Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34

Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. 15 gennaio 2008, n. 3)

CAPO I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Art. 1

(Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) (1)

3. Il comma 6 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995 è abrogato.

Art. 2

(Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni)

1. (2)

2. (3)

3. (4)

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 29 della l.r. 48/1995;

b) i commi da 3 a 3octies dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1;

c) l'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30;

d) l'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 15;

e) l'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;

f) l'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15.

5. Per i capitoli di bilancio previsti dagli articoli 6bis e 6ter della l.r. 48/1995, come introdotti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, è autorizzata l'assegnazione di codici-capitolo uguali a quelli già esistenti e l'assegnazione ad essi delle risorse finanziarie liberate dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4.

Art. 3

(Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11) (5)

Art. 4

(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13) (6)

Art. 5

(Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6) (8)

Art. 6

(Disposizioni in materia di Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35) (9)

Art. 7

(Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dell'istruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Le lettere b) e i) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono abrogate.

2. (10)

3. (11)

Art. 8

(Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo)

1. L'assunzione di incarichi conferiti a consiglieri ed assessori regionali in connessione con il mandato elettivo, in virtù di disposizioni legislative, nonché regolamentari o statutarie adottate o approvate dalla Regione, è obbligatoria. I predetti incarichi cessano automaticamente alla scadenza del mandato.

CAPO II

RISORSE NATURALI

Art. 9

(Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. (12)

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 64/1994 è soppresso.

3. (13)

4. Il regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è abrogato.

5. E' inoltre abrogato il regolamento regionale 24 febbraio 1997, n. 1.

CAPO III

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 10

(Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)

1. (14)

2.

a) (15)

b) (16)

Art. 11

(Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36) (17)

Art. 12

(Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. (18)

2.

a) (19)

b) (20)

c) (21)

d) (22)

e) (23)

Art. 13

(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7)

1. (24)

2. (25)

3. (26)

4. Le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 7, della l.r. 6/2003, e 8, comma 7, della l.r. 7/2004, come modificati, rispettivamente, dai commi 2 e 3, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi delle ll.rr. 6/2003 e 7/2004 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. (27)

2. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 7/2003 è soppresso.

Art. 15

(28)

Art. 16

(Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)

1. (30)

2. (31)

3. (32)

4. (33)

5. (34)

CAPO IV

CREDITO E ASSICURAZIONI

Art. 17

(Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi. Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75) (35)

Art. 18

(Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34) (36)

CAPO V

ISTRUZIONE

Art. 19

(Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 21 agosto 1990, n. 57 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di una Scuola Diretta a Fini Speciali in Telecomunicazioni);

b) 5 settembre 1991, n. 48 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di laboratori della Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali).

CAPO VI

SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 20

(Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45) (37)

Art. 21

(Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani)

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi di sicurezza, le strutture socio-assistenziali per anziani presenti nel territorio regionale sono classificate in:

a) strutture di primo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni a bassa intensità assistenziale prevalentemente di tipo alberghiero;

b) strutture di secondo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti o non autosufficienti prestazioni a media intensità assistenziale e ad elevata complessità organizzativa;

c) strutture di terzo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti o non autosufficienti prestazioni ad elevata intensità assistenziale e ad elevata complessità organizzativa.

2. I criteri per la valutazione dell'autosufficienza sono definiti con deliberazione della Giunta regionale che, in conformità a quanto previsto dal piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, stabilisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane.

3. Alle strutture di primo livello e a quelle di secondo livello il cui numero di ospiti non autosufficienti è inferiore al limite massimo definito con deliberazione della Giunta regionale, si applicano le disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Alle strutture di terzo livello, si applicano le disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, approvata con decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002.

5. Per assicurare il compimento delle fasi conclusive di adeguamento delle strutture socio-assistenziali esistenti nell'ambito del territorio regionale alle vigenti disposizioni tecniche in materia di sicurezza, i termini di cui agli articoli 27 del d.m. interno 9 aprile 1994 e 6, comma 1, del d.m. interno 18 settembre 2002 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011 (38).

CAPO VII

EDILIZIA RESIDENZIALE, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E AMBIENTE

Art. 22

(39)

Art. 23

(Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15) (40)

Art. 24

(41)

Art. 25

(Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 )

1. (42)

2. (43)

Art. 26

(Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. (44)

2. (45)

3. (46)

4. (47)

5. (48)

6. (49)

7. (50)

8. (51)

9. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 35, comma 7, della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 5, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 35 della l.r. 11/1998 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

(Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei PRG) (51a)

Art. 28

(52)

Art. 29

(53)

CAPO VIII

TURISMO E TRASPORTI

Art. 30

(Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. (54)

2. (55)

Art. 31

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. (56)

2. (57)

Art. 32

(Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), si interpreta nel senso che sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla medesima legge anche le iniziative volte alla riqualificazione o all'ampliamento delle sole strutture termali e delle eventuali strutture di supporto.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1998 si interpreta nel senso di ammettere, per la medesima iniziativa comprendente anche la realizzazione di annesse strutture alberghiere, il cumulo dei finanziamenti ivi previsti con altre agevolazioni regionali a favore delle attività turistico-ricettive per il finanziamento degli interventi riguardanti le annesse strutture alberghiere, limitatamente alle spese o alla parte di spesa eccedenti il limite massimo di spesa ammissibile ai sensi della l.r. 38/1998.

Art. 33

(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)

1. (58)

2. (59)

3. (60)

4. (61)

5. (62)

6. (63)

7. (64)

8. (65)

Art. 34

(Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21) (66)

Art. 35

(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)

1. (67)

2. (68)

Art. 36

(Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4) (69)

__________________________

(1) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera rr), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Il comma 1 modificava il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e il comma 2 inseriva il comma 1bis all'art. 51 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

(2) Inserisce l'art. 2bis alla L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(3) Inserisce l'art. 6bis alla L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(4) Inserisce l'art. 6ter alla L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 9 della L.R. 19 maggio 2005, n. 11.

(6) Modifica il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 16 giugno 2005, n. 13.

(7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 16 giugno 2005, n. 13.

(8) Modifica il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 16 marzo 2006, n. 6.

(9) Modifica il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 35.

(10) Inserisce la lettera abis) al comma 1 dell'art. 10 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(11) Inserisce la lettera ebis) al comma 1 dell'art. 10 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(12) Inserisce l'art. 18bis alla L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(13) Sostituisce l'art. 36 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(14) Inserisce il comma 1bis all'art. 2 della L.R. 5 settembre 1991, n. 44.

(15) Modifica l'alinea del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 5 settembre 1991, n. 44.

(16) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 5 settembre 1991, n. 44.

(17) Sostituisce il comma 2 dell'art. 24 della L.R. 21 dicembre 2000, n. 36.

(18) Inserisce la lettera abis) al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(19) Sostituisce la rubrica dell'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(20) Modifica l'alinea del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(21) Modifica le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(22) Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(23) Modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(24) Sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 31 marzo 2003, n. 6.

(25) Sostituisce il comma 7 dell'art. 12 della L.R. 31 marzo 2003, n. 6.

(26) Comma abrogato dall'art. 38, comma 2 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12. Sostituiva il comma 7 dell'art. 8 della L.R. 8 giugno 2004, n. 7.

(27) Modifica il comma 1bis dell'art. 33 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(28) Articolo abrogato, a far data dal 1° gennaio 2013, dall'art. 58, comma 2, della L.R. 1° agosto 2012, n. 26.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

"(Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), è sostituito dal seguente:

"3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono esaminate dal Centro di osservazione che si esprime sulla significatività delle realizzazioni, sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.".

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, della l.r. 3/2006, come modificato dal comma 2, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi della l.r. 3/2006 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.".

(30) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(31) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(32) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(33) Aggiunge il comma 2bis all'art. 24 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(34) Modifica il comma 9 dell'art. 25 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(35) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2011, n. 21. Sostituiva l'art. 5 della L.R. 27 novembre 1990, n. 75.

(36) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

(37) Aggiunge il comma 5bis all'art. 4 della L.R. 16 agosto 1994, n. 45.

(38) Comma così modificato dall'art. 18, comma 4, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

(39) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 2, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 22 recitava:

"(Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l'acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), le parole: "dopo che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e cinque anni nei casi di cui all'art. 3", sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 56/1986 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della l.r. 56/1986, come modificato dai commi 1 e 2, si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 56/1986 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di estinzione anticipata volontaria, non sono dovute penalità per i mutui contratti per l'acquisto, il recupero e la nuova costruzione di immobili da adibire a prima abitazione, stipulati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 76/1984 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.".

(40) Sostituisce il comma 4 dell'art. 1 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.

(41) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 2, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3. Sostituiva l'articolo 56 della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

(42) Inserisce l'art. 21bis alla L.R. 20 giugno 1996, n. 12.

(43) Sostituisce il comma 5 dell'art. 41 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.

(44) Modifica i commi 4.1 e 4.4 dell'art. 13 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(45) Modifica il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(46) Sostituisce il comma 11 dell'art. 15 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(47) Modifica il comma 1bis dell'art. 34 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(48) Sostituisce l'art. 35 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(49) Modifica il comma 2 dell'art. 38 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(50) Sostituisce il comma 4bis dell'art. 38 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(51) Sostituisce la lettera bbis) del comma 1 dell'art. 59 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(51a) Articolo abrogato dall'art.6, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 27 recitava:

"(Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei PRG)

1. Nelle more dell'adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, gli esercizi di ristorazione esistenti situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), per i quali i Comuni riconoscano un interesse generale ed una particolare rilevanza economica e sociale possono formare oggetto di mutamenti di destinazione d'uso di volumi preesistenti e di interventi che comportano incremento volumetrico, fatto salvo il possesso dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nelle more dell'adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), possono essere ampliati per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assentiti dai Comuni, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, nonché delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

4. Fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V della l.r. 11/1998, gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dei parametri urbanistici inerenti alla quantità minima di posti auto e alla superficie di verde privati per ciò che riguarda la ricettività aggiuntiva.

5. I fabbricati oggetto di intervento ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali deroghe, concedibili nei casi e con le modalità stabiliti dall'articolo 4 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13; il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP, ai fabbricati alberghieri oggetto di adeguamento ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del PTP.".

(52) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3. Modificava la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 28 febbraio 2003, n. 3.

(53) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 26. Sostituiva il comma 6 dell'articolo 1 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 23.

(54) Modifica il comma 2bis dell'art. 11 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

(55) Modifica il comma 3 dell'art. 12 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

(56) Comma abrogato dall'art. 37, comma 1, lettera c), della L.R. 18 aprile 2008, n. 20. Sostituiva il comma 8 dell'art. 47 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(57) Sostituisce il comma 2 dell'art. 59 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(58) Inserisce il comma 4bis all'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(59) Aggiunge il comma 5bis all'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(60) Aggiunge il comma 5ter all'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(61) Aggiunge il comma 5quater all'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(62) Modifica il comma 5 dell'art. 7 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(63) Modifica il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(64) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(65) Modifica il comma 4 dell'art. 10 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(66) Inserisce il comma 1quinquies all'art. 51 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

(67) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(68) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(69) Modifica il comma 1 dell'art. 37 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.