Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 25

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

(B.U. 30 ottobre 2007, n. 44)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di sviluppare le attività produttive locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste favorisce interventi atti a promuovere nelle imprese le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Investimenti per la ricerca e lo sviluppo)

1. Sono ammissibili a contributo, per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, le spese sostenute per:

a) il personale impiegato per il progetto di ricerca;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il progetto di ricerca;

c) i materiali per la ricerca;

d) le consulenze di ricerca;

e) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;

f) le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Beneficiari dei contributi)

1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:

a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;

b) i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque;

c) i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Contributi per la ricerca e lo sviluppo)

1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

a) del 50 per cento della spesa ammissibile se si tratta di ricerca industriale, come definita dalla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

b) del 25 per cento della spesa ammissibile se si tratta di sviluppo sperimentale, come definito dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.

2. La misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di 10 e di 20 punti rispettivamente per le medie e per le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.

3. Oltre all'incremento previsto dal comma 2, la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di ulteriori 15 punti, fino ad un massimo di intensità di aiuto pari all'80 per cento:

a) in caso di collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01;

b) in caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.

4. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 1.000.000 di euro;

b) per le medie imprese, 500.000 euro;

c) per le piccole imprese, 250.000 euro.

5. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta, fino al 31 dicembre 2007, non si applicano massimali di contributo.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i contributi concessi alle imprese di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni impresa i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 3.000.000 di euro;

b) per le medie imprese, 1.500.000 euro;

c) per le piccole imprese, 750.000 euro.

7. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta è concesso un contributo annuo in misura non superiore ai massimali di importo di cui al comma 4. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilità residue del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti e nel rispetto dei massimali di importo di cui al comma 6, gli importi disponibili sono impiegati per concedere alle imprese la quota residua di contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite tra i progetti in proporzione al contributo teoricamente concedibile.

8. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Può inoltre essere anticipato un importo pari al massimo al 20 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

9. Una parte significativa dell'attività di ricerca deve essere svolta nell'ambito del territorio regionale. I progetti di ricerca possono avere una durata massima di tre anni.

10. Per accedere ai contributi, le grandi imprese devono dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

11. I progetti di ricerca che comportano la concessione di aiuti di importo superiore a quello previsto dalla comunicazione n. 2006/C 323/01 sono sottoposti al preventivo esame della Commissione europea.".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Procedure)

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 8 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria.

2. I contributi sono concessi, previa istruttoria svolta da Finaosta S.p.a. e successivo esame e valutazione da parte del comitato tecnico di cui all'articolo 12, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente al trasferimento delle risorse necessarie. Finaosta S.p.a. eroga i contributi sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

3. I criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale può prevedere, ove necessario, criteri e modalità per la formazione di apposite graduatorie.".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Comitato tecnico)

1. Per l'esame e la valutazione delle domande di contributo, nonché per il successivo monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati, è costituito un comitato tecnico nominato con deliberazione della Giunta regionale e composto da:

a) il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un esperto individuato da Finaosta S.p.a.;

c) un esperto di organizzazione aziendale individuato da Confindustria Valle d'Aosta;

d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;

e) un esperto di economia industriale;

f) un esperto di ingegneria industriale;

g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;

h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa.

2. Il comitato tecnico è nominato ogni tre anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria.

3. I compiti di segreteria del comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto per ogni riunione un compenso lordo pari a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Controlli)

1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare a Finaosta S.p.a. una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. Finaosta S.p.a., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Revoca dei contributi)

1. Comportano la revoca del contributo concesso:

a) la mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13;

b) la messa in liquidazione volontaria o la cessazione volontaria dell'attività da parte del beneficiario nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca;

c) l'ingiustificata interruzione del progetto.

2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.".

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste per gli stessi interventi dalla normativa comunitaria, statale o regionale vigente.".

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle domande di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non siano già stati adottati i relativi provvedimenti di concessione dei contributi, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6 della l.r. 84/1993, come sostituito dall'articolo 4, si applicano alle domande di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati adottati i relativi provvedimenti di concessione, purché i progetti di ricerca approvati non siano conclusi.