Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

(B.U. 18 dicembre 2007, n. 52)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Informazione ai cittadini

Art. 4 - Competenze della Regione

Art. 5 - Piano regionale di gestione dei rifiuti

Art. 6 - Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7 - Sistema integrato di gestione dei rifiuti

Art. 8 - Gestione dei rifiuti all'interno dei subATO

Art. 9 - Funzioni dell'Autorità di subATO

Art. 10 - Misure per incrementare la raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti urbani

Art. 11 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Art. 12 - Determinazione dei canoni per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

CAPO III

GESTIONE DEI MATERIALI INERTI E DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SCAVO, COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Art. 13 - Definizioni

Art. 14 - Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo

Art. 15 - Riutilizzo dei materiali inerti da demolizione e costruzione

Art. 16 - Gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione

Art. 16bis - Gestione dei rifiuti nel territorio della Regione

CAPO IV

OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI

Art. 17 - Osservatorio regionale sui rifiuti

CAPO V

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Art. 18 - Principi e campo di applicazione

Art. 19 - Siti sottoposti ad interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente

Art. 20 - Finanziamenti

CAPO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21 - Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani

Art. 22 - Veicoli a motore fuori uso

Art. 23 - Determinazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 24 - Disposizioni finanziarie

Art. 25 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

Art. 26 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in conformità all'obiettivo primario, comunitario e nazionale, di promuovere livelli di qualità della vita umana che assicurino la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2

(Obiettivi)

1. Nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, la Regione promuove, in conformità agli indirizzi e alle scelte programmatiche già definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 aprile 2003, n. 3188/XI:

a) la corretta gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale, attraverso la riorganizzazione dei servizi pubblici:

1) in un ambito regionale unico (ATO), corrispondente al territorio della regione, per le attività di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani;

2) in sottoambiti territoriali ottimali (subATO), coincidenti con il territorio delle Comunità montane e del Comune di Aosta, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

b) il recupero e l'effettivo avvio della valorizzazione, anche a fini energetici, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

c) la riduzione progressiva dell'uso delle discariche per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, anche attraverso l'individuazione di azioni finalizzate, sin dalla fase della produzione, alla riduzione dei rifiuti, in coerenza e in esecuzione dei programmi attuativi del Piano, di cui alla del. cons. reg. n. 3188/XI, predisposti ai sensi delle direttive vigenti in materia;

d) il raggiungimento dell'autosufficienza nelle fasi di smaltimento finale dei rifiuti urbani che residuano a valle delle raccolte differenziate.

2. Nella gestione dei rifiuti speciali, la Regione promuove:

a) la corretta gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con particolare riferimento ai rifiuti valorizzabili, in conformità alle finalità di cui alla parte IV, titolo II, del d.lgs. 152/2006, relativamente alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) la corretta gestione dei rifiuti speciali inerti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, al fine di ottimizzare l'uso delle discariche per rifiuti inerti e favorire il riutilizzo diretto nei luoghi di produzione, nonché il riciclaggio dei rifiuti che residuano dalle attività di demolizione e costruzione.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

a) assume le necessarie decisioni di carattere pianificatorio e tecnico, finalizzate all'individuazione dei sistemi finali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, con particolare riferimento alla ricerca di sistemi che prevedano l'individuazione della discarica solo come impianto residuale rispetto ad altri sistemi, anche complessi, di smaltimento e recupero;

b) adotta atti di indirizzo e coordinamento finalizzati alla riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO;

c) individua azioni coordinate volte a raggiungere livelli minimi di valorizzazione dei rifiuti urbani raccolti in forma differenziata, fatto salvo il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione di cui all'articolo 10;

d) promuove la sottoscrizione di accordi e convenzioni con i consorzi di filiera per il recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aderenti al Consorzio nazionale imballaggi e con eventuali altri consorzi nazionali per il recupero di rifiuti valorizzabili diversi dagli imballaggi;

e) promuove ogni utile iniziativa di informazione e sensibilizzazione degli utenti, domestici e non, finalizzata alla piena conoscenza degli obiettivi regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani e delle modalità di conferimento idonee al conseguimento degli obiettivi stessi;

f) promuove l'adozione di iniziative volte alla riduzione dei rifiuti domestici attraverso l'autocompostaggio delle frazioni organiche, oltreché di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti di imballaggio;

g) promuove il consumo di beni eco-compatibili.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione:

a) individua le necessarie azioni finalizzate a favorire il conferimento, in forma differenziata, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani al fine di assicurare il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione di cui all'articolo 10, anche attraverso forme di penalizzazione tariffaria;

b) disciplina l'organizzazione e la gestione dei cantieri edili, con particolare riferimento alla gestione dei materiali da scavo e dei materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, favorendo il riutilizzo in cantiere;

c) fissa le prescrizioni, da recepire nei progetti di opere pubbliche o private, inerenti alle modalità di gestione dei materiali di cui alla lettera b);

d) fissa le prescrizioni inerenti alla gestione dei materiali da scavo da avviare al recupero e per l'uso ottimale delle discariche per rifiuti speciali inerti;

e) promuove ogni utile iniziativa di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, finalizzata alla piena conoscenza delle norme per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti speciali, anche in relazione all'obbligo per le imprese di concorrere al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 178 del d.lgs. 152/2006.

5. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 196, comma 1, lettera p), del d.lgs. 152/2006, la Regione, gli enti pubblici da essa dipendenti, gli enti locali e le società da essi maggioritariamente partecipate devono coprire il fabbisogno annuale di materiale necessario alla realizzazione, alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria di manufatti e all'acquisto di beni, indicati in apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, impiegando materiale riciclato per almeno il 30 per cento del fabbisogno medesimo. Tutti i progetti di titolarità della Regione e degli altri enti di cui al primo periodo del presente comma devono prevedere espressamente l'impiego di detti materiali.

Art. 3

(Informazione ai cittadini)

1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a fornire piena conoscenza ai cittadini in merito alla programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, anche al fine di favorire comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La Giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predisponendo programmi pluriennali di attività e provvedendo alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.

3. Le Autorità di subATO, nel rispetto della programmazione regionale di settore, oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico ed informativo di cui al comma 2, armonizzandone i contenuti agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria in relazione alle peculiari caratteristiche del territorio di riferimento.

4. Le Autorità di subATO attuano, in collaborazione con i Comuni, le attività di informazione e sensibilizzazione necessarie in relazione ai tipi di raccolta attivati con riferimento alla pianificazione comprensoriale.

Art. 4

(Competenze della Regione)

1. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006, spettano inoltre alla Regione:

a) le competenze altrove attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) l'approvazione, all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 208, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, il rilascio dell'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero definite dagli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 208, ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006;

c) il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

d) la determinazione delle garanzie finanziarie per la realizzazione e l'esercizio di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui alle lettere b) e c);

e) la definizione della disciplina della gestione integrata dei rifiuti attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO;

f) lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità di ATO per le fasi finali di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani, ivi compresa l'assunzione delle decisioni in merito all'individuazione tecnica del sistema di trattamento integrato dei rifiuti.

fbis) il finanziamento delle spese per la progettazione, la realizzazione o l'allestimento, totale o parziale, degli impianti, anche di proprietà degli enti locali, riconosciuti di interesse regionale e previsti dal sistema integrato di trattamento dei rifiuti (1).

Art. 5

(Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborato secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue, inoltre, l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti, dell'effettivo recupero di materia ed energia e sostiene l'innovazione tecnologica.

2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti si articola in sezioni tematiche, distinte e separate, relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e alla bonifica delle aree contaminate; esso contiene inoltre i criteri per l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione degli impianti.

3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le Autorità di subATO. Per l'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano, la Giunta regionale può approvare appositi programmi esecutivi ed atti di indirizzo e coordinamento concernenti, in particolare: (1a)

a) la riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica;

b) gli indirizzi per la riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali inerti;

c) gli indirizzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuto speciale, quali i rifiuti assimilabili agli urbani, i residuanti dall'uso di prodotti fitosanitari e i derivanti da attività particolarmente diffuse a livello regionale, quali le autoriparazioni, le lavorazioni del legno, le attività sanitarie e similari;

d) gli indirizzi per la gestione dei rifiuti nelle strutture pubbliche o che gestiscono servizi pubblici;

e) gli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti per la disciplina dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti urbani nei subATO;

f) gli indirizzi per la disciplina, a livello di subATO, del sistema tariffario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del d.lgs. 152/2006.

4. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è sottoposto, ove previsto, alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6. (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)).

5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, i programmi esecutivi e gli atti di indirizzo e coordinamento sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua approvazione. (1b)

Art. 6

(Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, è riconosciuto un contributo ambientale ai Comuni sede di tali impianti, ad eccezione delle discariche per rifiuti speciali inerti.

2. L'entità del contributo ambientale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla tipologia dell'impianto, all'entità e alla qualità di rifiuti conferiti. La Giunta regionale individua, inoltre, i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti ed effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti.

3. L'entità del contributo ambientale è aggiornata, ogni tre anni, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il contributo ambientale è corrisposto ai Comuni interessati da parte dei soggetti gestori degli impianti di smaltimento e recupero, ad eccezione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i quali la Giunta regionale può prevedere forme di versamento diverse. Il contributo costituisce onere aggiuntivo rispetto alla tariffa di conferimento presso gli impianti in questione.

5. I Comuni interessati all'introito del contributo ambientale devono destinare almeno il 50 per cento del relativo gettito ad interventi finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione ambientale.

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7

(Sistema integrato di gestione dei rifiuti)

1. La Regione costituisce Autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO) per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani.

2. Le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di ATO sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, di seguito denominata struttura competente.

3. Le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO sono esercitate dai predetti enti.

4. La Regione orienta le attività di recupero e di smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili che tenda:

a) ad assicurare l'autosufficienza regionale per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto urbano che residuano dalle attività di recupero;

b) ad assicurare la corretta gestione delle fasi di smaltimento e recupero finale, sia per le frazioni di rifiuto urbano che residuano dalle attività di recupero, valorizzabili a fini energetici, sia per le particolari tipologie di rifiuto o di residuo, quali i fanghi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate, i rifiuti speciali da attività sanitarie, gli animali e le parti di animali destinati alla distruzione e tutte le tipologie di rifiuto disciplinate dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

c) ad assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;

d) a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche con azioni positive a carattere preventivo;

e) ad ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, di recupero, anche energetico, e di riciclaggio come materie delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalle raccolte differenziate e dei rifiuti speciali.

5. (2)

6. I rifiuti urbani e speciali provenienti dalle raccolte differenziate devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di recupero. E' vietata ogni attività di smaltimento, fatte salve le tipologie di rifiuti urbani pericolosi che devono essere raccolti in forma separata al fine di assicurarne l'avvio ad idonee operazioni di smaltimento.

Art. 8

(Gestione dei rifiuti all'interno dei subATO)

1. Al fine di assicurare la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO, le Comunità montane e il Comune di Aosta provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'avvio delle attività finalizzate all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del relativo servizio. In caso di mancato rispetto del predetto termine, la Regione diffida gli enti interessati ad adempiere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni. In caso di persistente inadempimento, la Regione, sentito l'ente inadempiente, provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del medesimo ente, mediante la nomina, con decreto dell'assessore regionale competente, di un commissario ad acta.

2. Le Comunità montane provvedono a sottoscrivere con i Comuni ad esse appartenenti apposita convenzione volta a disciplinare, in fase di avvio, le modalità e le condizioni per l'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in considerazione anche delle particolarità locali, nonché delle modalità di trasferimento dei beni oggetto del servizio. Le Autorità di subATO possono stipulare tra loro apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e delle attività di cui al presente articolo.

3. Il Piano di subATO, costituente il documento di riferimento per l'attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è approvato dall'Autorità di subATO, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2, ed è predisposto in relazione alle particolarità territoriali, insediative e di variazione della popolazione turistica evidenziate da ciascun Comune appartenente all'ambito territoriale di riferimento del subATO.

4. Il Piano di subATO definisce, in particolare:

a) le modalità di riorganizzazione del servizio, rivolto a tutte le tipologie di rifiuto urbano, come definite dall'articolo 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006, individuando i sistemi previsti per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata. Tali sistemi possono essere diversi a seconda delle particolarità territoriali e delle esigenze legate alla popolazione turistica;

b) il numero e le modalità di dotazione e di gestione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti e dei centri comunali di conferimento;

c) la tipologia degli eventuali servizi integrativi ed aggiuntivi che si intendono attivare;

d) il sistema di gestione del servizio;

e) i costi per la riorganizzazione del servizio ed il relativo piano tariffario;

f) il programma operativo di attuazione degli interventi previsti per assicurare la piena riorganizzazione del servizio.

5. I Piani di subATO approvati sono trasmessi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, alla struttura competente, ai fini dell'acquisizione del parere di conformità in relazione alle disposizioni e agli obiettivi individuati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. La struttura competente esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano di subATO proponendo, qualora necessarie, integrazioni o modificazioni che devono essere recepite dall'Autorità di subATO nei successivi trenta giorni.

6. Le Autorità di subATO disciplinano le modalità di esercizio del servizio inerente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e degli altri servizi connessi, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, attraverso appositi regolamenti, predisposti in conformità a quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del d.lgs. 152/2006. I regolamenti devono stabilire, in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità di conferimento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, in coerenza con le modalità organizzative dello smaltimento e del recupero finale definite nel Piano regionale di gestione dei rifiuti;

d) le modalità per la gestione di tutte le tipologie di rifiuto urbano, come definite dall'articolo 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

e) le misure per favorire ed ottimizzare il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti primari da imballaggio;

f) le modalità di determinazione dei quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati conferiti dagli utenti;

g) le modalità di assimilazione, per qualità e quantità, a rifiuto urbano dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività produttive, commerciali e di servizio;

h) gli eventuali servizi integrativi ed aggiuntivi, a favore di utenti non produttori di rifiuti urbani, e le modalità di svolgimento dei medesimi;

i) le azioni previste a livello comprensoriale, finalizzate alla sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani.

7. I regolamenti di cui al comma 6 devono essere adottati entro sei mesi dalla data di avvio delle attività finalizzate all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO.

8. Le attività di riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da parte delle Autorità di subATO sono assoggettate a valutazione periodica sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 17.

Art. 9

(Funzioni dell'Autorità di subATO)

1. L'Autorità di subATO è titolare del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno dell'ambito territoriale di riferimento. Essa svolge funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare:

a) redige ed approva il programma operativo, attuativo del Piano di subATO;

b) realizza gli interventi previsti dal programma operativo ed individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;

c) individua i soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, secondo le modalità di cui agli articoli 113, 113bis e 113ter della l.r. 54/1998;

d) provvede alla determinazione e all'articolazione della tariffa e alla determinazione delle relative modalità di riscossione, direttamente o tramite soggetti terzi;

e) provvede alla verifica della gestione operativa;

f) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello di bacino territoriale ottimale, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) provvede all'aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale, del Piano di subATO.

Art. 10

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti urbani)

1. In ogni subATO deve essere assicurato il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione dei rifiuti urbani:

a) 40 per cento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2007;

b) 50 per cento di raccolta differenziata e 40 per cento di valorizzazione, entro il 31 dicembre 2009;

c) 60 per cento di raccolta differenziata e 50 per cento di valorizzazione, entro il 31 dicembre 2011.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata deve coincidere con l'adozione da parte dei subATO di misure che consentano di perseguire un'idonea qualità dei rifiuti raccolti in forma differenziata, in modo da assicurare il conseguimento di livelli di valorizzazione.

3. (2a)

Art. 11

(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del d.lgs. 152/2006, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dall'Autorità di subATO mediante la tariffa di cui al medesimo articolo, da essa determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati ulteriori criteri per la definizione delle componenti dei costi per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani. La Giunta regionale definisce, inoltre, i criteri per l'applicazione di agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite autocompostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani.

Art. 12

(Determinazione dei canoni per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina gli importi dei canoni relativi ai servizi assicurati presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, da applicare nell'anno successivo ai soggetti conferitori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. La Giunta regionale determina, inoltre, i criteri per le eventuali riduzioni o penalizzazioni da applicare alle Autorità di subATO in relazione agli obiettivi conseguiti nella raccolta differenziata e nella valorizzazione, limitatamente ai rifiuti urbani indifferenziati.

2. I canoni sono determinati, per le differenti tipologie di rifiuto ammesse agli impianti regionali di smaltimento e recupero, sulla base dei costi complessivi effettivamente sostenuti dalla Regione nell'anno precedente, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 63 (Costituzione di una Società per azioni per la gestione dell'impianto di compattazione e discarica dei rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Brissogne).

3. Il dirigente della struttura competente provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, al calcolo e alla comunicazione dei canoni per ciascun subATO, sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, suddivisi per tipologie, fissando i tempi e le modalità di versamento, anche mediante il soggetto incaricato del sistema di gestione integrata dei rifiuti, alla Regione degli importi dovuti. (2b)

CAPO III

GESTIONE DEI MATERIALI INERTI E DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SCAVO, COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Art. 13

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) materiali inerti da scavo: i materiali inerti, non pericolosi, derivanti da operazioni di scavo e costituiti da materiale naturale terroso, litoide, roccioso o limoso privo di inquinanti chimici, compresi i materiali derivanti da versanti in frana, da operazioni di disalveo e da attività di sistemazione idraulica di torrenti e fiumi, destinati ad essere riutilizzati, direttamente o presso impianti fissi di lavorazione di inerti per aggregati, o ad essere avviati a operazioni di reimpiego in recuperi ambientali, recuperi di versante, bonifiche ambientali ed agrarie, ricopertura periodica o definitiva di discariche;

b) materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali: i materiali inerti non pericolosi, costituiti da miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e materiali in gesso, derivanti da attività di demolizione e costruzione, e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, destinati ad essere riutilizzati direttamente all'interno del cantiere, previo eventuale trattamento di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica;

c) rifiuti inerti: i rifiuti, non pericolosi, derivanti da attività di demolizione e costruzione, che residuano dalle attività di riutilizzo diretto di cui alla lettera b) e che rientrano nella classificazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

d) rifiuti da costruzioni stradali non pericolosi: il materiale inerte, proveniente dalla sovrastruttura stradale composta da strati base, binder e tappeti di usura, avente leganti bituminosi non contenenti catrame di carbone e il materiale sciolto da sottofondi stradali che residuano dalle attività di riutilizzo diretto di cui alla lettera b);

e) rifiuti pericolosi da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali: i rifiuti derivanti da dette attività e classificati come pericolosi nel catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, destinati allo smaltimento o al recupero;

f) cantiere: il luogo in cui sono effettivamente eseguiti i lavori di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, e l'insieme dei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere e dei depositi a servizio del cantiere, ed espressamente individuati nei piani di sicurezza allegati al progetto approvato dall'autorità competente e nel piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). Il cantiere costituisce, inoltre, luogo di produzione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera i), del d.lgs. 152/2006;

g) area attrezzata di stoccaggio e di deposito: l'area o le aree recintate espressamente individuate nel piano di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza, a servizio del cantiere, in cui sono assicurate le seguenti attività:

1) ricovero dei mezzi d'opera;

2) deposito dei materiali di costruzione;

3) stoccaggio dei materiali inerti da scavo;

4) stoccaggio dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;

5) selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno del cantiere;

6) deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi che residuano dalle attività di riutilizzo diretto all'interno del cantiere e di tutte le altre tipologie di rifiuto risultanti dalle attività svolte;

h) spostamento dei materiali: la fase di eventuale trasferimento dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, dal luogo di esecuzione dei lavori all'area attrezzata di stoccaggio e di deposito, ai fini dell'effettuazione di una delle attività di cui alla lettera g). Tale fase non è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006;

i) trasporto: la fase di avvio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti che residuano dalle operazioni di riutilizzo diretto all'interno del cantiere dei materiali di cui alle lettere a) e b), e degli altri rifiuti prodotti nel cantiere.

Art. 14

(Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo)

1. (3)

2. (4)

3. (5)

4. Al fine di favorire l'avvio del riutilizzo dei materiali inerti da scavo, sono individuate apposite aree di stoccaggio attrezzate. Tali aree, di titolarità pubblica, devono essere realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento.

5. All'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono i Comuni, anche in accordo tra loro. L'ubicazione di tali aree deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo al di fuori delle aree di discarica o dei centri di recupero dei rifiuti inerti non sono soggetti alle disposizioni urbanistiche vigenti. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso uno o più centri di stoccaggio, può essere effettuata in modo coordinato all'interno dei bacini territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dalle Autorità di subATO. (6).

6. (7).

7. Le aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo costituiscono punto di riferimento obbligatorio per i soggetti, pubblici e privati, che usufruiscono di finanziamenti pubblici, per un valore pari o superiore al 50 per cento del costo delle opere, e che hanno la necessità di utilizzare tali materiali per le attività edili o di recupero o bonifica ambientali. Le aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo costituiscono inoltre punto di riferimento obbligatorio per i gestori delle discariche operanti nel territorio regionale, ai fini dell'approvvigionamento dell'eventuale materiale necessario per la ricopertura periodica, la formazione di argini, le ricoperture finali e i recuperi ambientali delle discariche stesse.

8. Al fine di destinare parte delle aree di discarica per rifiuti speciali inerti all'esercizio dei centri di stoccaggio dei materiali inerti da scavo, i titolari di tali aree devono presentare alla struttura competente apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

a) una planimetria catastale concernente le zone da destinare al deposito dei materiali inerti da scavo, specificando le aree di stoccaggio del materiale in ingresso, quelle destinate alle eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica, e quelle per lo stoccaggio del materiale da avviare al riutilizzo;

b) una relazione tecnica riportante:

1) l'indicazione dell'estensione dell'area da utilizzare per i depositi;

2) l'indicazione delle eventuali attività di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica, con la specificazione delle caratteristiche dell'attrezzatura che si prevede di utilizzare;

3) l'indicazione presunta dei quantitativi di materiale da scavo che si intendono stoccare, sia in ingresso che in uscita;

4) l'indicazione delle altezze dei cumuli;

5) l'indicazione delle modalità gestionali, con la specificazione di tutte le misure previste per evitare la formazione di polveri e, in generale, per evitare inconvenienti alle persone e all'ambiente.

9. Le aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo, realizzate all'interno delle aree di discarica, devono risultare separate rispetto alle zone destinate all'esercizio della discarica medesima e la gestione delle due attività deve essere assicurata in modo tale da non creare promiscuità ed interferenze.

10. La struttura competente decide sulla domanda di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, può essere convocata un'apposita conferenza dei servizi per l'acquisizione di tutti i nullaosta, permessi, autorizzazioni, pareri o altri atti di consenso, comunque denominati, di competenza di altre strutture regionali o di enti diversi dalla Regione.

11. L'autorizzazione per l'attivazione di aree di stoccaggio attrezzate, all'interno di discariche per rifiuti speciali inerti di nuova realizzazione, è rilasciata contestualmente alle autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006.

12. A decorrere dal 30 giugno 2008, il conferimento in discarica di materiali inerti da scavo, ai fini dello smaltimento finale, è vietato. I gestori di discariche sono autorizzati a ricevere i materiali inerti da scavo limitatamente ai quantitativi necessari per gli interventi gestionali e di recupero. Annualmente, contestualmente alla presentazione della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), del d.lgs. 36/2003, i gestori delle discariche devono comunicare alla struttura competente la quantità di materiale da scavo ricevuta in discarica a fini gestionali, di cui va tenuta una contabilità separata. In particolare, devono essere specificati:

a) la data del ricevimento in discarica del materiale inerte da scavo da utilizzare a fini gestionali;

b) il nominativo del soggetto conferitore;

c) i quantitativi espressi in peso, se presente una pesa all'interno dell'impianto, o in volume;

d) l'eventuale costo di conferimento che deve essere documentato e che costituisce elemento da computare nella determinazione della tariffa di smaltimento da applicare.

12bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il divieto di cui al comma 12 non si applica alle discariche per rifiuti inerti autorizzate a ricevere rifiuti inerti previa caratterizzazione. (7a)

13. I materiali inerti da scavo, accettati in discarica a soli fini gestionali, non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006.

Art. 15

(Riutilizzo dei materiali inerti da demolizione e costruzione)

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, devono essere avviate tutte le iniziative volte a favorire, in via prioritaria, il riutilizzo diretto all'interno dei cantieri dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, come definiti dall'articolo 13, comma 1, lettera b). Lo smaltimento dei rifiuti costituisce operazione residuale rispetto al riutilizzo.

2. La locazione di mezzi con conducente effettuata nell'ambito delle attività di cantiere e delle correlate attività di stoccaggio, deposito e spostamento dei relativi materiali, come definite dall'articolo 13, comma 1, lettere f), g) e h), non costituisce attività di autotrasporto per conto di terzi.

Art. 16

(Gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i progetti riferiti ad opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti. (8)

2. I progetti devono riportare:

a) la stima delle quantità dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, da riutilizzarsi all'interno del cantiere, le eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica previste per rendere compatibili tali materiali con i lavori da realizzare, e le modalità di reimpiego;

b) la stima delle quantità di rifiuti inerti che residuano dalle operazioni di reimpiego o di altre tipologie di rifiuto non riutilizzabili all'interno del cantiere, da avviare al recupero o allo smaltimento;

c) le destinazioni finali dei materiali non riutilizzati nel cantiere e dei rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento finale.

3. I rifiuti inerti eventualmente non riutilizzabili direttamente all'interno del cantiere devono essere conferiti, in via prioritaria, a centri di riciclaggio autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 216 del d.lgs. 152/2006.

4. I progetti devono contenere l'indicazione puntuale del cantiere in cui è prevista l'esecuzione delle opere e delle aree di stoccaggio e deposito in cui effettuare le attività di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g).

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le prescrizioni tecniche da rispettare per la gestione all'interno dei cantieri dei materiali inerti da scavo, dei materiali da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, soggetti al riutilizzo diretto, e dei rifiuti inerti che residuano dalle operazioni di reimpiego.

6. L'omessa indicazione nei progetti dei dati di cui al presente articolo ne impedisce l'approvazione da parte delle autorità competenti.

7. Copia della comunicazione di inizio delle attività di cantiere deve essere trasmessa, a cura dell'impresa esecutrice delle opere, al Comune interessato e alla stazione forestale competente.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 comporta l'assoggettamento dei materiali inerti da demolizione e costruzione alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006. Alle stesse disposizioni sono assoggettati i materiali inerti da demolizione e costruzione che non siano effettivamente e oggettivamente riutilizzati direttamente nel cantiere in cui sono stati prodotti, nel periodo di validità del titolo abilitativo edilizio.

Art. 16bis

(Gestione dei rifiuti nel territorio della Regione) (8a)

1. Fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa.

2. [Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1°gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020.] (8b)

3. [Per le finalità di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1°gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata.] (8b)

4. [Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti.] (8b)

CAPO IV

OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI

Art. 17

(Osservatorio regionale sui rifiuti)

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi di gestione dei rifiuti urbani di cui alla presente legge e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, è istituito, presso la struttura competente, l'Osservatorio regionale sui rifiuti, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) vigila sulla riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

c) vigila sulle modalità di pianificazione dei servizi a livello di subATO e sull'attuazione dei relativi piani;

d) provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati inerenti ai flussi dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

e) provvede al monitoraggio sui costi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e sulle modalità di applicazione delle relative tariffe;

f) controlla la definizione e l'attuazione di accordi di programma e protocolli di intesa con enti ed operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani o di particolari tipologie di rifiuto speciale;

g) propone alla Giunta regionale azioni volte alla promozione di interventi finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei soggetti interessati alle raccolte differenziate, anche ai fini della predisposizione dei programmi pluriennali di attività di cui all'articolo 3, comma 2;

h) propone alla Giunta regionale lo svolgimento di studi e indagini su alcuni comparti produttivi significativi e, in generale, sulle utenze non domestiche, anche in collaborazione con altri enti ed autorità competenti in materia ambientale;

i) fornisce alla Giunta regionale il necessario approfondimento sulle tematiche inerenti alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli aspetti applicativi legati all'introduzione del sistema tariffario e al miglioramento della resa della raccolta differenziata o del recupero dei rifiuti;

j) fornisce alle strutture regionali interessate, qualora necessario, pareri finalizzati anche all'adozione di atti amministrativi nel settore della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

k) collabora con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales al fine di promuovere iniziative finalizzate all'informazione e alla sensibilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti speciali e allo sviluppo del recupero dei rifiuti presso le imprese operanti nel territorio regionale;

l) provvede all'attivazione e all'organizzazione di uno sportello informativo inerente alla gestione dei rifiuti urbani e speciali;

m) provvede alla pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, riportante la situazione per ogni subATO.

3. L'Osservatorio è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;

b) il responsabile della struttura competente;

c) il responsabile della sezione competente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

d) un rappresentante del Comune di Aosta e due designati d'intesa dalle Comunità montane;

e) il responsabile del settore competente in materia di gestione dei rifiuti del Comune di Aosta e due responsabili del medesimo settore designati d'intesa dalle Comunità montane;

f) un rappresentante designato dai soggetti affidatari della gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, operanti nel territorio regionale;

g) un rappresentante designato dalle imprese che gestiscono il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, operanti nel territorio regionale;

h) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria operanti nel territorio regionale, maggiormente rappresentative degli interessi dei soggetti economici produttori di rifiuti non domestici;

i) un rappresentante designato dalle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative ed operanti nel territorio regionale;

j) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative ed operanti nel territorio regionale;

k) un tecnico esperto, avente particolare esperienza in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e nel settore della gestione tecnica ed economica dei rifiuti nel loro complesso, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, designato dalla Giunta regionale.

4. La durata in carica dei membri dell'Osservatorio è di cinque anni, decorrenti dalla data di nomina. Con la deliberazione di nomina sono individuati l'entità degli eventuali compensi da corrispondere al tecnico esperto di cui al comma 3, lettera k), e le modalità di liquidazione.

5. I componenti dell'Osservatorio possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.

CAPO V

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Art. 18

(Principi e campo di applicazione)

1. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006.

2. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitarie ed ambientali nelle zone interessate dalla presenza di attività produttive in esercizio, la Regione promuove con gli enti interessati e con le imprese appositi accordi finalizzati all'individuazione delle problematiche di gestione del territorio potenzialmente lesive per la salute delle persone e dell'ambiente e delle misure atte a monitorare, contenere e, qualora necessario, migliorare la qualità ambientale, in armonia con i principi di cui agli articoli 239 e 242 del d.lgs. 152/2006.

Art. 19

(Siti sottoposti ad interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 252 del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, del rimodellamento delle scarpate e della formazione dello strato finale di ricopertura dei siti contaminati, è consentito l'utilizzo di materiali inerti da scavo e di fanghi provenienti dallo sfangamento di bacini idroelettrici, preventivamente caratterizzati in modo analitico e dichiarati idonei dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario dalle competenti strutture dell'ARPA e dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta.

2. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei siti contaminati devono essere adottate, in via prioritaria, tecniche che privilegiano il trattamento, il riutilizzo e la ricollocazione in loco dei materiali contaminati, al fine di evitare la movimentazione e di ridurre, conseguentemente, i rischi derivanti dal trasporto e dalla messa a discarica di terreno inquinato.

Art. 20

(Finanziamenti)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), qualora l'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei siti contaminati sia effettuata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, dal Comune territorialmente competente, le relative spese sono sostenute dalla Regione, fatte salve la rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili della contaminazione o del proprietario del sito e l'applicazione delle altre misure di cui all'articolo 253, comma 3, del medesimo decreto.

2. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, effettuati direttamente dai soggetti obbligati, possono essere assistiti da contributi regionali qualora sia verificata l'assenza di dolo e nei casi in cui sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Tali contributi non possono superare il limite massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità, anche procedimentali, relativi alla concessione dei contributi di cui al comma 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21

(Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani)

1. I centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, attivati dai subATO a seguito della riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, costituiscono fase di conferimento per la consegna, anche in forma differenziata, dei rifiuti da parte dei produttori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

2. I centri di cui al comma 1, denominati anche isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero, come definite negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006, e non sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui agli articoli 208 e 216 del medesimo decreto.

Art. 22

(Veicoli a motore fuori uso)

1. Al fine di contenere i fenomeni di abbandono sul territorio di veicoli a motore fuori uso e di facilitare l'avvio, da parte dei Comuni interessati, dei procedimenti finalizzati all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), e nelle more dell'individuazione, da parte della Regione, di centri di raccolta aventi i requisiti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), possono essere utilizzati, quali punti di deposito e di custodia dei veicoli, i luoghi in cui gli stessi risultano in stato di abbandono.

2. I Comuni interessati devono provvedere, in ogni caso, ad avviare le procedure finalizzate all'identificazione del proprietario, per la riconsegna o l'eventuale radiazione e demolizione del veicolo, in conformità alle disposizioni tecniche stabilite dal d.lgs. 209/2003 e dall'articolo 231 del d.lgs. 152/2006.

Art. 23

(Determinazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995, per ogni tonnellata/metro cubo di rifiuto conferito in discarica ai fini dello smaltimento finale, è fissato, a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura di cui all'allegato A. (9)

2. Alla rideterminazione del tributo si provvede con legge regionale, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. In caso di mancata determinazione, il tributo si intende prorogato nell'ammontare vigente.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), i soggetti responsabili delle violazioni di cui all'articolo 3, commi 31 e 32, della l. 549/1995 sono esenti dalle sanzioni amministrative previste dai citati commi dell'articolo 3 qualora provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare alla struttura competente una denuncia nella quale deve essere quantificato e certificato il tributo in tutto o in parte non adempiuto e a regolarizzare, nei trenta giorni successivi, la propria posizione mediante il versamento della somma dovuta.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente approva il modello di denuncia di cui al comma 3.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f), dell'articolo 17, comma 2, lettera h), e comma 4, dell'articolo 20 e delle campagne di sensibilizzazione e di informazione previste dalla presente legge è determinato in euro 5.000 per l'anno 2007, in euro 6.694.000 per l'anno 2008 e in euro 6.285.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 (ambiente e sviluppo sostenibile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) per l'anno 2007, mediante l'utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) al capitolo 38345 (Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto, della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse);

b) per l'anno 2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

1) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 al capitolo 38345 per euro 10.000;

2) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per euro 5.000, al capitolo 59300 (Spese per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per lo smaltimento dei rifiuti) per euro 2.082.000 ed al capitolo 59310 (Spese per la gestione di impianti e di attività finalizzate allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti nonché per la gestione delle acque reflue) per euro 4.597.000;

c) per gli anni 2009 e 2010, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

1) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 al capitolo 38345 per euro 190.000;

2) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67390 per euro 5.000, al capitolo 59300 per euro 1.493.000 ed al capitolo 59310 per euro 4.597.000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 23 è destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la specifica destinazione delle somme derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dell'addizionale prevista dall'articolo 205, comma 3octies, del d.lgs. 152/2006. (10)

4bis. Al finanziamento per la gestione e per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, si provvede anche con il 100 per cento degli introiti derivanti dal rimborso da parte dei Consorzi delle spese per il recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), della parte IV del d.lgs. 152/2006 (11).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Eventuali maggiori oneri derivanti dall'articolo 20, comma 1, saranno autorizzati con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989.

Art. 25

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi);

b) 16 giugno 1988, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere);

c) 21 agosto 1990, n. 60 (Ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44);

d) 30 maggio 1995, n. 19 (Norme per il recupero ed il riutilizzo di materiali inerti).

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;

b) l'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.

3. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente disciplina a quella di cui alla presente legge, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi delle leggi di cui al comma 1.

Art. 26

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

(1a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le Autorità di subATO. Per l'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano, la Giunta regionale può approvare appositi programmi esecutivi ed atti di indirizzo e coordinamento concernenti, in particolare:".

(1b) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 5 recitava:

"6. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua adozione.".

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23 novembre 2012, n. 33, promulgata a seguito dell'esito positivo del referendum propositivo svoltosi il 18 novembre 2012. Successivamente. la Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre - 2 dicembre 2013, n. 285 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49, prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo.

L'art. 1, comma 1, della L.R. 23 novembre 2012, n. 33 recitava:

"5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 7 recitava:

"5. Nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la Regione persegue criteri di economicità, efficienza ed efficacia e di tutela della salute e dell'ambiente.".

(2a) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 10 recitava:

"Il mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione comporta l'applicazione, a carico delle Autorità di subATO, di un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).".

(2b) Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 12 recitava:

"3. Il dirigente della struttura competente provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, al calcolo e alla comunicazione dei canoni per ciascun subATO, sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, suddivisi per tipologie, fissando i tempi e le modalità di versamento alla Regione degli importi dovuti.".

(3) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 25 febbraio 2009.

Il testo del comma 1 dell'articolo 14 recitava:

"1. I materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, qualora derivanti esclusivamente da suoli naturali, da versanti in frana o conseguenti ad attività di sistemazione idraulica e manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti, la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'articolo 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. 152/2006. La provenienza del materiale deve essere espressamente dichiarata dal progettista in fase di progettazione preliminare delle relative opere o, nel caso di interventi assoggettati a denuncia di inizio attività, dal soggetto titolare dell'intervento cui le opere si riferiscono.".

(4) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 25 febbraio 2009.

Il testo del comma 2 dell'articolo 14 recitava:

"2. I materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti qualora risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'articolo 186, comma 3, del d.lgs. 152/2006, se derivanti da:

a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;

b) siti già assoggettati ad attività finalizzate alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente;

c) siti già destinati ad attività di gestione dei rifiuti, quali impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

d) siti ove siano state esercitate attività produttive commerciali, artigianali e industriali che risultino dismesse e che possano aver provocato fenomeni di contaminazione ambientale, ad esclusione delle attività agricole;

e) attività di sistemazione idraulica e di manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti la cui qualità ambientale non risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'articolo 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. 152/2006.".

(5) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 25 febbraio 2009.

Il testo del comma 3 dell'articolo 14 recitava:

3. I materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere avviati, in via prioritaria, ad attività di riutilizzo diretto o ad attività di riutilizzo presso impianti fissi di lavorazione di inerti; qualora ciò non sia possibile, devono essere destinati ad attività quali la gestione ordinaria di discariche, l'utilizzo in operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, il recupero ambientale di siti già destinati ad attività estrattive, il recupero di versanti e di zone di frana, i miglioramenti fondiari ed agrari, o qualunque altra opera, di titolarità pubblica o privata, per la quale sia necessario l'utilizzo di terra, rocce, ghiaia e sabbia.".

(6) La Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del 25 febbraio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5 che sostituiva nel modo seguente il comma 5 dell'articolo 14:

"5. All'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono i Comuni, anche in accordo tra loro. L'ubicazione di tali aree deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio, nonché presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. Per la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo ubicate al di fuori di zone in cui tale destinazione sia già ammessa dal piano regolatore comunale, il Comune interessato, anche su istanza di un soggetto privato, approva un apposito progetto dell'intervento, anche secondo le procedure di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), previa concertazione con la Regione per verificare la validità tecnica della proposta presentata attraverso una Conferenza dei servizi convocata dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di concertazione da parte del Comune. La concertazione con la Regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dei Comuni e della Regione; l'approvazione da parte del Comune comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso uno o più centri di stoccaggio, può essere effettuata in modo coordinato all'interno dei bacini territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti dalle Autorità di subATO.".

Ne consegue, pertanto, il ripristino della formulazione originaria del comma, come riportata nel testo.

(7) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 25 febbraio 2009.

Il testo del comma 6 dell'articolo 14 recitava:

"6. La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/2006.".

(7a) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

(8) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 16 recitava:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i progetti riferiti ad opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della dichiarazione di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti.".

(8a) Articolo inserito dal comma 2 dell'art. 21 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

(8b) La Corte costituzionale, con sentenza n. 76/2021 depositata il 21 aprile 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3, nella parte in cui introduce l'articolo 16bis, commi 2, 3 e 4, della presente legge.

(9) L'Allegato A è stato sostituito dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(10) Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Il comma 4 dell'articolo 24 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 5, comma 1, della L.R. 2 agosto 2016, n. 15:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 23 è destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la specifica destinazione delle somme derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dell'addizionale prevista dall'articolo 205, comma 3octies, del d.lgs. 152/2006.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 24 recitava:

"4. Al finanziamento per la bonifica di aree inquinate si provvede anche con il 20% degli introiti derivanti dal tributo speciale per lo smaltimento in discarica.".

(11) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 30, comma 1, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9, il testo del comma 4bis dell'articolo 24 recitava:

"4bis. Al finanziamento per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, si provvede anche con il 100 per cento degli introiti derivanti dal rimborso da parte dei Consorzi delle spese per il recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), della parte IV del d.lgs. 152/2006.".