Legge regionale 13 novembre 2007, n. 29 - Testo vigente

Legge regionale 13 novembre 2007, n. 29

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74). (*)

(B.U. 15 novembre 2007, n. 47)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2) (1)

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 4)

1. (2)

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 č abrogata.

3. (3)

4. (4)

5. (5)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 8)

1. (6)

2. (7)

3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 č abrogata.

4. (8)

5. (9)

6. (10)

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 9)

1. (11)

2. (12)

3. (13)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 10) (14)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 11)

1. (15)

2. (16)

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 16) (17)

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 19)

1. (18)

2. (19)

3. (20)

4. (21)

5. (22)

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 20)

1. (23)

2. (24)

Art. 10

(Modificazione all'articolo 24) (25)

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 25)

1. (26)

2. (27)

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 28)

1. (28)

2. (29)

Art. 13

(Modificazione all'articolo 30)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 30 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

Art. 14

(Sostituzione dell'allegato A)

1. (30)

2. I requisiti numerici di cui all'allegato A, come sostituito dal comma 1, non si applicano, ai fini delle successive autorizzazioni annuali, alle scuole di sci gią autorizzate per la stagione 2006/2007 alle quali continuano ad applicarsi i requisiti numerici vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti, preordinati al rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci, gią avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti alla medesima data.

2. In sede di prima applicazione, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci per la stagione 2007/2008 possono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2007.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

___________________-

ALLEGATO A

(Articolo 19, comma 2, lettera a))

Portata oraria degli impianti

della localitą

Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard

oltre 15.000

30

oltre 10.000 e fino a 15.000

20

oltre 6.000 e fino a 10.000

10

fino a 6.000

5

Lunghezza delle piste di sci di fondo

Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche

Oltre 6 km

5

Fino a 6 km

3

________________

(*) Su questa legge č pendente un giudizio presso la Corte costituzionale, in seguito al ricorso presentato dal Governo in data 16 gennaio 2008.

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(2) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(5) Aggiunge la lettera dbis) al comma 4 dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(6) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(7) Sostituisce la lettera c) del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(8) Aggiunge il comma 6bis all'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(9) Aggiunge il comma 6ter all'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(10) Aggiunge il comma 6quater all'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(11) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(12) Modifica il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(13) Sostituisce il comma 3 dell'art. 9 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(14) Inserisce il comma 1bis all'art. 10 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(15) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(16) Modifica la lettera e) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(17) Sostituisce l'art. 16 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(18) Modifica il comma 1 dell'art. 19 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(19) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(20) Sostituisce la lettera abis) del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(21) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(22) Modifica la lettera e) del comma 2 dell'art. 19 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(23) Modifica il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(24) Modifica il comma 3 dell'art. 20 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(25) Modifica il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(26) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(27) Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 25 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(28) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 28 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(29) Modifica il comma 4 dell'art. 28 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(30) Sostituisce l'allegato A della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.