Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 27

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/2009.

(B.U. 13 novembre 2007, n. 46)

INDICE

Art. 1 - Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

Art. 2 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 3 - Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, ivi comprese le leggi regionali 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009) e 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), sono modificate, per l'anno 2007, nelle misure indicate nell'allegato A.

Art. 2

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 e di quello per il triennio 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato B e, in aumento, nell'allegato C:

a) in diminuzione

anno 2007 competenza euro 11.609.219,61

cassa euro 4.672.000,00

anno 2008 competenza euro 1.602.000,00

anno 2009 competenza euro 2.000,00

b) in aumento

anno 2007 competenza euro 11.609.219,61

cassa euro 4.672.000,00

anno 2008 competenza euro 1.602.000,00

anno 2009 competenza euro 2.000,00

Art. 3

(Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali)

1. Il fondo iscritto al punto A. 3. (Interventi a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale) dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e a quello pluriennale per il triennio 2007/2009 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali), a seguito della variazione disposta dall'articolo 2, comma 1, lettera a), č ridotto di euro 1.500.000,00.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATI

(omissis)