latte conferito e rettificato dai contraenti nel periodo oggetto della commercializzazione;

e) modello, debitamente compilato in ogni sua parte, di trasferimento di azienda con quota.

3. La struttura competente, verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 2, provvede a registrare nel SIAN le variazioni derivanti dal mutamento della proprietà o della conduzione dell'azienda, dandone comunicazione ai contraenti.

4. Il proprietario di più aziende destinate ad alpeggio o mayen può chiedere, entro il 31 maggio di ogni anno e con validità dal 1° aprile dello stesso anno, di considerare unitariamente le quote di tipo consegne o di tipo vendite dirette inerenti alle singole aziende per le quali dispone di quantitativi individuali di riferimento.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'ACQUISTO DI LATTE

Art. 12

(Riconoscimento degli acquirenti)

1. I produttori assegnatari di quote possono consegnare latte o altro prodotto lattiero-caseario esclusivamente agli acquirenti che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertare che l'acquirente cui intende conferire latte abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo. Il latte o altro prodotto lattiero-caseario conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.

3. Ai fini del riconoscimento, gli acquirenti che hanno sede legale od operativa nel territorio regionale devono presentare apposita istanza alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della data in cui intendono avviare l'attività di raccolta dai produttori.

4. La struttura competente procede al riconoscimento degli acquirenti che:

a) comprovano la qualità di impresa commerciale ai sensi della normativa statale vigente;

b) dispongono di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti che, ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo;

c) si impegnano a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti che, ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo;

d) si impegnano a trasmettere all'autorità competente, almeno una volta all'anno, i conteggi e le dichiarazioni relative alle consegne richiesti dalla normativa statale e comunitaria vigente;

e) sono dotati di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderiscono a servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati del SIAN forniti da centri, organizzazioni e associazioni riconosciuti ai sensi della normativa statale vigente;

f) hanno un legale rappresentante dotato di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;

g) si impegnano a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio legale rappresentante e alle proprie sedi.

5. Gli acquirenti che ottengono il riconoscimento sono registrati nell'albo regionale degli acquirenti, istituito e conservato presso la struttura competente.

6. Il soggetto che subentra ad un acquirente riconosciuto nella conduzione di un'azienda non è tenuto a richiedere un nuovo riconoscimento a condizione che dimostri di possedere tutti i requisiti previsti dal comma 4 e che si impegni a succedere al precedente acquirente nella tenuta dei registri di settore e negli altri oneri e adempimenti previsti dalla normativa in materia di quote latte.

7. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 6, gli acquirenti che operano in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza di riconoscimento.

Art. 13

(Revoca del riconoscimento)

1. Il riconoscimento degli acquirenti è revocato entro quarantacinque giorni dal relativo accertamento:

a) nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12, comma 4;

b) nel caso di violazioni di obblighi previsti dalla presente legge e dalla normativa statale e comunitaria vigente che configurino reiterazione ai sensi dell'articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Entro quindici giorni dalla notificazione della revoca del riconoscimento, l'acquirente rende noto ai propri conferenti, con apposita comunicazione scritta, il provvedimento di revoca. Decorsi sei mesi dalla notificazione della revoca, l'acquirente può presentare una nuova istanza di riconoscimento. In tale caso, la struttura competente verifica, con uno specifico e approfondito controllo da espletare presso i locali dell'acquirente, se sussistono tutti i requisiti prescritti ai fini del riconoscimento.

Art. 14

(Obblighi degli acquirenti)

1. Gli acquirenti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 12 provvedono a tenere un registro mensile nel quale sono indicati, con riferimento ad ogni campagna lattiera:

a) il nominativo o la ragione sociale di ogni produttore che ha effettuato consegne;

b) la quota consegne comunicata o dichiarata dai produttori ai sensi dell'articolo 17;

c) il quantitativo e il relativo tenore di materia grassa di latte o altro prodotto lattiero-caseario consegnato da ciascun produttore per ogni mensilità. Per la determinazione del tenore di materia grassa, l'acquirente effettua almeno due prelievi mensili sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende situate in zone di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo individuale di riferimento inferiore a 60.000 chilogrammi, l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore. Per l'effettuazione delle analisi, l'acquirente si avvale degli strumenti messi a disposizione dalla struttura competente. I certificati sono conservati unitamente al registro;

d) i quantitativi di latte consegnati che eccedono il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore.

2. L'acquirente deve inoltre aggiornare, mese per mese, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione di latte che lo hanno rifornito, registrando il quantitativo consegnato da ogni fornitore.

3. I dati aggiornati di cui al comma 1 devono essere trasmessi alla struttura competente, per il tramite del SIAN, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La trasmissione degli aggiornamenti deve avvenire anche per i mesi in cui non sia stato ritirato latte. I dati trasmessi possono essere rettificati entro venti giorni dalla loro trasmissione. Per l'ultimo mese di commercializzazione, la rettifica deve avvenire entro e non oltre il 14 maggio.

4. Limitatamente ai quantitativi di latte sfuso, l'acquirente deve trasmettere alla struttura competente gli aggiornamenti di cui al comma 2, per il tramite del SIAN, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. I dati trasmessi possono essere rettificati entro venti giorni dalla loro trasmissione. Per l'ultimo mese di commercializzazione, la rettifica deve avvenire entro e non oltre il 14 maggio.

5. L'acquirente tiene a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza, per almeno tre anni, oltre alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, la contabilità, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari imposte dalla normativa statale e comunitaria vigente, compresa la documentazione attestante l'avvenuta consegna del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari.

6. Anteriormente all'inizio di ogni campagna lattiera, gli acquirenti comunicano alla struttura competente l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati. Le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare.

7. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione dei quantitativi di latte che gli sono consegnati è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.

8. L'acquirente che non rispetta gli obblighi o i termini di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 100.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.

9. Salvo il caso di forza maggiore, la violazione delle disposizioni di cui comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000.

10. Non si applica la sanzione di cui al comma 8 qualora si accerti che:

a) l'irregolarità si è verificata per cause di forza maggiore;

b) l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave;

c) l'irregolarità è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Art. 15

(Dichiarazioni annuali)

1. Entro il 14 maggio di ogni anno, l'acquirente trasmette alla struttura competente, avvalendosi del SIAN, apposita dichiarazione contenente, per ogni produttore conferente, i dati riepilogativi relativi al quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa del latte o altro prodotto lattiero-caseario che gli è stato consegnato ovvero una dichiarazione in cui si attesta di non avere ricevuto consegne (2).

2. Entro il successivo 31 maggio, l'acquirente trasmette alla struttura competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, attestante il numero di vacche da latte tenute in azienda nel periodo di riferimento.

3. I quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 14, commi 1 e 2.

4. L'acquirente che non rispetta il termine di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 per cento per giorno civile di ritardo dei quantitativi di latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se tali quantitativi non sono noti per mancanza di dichiarazione, essi sono stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a euro 100 né superiore a euro 100.000. La sanzione ricondotta al minimo si applica anche nei confronti degli acquirenti che hanno omesso la dichiarazione pur non avendo ricevuto consegne.

5. Qualora la dichiarazione non sia presentata entro il 15 giugno, la struttura competente procede, nei quindici giorni successivi, ad intimare all'acquirente di provvedere entro quindici giorni, decorsi inutilmente i quali è disposta la revoca del riconoscimento, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 4.

6. L'acquirente che non rispetta il termine di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 100 per ogni giorno civile di ritardo.

7. Non si applicano le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 qualora si accerti che:

a) l'irregolarità si è verificata per cause di forza maggiore;

b) l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave;

c) l'irregolarità è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Art. 16

(Trattenuta e versamento del prelievo)

1. Qualora i quantitativi di latte rettificato superino il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, l'acquirente trattiene mensilmente dal corrispettivo dovuto al produttore il prelievo supplementare calcolato in base al disposto di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Nel caso di pluralità di acquirenti, ciascun acquirente trattiene il prelievo supplementare qualora le consegne rettificate eccedano la parte di quota riservatagli dal produttore ed attestata ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

3. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 3, il nuovo acquirente trattiene il prelievo supplementare qualora la somma dei quantitativi rettificati consegnatigli e di quelli risultanti dalla dichiarazione rilasciata dal produttore risulti eccedente il quantitativo individuale di riferimento.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 3, l'acquirente provvede al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente indicato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla registrazione nella banca dati del SIAN degli estremi del versamento, con la ripartizione della somma per ciascun conferente. Copia della ricevuta dei versamenti deve essere trasmessa alla struttura competente.

5. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 4 con la presentazione all'AGEA di una fideiussione bancaria con le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari).

6. Entro quindici giorni dalla restituzione da parte di AGEA delle somme versate ai sensi del comma 4 che risultino non dovute a seguito di compensazione, l'acquirente provvede ad effettuare il pagamento ai produttori degli importi ad essi spettanti.

7. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente che non rispetta gli obblighi e i termini di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE CONSEGNE

Art. 17

(Comunicazioni agli acquirenti)

1. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, i produttori assegnatari di quote consegne sono tenuti a consegnare al proprio acquirente copia della comunicazione recante la dicitura "copia per l'acquirente".

2. Nel caso di pluralità di acquirenti, entro il termine di cui al comma 1, il produttore consegna a ciascuno di essi una dichiarazione attestante il quantitativo di riferimento individuale complessivo di cui risulta titolare e il quantitativo di latte che intende assegnare a ciascuno di essi. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, copia di tale dichiarazione deve essere consegnata alla struttura competente, che provvede alla registrazione nel SIAN dei quantitativi assegnati ai singoli acquirenti.

3. Il produttore che nel corso della campagna lattiera conferisca latte o altro prodotto lattiero-caseario ad un acquirente diverso dal destinatario della comunicazione di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere al nuovo acquirente e alla struttura competente, entro quindici giorni dalla data di variazione, una dichiarazione contenente i seguenti dati:

a) il nominativo o la ragione sociale dei precedenti acquirenti;

b) il periodo di durata delle precedenti consegne;

c) il volume di latte, il relativo tenore di materia grassa ed il quantitativo di latte rettificato consegnati ai precedenti acquirenti;

d) la quota consegne di cui sono titolari i nuovi acquirenti.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere rinnovata e trasmessa anche alla struttura competente nel caso in cui il produttore decida:

a) di variare i quantitativi destinati a ciascun acquirente;

b) di conferire latte ad un nuovo acquirente in aggiunta o in sostituzione degli acquirenti destinatari della dichiarazione di cui al comma 2.

Art. 18

(Contabilità dei produttori)

1. I produttori devono tenere un registro delle consegne, costituito da fogli numerati e vidimati dalla struttura competente, nel quale devono essere riportati, per ciascuna consegna:

a) la data e l'ora della consegna;

b) il quantitativo di latte consegnato;

c) i dati identificativi dell'acquirente;

d) i dati identificativi del trasportatore;

e) la targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;

f) la firma del conducente del mezzo;

g) la firma del produttore o di un suo delegato.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 100.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.

3. Non si applica la sanzione di cui al comma 2 qualora si accerti che:

a) l'irregolarità si è verificata per cause di forza maggiore;

b) l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave;

c) l'irregolarità è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

4. In considerazione della specifica realtà della raccolta del latte nel territorio regionale, possono essere previste, con deliberazione della Giunta regionale, modalità alternative di tenuta dei dati di cui al comma 1.

Art. 19

(Disciplina del trasporto di latte)

1. Durante la raccolta di latte il trasportatore deve tenere su fogli numerati e vidimati dalla struttura competente un registro di raccolta, in duplice copia, che contenga:

a) i dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario, se diverso;

b) i dati identificativi del trasportatore;

c) la data del trasporto;

d) la targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto.

2. Per ogni singola consegna di latte devono essere riportati nel registro di cui al comma 1:

a) l'ora della consegna;

b) i dati identificativi del produttore;

c) il quantitativo di latte ritirato;

d) la firma del produttore o di un suo delegato;

e) la firma del conducente del mezzo.

3. Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente. Una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e un'altra dall'acquirente.

4. Salvo il caso di forza maggiore, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000.

5. In considerazione della specifica realtà della raccolta del latte nel territorio regionale, possono essere previste, con deliberazione della Giunta regionale, modalità alternative di tenuta dei dati di cui ai commi 1 e 2.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE VENDITE DIRETTE

Art. 20

(Obblighi dei produttori)

1. I produttori titolari di quote vendite dirette provvedono a tenere e a rendere accessibile agli organi di controllo, per almeno tre anni, la contabilità di magazzino, nella quale, per ogni campagna lattiera, devono essere indicati, mese per mese e prodotto per prodotto:

a) i quantitativi di latte destinato alla trasformazione per la vendita;

b) i quantitativi di latte o altro prodotto lattiero-caseario venduti o trasferiti;

c) i quantitativi di latte destinato ad autoconsumo;

d) le rimanenze di magazzino.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 50.000.

Art. 21

(Trasmissione della contabilità)

1. I produttori titolari di una quota vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla struttura competente, entro il 14 maggio di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'articolo 20 ovvero una dichiarazione che attesti la mancata commercializzazione di latte o altro prodotto lattiero-caseario (3).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di modelli predisposti e forniti dalla struttura competente ovvero mediante invio telematico per mezzo del SIAN.

3. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare per esubero delle vendite dirette da parte del produttore, la struttura competente, previa diffida, effettua nei confronti del produttore inadempiente la riscossione coattiva delle somme dovute, oltre che degli interessi calcolati in base al disposto dell'articolo 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

4. Il produttore che non rispetta il termine di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 per cento per giorno civile di ritardo del quantitativo di riferimento. Tale importo non può essere inferiore a euro 100 né superiore a euro 1.000. La sanzione ricondotta al minimo si applica anche nei confronti dei produttori che non hanno commercializzato latte o altro prodotto lattiero-caseario.

5. Qualora la dichiarazione di cui al comma 1 non sia presentata entro il 15 giugno, la struttura competente provvede, nei quindici giorni successivi, ad intimare al produttore di provvedere entro quindici giorni, decorsi inutilmente i quali è disposta la revoca del quantitativo di riferimento per le vendite dirette, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4.

6. Non si applicano le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 qualora si accerti che:

a) l'irregolarità si è verificata per cause di forza maggiore;

b) l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave;

c) l'irregolarità è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

CAPO VI

GESTIONE DELLE QUOTE ECCEDENTI

Art. 22

(Decadenza delle quote)

1. 1. Il produttore che nel corso dell'ultima campagna lattiera non abbia utilizzato per almeno l'85 per cento il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, decade dalla titolarità della quota non utilizzata. (4)

1bis. La decadenza di cui al comma 1 non si determina nei casi di forza maggiore di cui al comma 7 o in altri casi debitamente giustificati, riconosciuti con atti delle autorità amministrative competenti, che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori. (5)

2. La decadenza è comunicata ai produttori interessati, con il supporto del SIAN, entro il 30 giugno successivo alla fine della campagna lattiera in cui vi è stata la mancata o ridotta utilizzazione di quote e produce effetto dalla campagna successiva. Entro e non oltre il successivo 15 settembre, la struttura competente procede al consolidamento dei dati sulle quote non utilizzate.

3. Nel caso di aziende condotte a tempo determinato, la decadenza dalla quota è efficace anche in capo al proprietario dell'azienda.

4. Ai fini della verifica di utilizzo si tiene conto del quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, senza considerare gli affitti di quota.

5. Nel caso delle consegne, per la verifica dell'utilizzo del quantitativo individuale assegnato al produttore si tiene conto del quantitativo rettificato.

6. Il produttore che non ha commercializzato latte o altro prodotto lattiero-caseario per un'intera campagna lattiera può ottenere il ripristino dei quantitativi non utilizzati qualora, entro il 31 agosto successivo alla campagna lattiera di mancata commercializzazione, comprovi l'avvenuta ripresa della commercializzazione.

7. Le cause di forza maggiore in considerazione delle quali non è disposta la decadenza di cui al comma 1 sono:

a) esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda;

b) malattia o decesso del produttore;

c) malattia o decesso del coadiuvante dell'azienda;

d) furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte;

e) calamità naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata;

f) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

g) epizoozie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorità sanitaria competente o da veterinari riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), che compromettano la produzione lattiera.

8. La sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 7 deve essere comprovata dal produttore, mediante documentazione da trasmettere alla struttura competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilità.

9. La persistenza di una causa di forza maggiore può essere riconosciuta, su richiesta documentata dell'interessato, da presentare entro e non oltre il 31 dicembre della campagna lattiera successiva a quella in cui si è verificata la trasmissione della documentazione di cui al comma 8.

Art. 23

(Assegnazione di quantitativi di riferimento dalla disponibilità regionale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e i criteri per l'attribuzione delle quote della riserva nazionale assegnate alla disponibilità regionale, riservando in ogni caso:

a) il 20 per cento ai giovani agricoltori, di età compresa fra i diciotto e i quarant'anni;

b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi o mayen.

2. In nessun caso possono usufruire di assegnazione di quantitativi individuali di riferimento afferiti alla disponibilità regionale i produttori che abbiano proceduto a trasferire in tutto o in parte, a titolo definitivo o temporaneo, i propri quantitativi di riferimento ad aziende site fuori dal territorio regionale.

3. Le assegnazioni di quote hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 24

(Vigilanza)

1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge provvede la struttura competente; i funzionari incaricati sono allo scopo muniti di apposito tesserino di riconoscimento e hanno libero accesso ai locali sede dell'azienda e alla documentazione ivi conservata.

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 4, 21 e 24 è determinato in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nel medesimo obiettivo programmatico dei bilanci di cui al comma 2 al capitolo 42790 (Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 12, comma 7, 14, commi 7, 8 e 9, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, 18, comma 2, 19, comma 4, 20, comma 2, e 21, commi 4 e 5, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Gli importi relativi al prelievo supplementare eventualmente dovuto ai sensi degli articoli 12, comma 2, 14, commi 7 e 8, 16, 18, comma 2, e 21, comma 3, devono essere versati sulla contabilità speciale intestata ad AGEA con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa statale vigente.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte);

b) 14 ottobre 2005, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte)).

(1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 10 recitava:

"4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3 produce effetti a decorrere dall'inizio della campagna lattiera successiva. La struttura competente può riconoscere effetti, a decorrere dall'inizio della campagna lattiera in corso, agli atti di trasferimento stipulati prima della data di monticazione e presentati non oltre il 31 maggio dello stesso anno.".

(2) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 15 recitava:

"1. Entro il 15 maggio di ogni anno, l'acquirente trasmette alla struttura competente, avvalendosi del SIAN, apposita dichiarazione contenente, per ogni produttore conferente, i dati riepilogativi relativi al quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa del latte o altro prodotto lattiero-caseario che gli è stato consegnato ovvero una dichiarazione in cui si attesta di non avere ricevuto consegne.".

(3) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 35.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 21 recitava:

"1. I produttori titolari di una quota vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla struttura competente, entro il 15 maggio di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'articolo 20 ovvero una dichiarazione che attesti la mancata commercializzazione di latte o altro prodotto lattiero-caseario.".

(4) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12.

Il comma 1 dell'articolo 22 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 35:

"1. Salvo il caso di forza maggiore, il produttore che nel corso dell'ultima campagna lattiera non abbia utilizzato il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno l'80 per cento, decade dalla titolarità della quota non utilizzata.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 22 recitava:

"1. Salvo il caso di forza maggiore, il produttore che nel corso dell'ultima campagna lattiera non abbia utilizzato il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno il 70 per cento, decade dalla titolarità della quota non utilizzata.".

(5) Comma inserito dall'art. 33, comma 2, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12.