Legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 3 agosto 1971, n. 10

Sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(B.U. 15 agosto 1971, n. 6).

Art. 1

(1)

Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, è autorizzata la spesa annua massima di Lire quattrocentocinquantamilioni per l'anno 1972 e di Lire trecentomilioni per gli anni successivi.

Art. 2

La sottoscrizione di capitale azionario delle Società di cui al precedente articolo 1 è autorizzata con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, con imputazione di spese all'apposito capitolo 246 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

I rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione e nei Collegi dei revisori dei conti nelle società di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei requisiti indicati per ogni organo:

a) per il Consiglio di amministrazione:

1) titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

2) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una società di trasporto a fune;

b) per il Collegio dei revisori dei conti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dottori commercialisti (2).

Art. 3

L'Assessore regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli, a sensi degli Statuti delle Società di cui si tratta e in conformità delle deliberazioni delle assemblee degli azionisti e dei Consigli di Amministrazione delle Società stesse.

Art. 4

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di Lire duecentomilioni di cui ai precedenti articoli è approvato lo stanziamento annuo di Lire duecentomilioni al capitolo 246 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento della spesa di Lire duecentomilioni relativa all'anno 1971, è approvato lo stanziamento di Lire duecentomilioni al sopracitato capitolo 246 della parte Spesa del bilancio (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ), mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale - Allegato F).

Art. 5

(Norme transitorie).

E' approvata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario della SpA "ALPILA", con sede in Gressan, per l'ammontare di spesa di Lire cento milioni, in relazione all'aumento del capitale azionario della predetta Società approvato per l'attuazione di un programma di sviluppo turistico ed economico della Conca di Pila.

Art. 6

La spesa di Lire centomilioni per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente articolo grava sull'apposito capitolo 246 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società").

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1975, n. 41.

L'articolo 1 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1972, n. 40:

" Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale o iniziative di interesse economico locale, è autorizzata la spesa annua massima di Lire quattrocentocinquantamilioni per l'anno 1972 e di Lire trecentomilioni per gli anni successivi ".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava.

"Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, è autorizzata la spesa annua massima di Lire duecentomilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1971.".

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 agosto 1992, n. 50.