Legge regionale 31 gennaio 1977, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 31 gennaio 1977, n. 13

Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella Regione autonoma Valle di Aosta".

(B.U. 28 febbraio 1977, n. 2).

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1976, č autorizzata la maggiore spesa annua di lire centotrentamilioni per la corresponsione degli stipendi e indennitą al personale insegnante in servizio nelle scuole materne istituite ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 587 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale insegnante, sono approvate, a decorrere dall'esercizio 1977, con la legge di bilancio.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Capitolo 587 " Stipendi ed indennitą alle insegnanti di scuole materne ". L. 130.000.000

Variazione in diminuzione:

Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento". L. 130.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.