Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 25

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

(B.U. 30 ottobre 2007, n. 44)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1) (1)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2) (2)

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 7) (3)

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 8) (4)

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 11) (5)

Art. 6

(6)

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 13) (7)

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 14) (8)

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 15) (9)

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle domande di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non siano già stati adottati i relativi provvedimenti di concessione dei contributi, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6 della l.r. 84/1993, come sostituito dall'articolo 4, si applicano alle domande di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati adottati i relativi provvedimenti di concessione, purché i progetti di ricerca approvati non siano conclusi.

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(1) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(2) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(3) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(4) Sostituisce l'art. 8 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(5) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(6) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6. Sostituiva l'art. 12 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(7) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(8) Sostituisce l'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(9) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.