Legge regionale 7 agosto 2007, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 22

Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).

(B.U. 14 agosto 2007, n. 33)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole "nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di un anno" sono sostituite dalle parole ", alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3bis)

1. L'articolo 3bis della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 3bis

(Condizioni di parità tra i generi)

1. In attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 3ter)

1. Al comma 1 dell'articolo 3ter della l.r. 3/1993 la parola "sessi" è sostituita dalla parola "generi".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 3quater)

1. Al comma 1 dell'articolo 3quater della l.r. 3/1993 la parola "sessi" è sostituita dalla parola "generi".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cui all'articolo 50bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio.".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 3/1993 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 3/1993 la parola "quarantacinquesimo" è sostituita dalla parola "sessantesimo".

4. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 3/1993 le parole "entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso" sono sostituite dalle parole "il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni".

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 3/1993 è aggiunto il seguente:

"6bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Programma elettorale)

1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'articolo 7, presenta un proprio programma elettorale, che può essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.

2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta congiuntamente.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 6)

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente: "La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori.".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 le parole "del decreto del Presidente della Regione" sono sostituite dalle parole "del manifesto di cui all'articolo 4, comma 6".

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.".

4. Il comma 5bis dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:

a) di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;

b) di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.".

5. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 sono abrogati.

Art. 8

(Modificazione all'articolo 7)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993 la cifra "2" è sostituita dalla cifra "3".

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993 è inserita la seguente:

"abis) copia del programma elettorale di cui all'articolo 4bis;".

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993 le parole "l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione" sono sostituite dalle parole "il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 9)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le parole "e mancanti del programma elettorale di cui all'articolo 4bis".

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'articolo 17 e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;".

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 la parola "a" è sostituita dalla parola "ai".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca.".

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 3/1993 la parola "quarto" è sostituita dalle parole ", comma 5".

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Tessera elettorale)

1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.".

Art. 13

(Modificazione all'articolo 16)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993 le parole "dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "dalla competente struttura regionale".

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 17)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate.".

Art. 15

(Modificazione all'articolo 18)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/1993 le parole "Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica" sono sostituite dalle parole "La competente struttura".

Art. 16

(Modificazione all'articolo 21)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1.".

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 22)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 3/1993 è abrogata.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale.".

Art. 18

(Modificazione all'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 3/1993 le parole "secondo quanto previsto dall'articolo 61" sono soppresse.

Art. 19

(Modificazione all'articolo 26)

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente: "L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti".

Art. 20

(Modificazione all'articolo 28)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 3/1993 le parole "il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva" sono sostituite dalle parole "la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione".

Art. 21

(Modificazioni all'articolo 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 3/1993 le parole ", 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" sono sostituite dalle parole "e 53 del d.p.r. 361/1957".

2. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 3/1993 le parole "legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale" sono sostituite dalle parole "l. 136/1976".

3. Il comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale.".

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 31)

1. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 3/1993 le parole "elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o in mancanza, di un altro elettore del Comune" sono sostituite dalle parole "cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica".

2. Il comma 7 dell'articolo 31 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.".

3. Al comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 3/1993 le parole "9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche ai procedimenti elettorali" sono sostituite dalle parole "56 del d.p.r. 361/1957".

4. Il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali).".

Art. 23

(Modificazioni all'articolo 34)

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 3/1993 è soppresso.

2. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 3/1993 è abrogato.

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 37)

1. L'articolo 37 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 37

(Decisione provvisoria sugli incidenti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.".

Art. 25

(Modificazioni all'articolo 39)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 le parole "dei tagliandi dei certificati" sono sostituite dalle parole "risultante dal registro contenente i numeri delle tessere".

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 le parole "i tagliandi dei certificati" sono sostituite dalle parole "il registro contenente i numeri delle tessere".

Art. 26

(Modificazioni all'articolo 40)

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.".

2. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993 le parole "spogliato il" sono sostituite dalle parole "lo spoglio del".

Art. 27

(Modificazione all'articolo 41)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 3/1993 la parola "emesso" è sostituita dalla parola "ammessa".

Art. 28

(Modificazione all'articolo 49)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 3/1993 le parole ", 47 e 48" sono sostituite dalle parole "e 47".

Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 50)

1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 50bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:

1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);

b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:

1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;

2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;

c) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).

3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo 50bis.

4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguardi un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.".

Art. 30

(Inserimento dell'articolo 50bis)

1. Dopo l'articolo 50 della l.r. 3/1993, come sostituito dall'articolo 29, è inserito il seguente:

"Art. 50 bis

(Turno di ballottaggio)

1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.

2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all'articolo 50, comma 1, lettere a) e d).

3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori delle liste.

5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;

b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.

6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.

7. L'Ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'articolo 50, commi 4 e 5.".

Art. 31

(Modificazione all'articolo 51)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1993 le parole ", o gruppo di liste," sono soppresse.

2. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 51 sono abrogate.

Art. 32

(Modificazione all'articolo 53)

1. Al comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 3/1993 le parole "il certificato di iscrizione nelle liste del collegio" sono sostituite dalle parole "la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2".

Art. 33

(Modificazione all'articolo 54ter)

1. Il comma 4 dell'articolo 54ter della l.r. 3/1993 è abrogato.

Art. 34

(Modificazione all'articolo 54duodecies)

1. Al comma 2 dell'articolo 54duodecies della l.r. 3/1993 le parole "da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205)," sono soppresse.

Art. 35

(Abrogazione dell'articolo 61)

1. L'articolo 61 della l.r. 3/1993 è abrogato.

Art. 36

(Modificazione all'articolo 62)

1. Il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita con deliberazione della Giunta regionale a favore di tali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dal Comune dove è stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale diritto. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.".

Art. 37

(Tabelle)

1. Le tabelle A e B allegate alla l.r. 3/1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

Art. 38

(Disposizioni di coordinamento)

1. Nella l.r. 3/1993, le parole "Pretore" e "Pretura", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Tribunale ordinario", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Nella l.r. 3/1993, le parole "certificato elettorale" e "certificati elettorali", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "tessera elettorale" o "tessere elettorali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 39

(Abrogazioni)

1. L'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, è abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21:

a) il comma 2 dell'articolo 5;

b) l'articolo 10;

c) i commi 3 e 4 dell'articolo 13.

CAPO II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 6

Art. 40

(Modificazione all'articolo 4)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

"2bis Qualora in sede di convalida, il Consiglio annulli l'elezione di uno o più candidati per la sussistenza di una causa di ineleggibilità, il contributo erogato al gruppo consiliare di appartenenza dei consiglieri eletti nella stessa lista dei candidati non convalidati è calcolato decurtandolo dell'importo che sarebbe stato attribuito al gruppo consiliare per i componenti non convalidati.".

ALLEGATI (omissis)