Legge regionale 22 marzo 1979, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 22 03 1979

Bollettino ufficiale 30 4 1979 n. 4

Integrazione alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 37.

Art. 1

L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 37, che la Regione può autorizzare, per l'anno 1978, per le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, è elevato da lire due miliardi a lire tre miliardi e duecentocinquanta milioni.

La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire un miliardo, sarà ripartita in venti annualità di lire cinquantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno 1997 e graverà sul capitolo 2655 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Il maggior finanziamento di lire 1.250.000.000 di cui al precedente primo comma, sarà destinato:

a) per lire 250.000.000 per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969, nei seguenti Comuni della Regione Valle d'Aosta:

Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Gignod, Pollein, Saint - Christophe e Sarre;

b) per tutti i Comuni della Regione, esclusi quelli indicati alla precedente lettera a), per:

- L. 500.000.000 per la costruzione di nuovi alloggi;

- L. 500.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue lire 1.000.000 e graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3

La copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue Lire 51.000.000, di cui L. 50.000.000 per effetto dell'articolo 1 e L. 1.000.000 per effetto dell'articolo 2, è assicurata:

- per l'anno 1978 da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1978;

- per l'anno 1979 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo 2745 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto n. 1 dell'allegato F alla legge del bilancio).

All'onere di L. 51.000.000 per gli anni dal 1980 al 1997 si provvederà con lo stanziamento della

predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 195 - Proventi casa da Gioco di Saint - Vincent L. 51.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L. 1.000.000

Cap. 2655 - Contributi per la ripresa dell'edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare L. 50.000.000

Totale L. 51.000.000

Sugli stanziamenti di spesa di cui al presente articolo possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, approvato con legge regionale 21 aprile 1978, n. 10, è aggiunto quanto segue:

legge regionale

" Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore di beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare ".

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 51.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L. 1.000.000

Cap. 2655 - Contributi per la ripresa dell'edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare L. 50.000.000

Totale L. 51.000.000

Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, approvato con legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto quanto segue:

legge regionale

" Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore di beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare ".

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.