Legge regionale 1° giugno 2007, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 1° giugno 2007, n. 12

Disposizioni per la celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta.

(B.U. 26 giugno 2007, n. 26)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in occasione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta, promuove le celebrazioni di tale ricorrenza, in considerazione dell'importanza, sotto il profilo storico, civile, religioso e culturale, di Sant'Anselmo e del suo radicamento nella identità storica e culturale della comunità valdostana.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 2, organizza e finanzia un programma di iniziative per gli anni 2007, 2008 e 2009, con l'obiettivo di approfondire la riflessione sulla vita, sulle opere e sul pensiero religioso e filosofico anselmiani e di diffonderne la conoscenza, considerandone l'attualità e la perdurante validità.

Art. 2

(Comitato per le celebrazioni del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta)

1. E' costituito con decreto del Presidente della Regione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per le celebrazioni del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta, di seguito denominato Comitato, quale organo consultivo e propositivo della Regione.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Regione, che lo presiede;

b) il Presidente del Consiglio regionale;

c) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;

d) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di cultura;

e) un rappresentante della minoranza consiliare, da essa designato;

f) il Vescovo di Aosta;

g) il Sindaco della città di Aosta;

h) il Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

i) il Presidente dell'Académie Saint-Anselme.

3. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro di volta in volta delegata.

4. Al Comitato possono essere invitati a partecipare gli esperti, i responsabili individuati per le singole iniziative e i Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati. Il Comitato assicura, inoltre, il raccordo con altri soggetti o enti legati alla figura di Sant'Anselmo o comunque interessati alla realizzazione delle singole iniziative, ed in particolare con l'Abbazia benedettina di Bec, la Chiesa cattolica romana d'Inghilterra ed il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, coinvolgendoli nell'esame e nella predisposizione delle singole iniziative celebrative o in altre congiunte o similari.

5. Il Comitato raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative celebrative al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 1, comma 2, e monitora l'attuazione del programma stesso; a tali fini, il Comitato può avvalersi di una commissione scientifica, composta da esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura.

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Comitato si avvale, inoltre, di una segreteria operativa presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura. Il personale e le specifiche professionalità occorrenti all'attività di supporto del Comitato sono forniti dalla Regione.

7. Le sedute del Comitato sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, dirime il voto del presidente.

8. Il Comitato resta in carica fino alla data di completamento delle iniziative programmate, culminanti nelle celebrazioni del 21 aprile 2009.

9. La partecipazione ai lavori del Comitato, e della commissione scientifica presso di esso costituita, è gratuita.

Art. 3

(Programma)

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato, approva con propria deliberazione il programma di cui all'articolo 1, comma 2, e le sue modificazioni, individuando altresì le strutture regionali competenti e gli altri soggetti cui affidare la realizzazione delle singole iniziative celebrative.

2. Nel programma sono ricomprese, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le iniziative celebrative realizzate direttamente dalla Regione o che la Regione intende patrocinare o finanziare mediante contributo, in quanto rispondenti alle finalità della presente legge, ed in particolare le seguenti:

a) convegni, congressi, seminari e certami dedicati alla vita, al pensiero e alle opere di Sant'Anselmo;

b) allestimento di mostre e altre iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione del pensiero e delle opere di Sant'Anselmo;

c) presentazione, acquisto, distribuzione e realizzazione di pubblicazioni, documenti video e multimediali;

d) contributi e borse di studio per studenti e ricercatori universitari che predispongano elaborati di alto valore scientifico e aventi carattere di novità sulla vita, sul pensiero e sulle opere di Sant'Anselmo;

e) eventi e manifestazioni collaterali rivolti allo studio e alla divulgazione del tema della religiosità in Valle d'Aosta;

f) opere e lavori diretti alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio ecclesiastico di particolare rilievo culturale e al recupero dei luoghi legati alla memoria di Sant'Anselmo.

Art. 4

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni concernenti, in particolare, la definizione:

a) della campagna di comunicazione volta a divulgare il programma delle iniziative celebrative;

b) delle modalità di organizzazione delle singole iniziative celebrative.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in annui euro 300.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attività culturali - musei, beni culturali e ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.