Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 9

Associazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(B.U. 27 gennaio 1977, n. 1).

Art. 1.

In armonia con la legge 8 luglio 1975, n. 306, la presente legge regionale si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica, della organizzazione dei produttori e della valorizzazione commerciale dei prodotti mediante la costituzione di adeguate forme di associazione.

Al fine di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole, il prezzo di vendita alla produzione del latte, di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri sottoindicati, nel rispetto delle norme comunitarie e della programmazione regionale.

Art. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, la Regione promuove e favorisce la costituzione ed il funzionamento di associazioni di produttori zootecnici.

Le associazioni possono essere costituite su iniziativa dei produttori agricoli singoli e delle loro cooperative.

Esse, oltre ai requisiti indicati nell'articolo 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, devono possedere le seguenti caratteristiche:

1) essere costituite legalmente, con atto pubblico, ed osservare gli adempimenti previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di associazioni e di cooperative;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona interessata, i quali vi potranno aderire anche successivamente alla costituzione, mediante presentazione della domanda al Consiglio di amministrazione, il quale ne condiziona l'ammissione all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

3) avere una dimensione organizzativa ed economica, nonché strutturale, tale da consentire di esercitare una efficace azione di miglioramento, di tutela del mercato e di difesa della produzione dei propri soci.

Per quanto concerne la produzione del latte, si presume, in via indicativa ed avuto riguardo alle realtà economico - agrarie delle singole zone, che esistano i requisiti di cui al precedente punto 3) quando l'associazione abbia la disponibilità di almeno quintali 50 di latte giornalieri;

4) essere disciplinate da norme statutarie e regolamentari che, tra l'altro, prevedano l'obbligo per i produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione, la fissazione delle relative modalità, il voto pro - capite ed il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative aderenti all'associazione.

Art. 3.

La Regione procede al riconoscimento delle associazioni delle cooperative e dei loro consorzi entro 60 giorni dalla presentazione della istanza da parte delle organizzazioni stesse.

Il provvedimento che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato ed è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

Il provvedimento di cui al comma precedente può essere impugnato secondo le norme dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, è istituito un Comitato economico regionale di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 3.

Le associazioni riconosciute designano all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste il proprio rappresentante.

Il Comitato economico dura in carica tre anni ed è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, le quali provvedono a designare, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ciascuna un proprio rappresentante.

La Regione provvede, entro 30 giorni dalla scadenza, al rinnovo di detto Comitato.

Il Comitato economico regionale è preposto alla contrattazione e alla valorizzazione del prodotto previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge, per quanto concerne la definizione di produttore agricolo, si applica quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 6.

Per quanto attiene agli obblighi degli aderenti alle associazioni, si fa espresso riferimento a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1975, n. 306 e alle altre leggi vigenti in materia.

Art. 7.

Le associazioni provvedono alle spese per la organizzazione e l'esercizio delle loro attività mediante contributi a carico degli associati.

La misura dei contributi annuali è stabilita con deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione dell'assemblea annuale riguardante la misura dei contributi di cui sopra e il bilancio preventivo delle associazioni sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura e alle foreste, il quale vista gli atti con la dicitura "approvato" oppure rimanda gli atti stessi all'associazione con motivate osservazioni.

Le associazioni possono beneficiare, per lo svolgimento delle attività statutarie e proporzionalmente al volume della produzione invenduta o trasformata e al numero dei soci, delle provvidenze riservate alla cooperazione dai provvedimenti regionali e statali.

I benefici sono concessi su presentazione di programmi di attività previamente approvati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

Art. 8.

Lo standard merceologico minimo del latte è determinato come segue:

- Peso specifico: 1,029 - 1,034;

- Grasso: fino a 3,2 percento;

- Proteine totali: fino al 3 percento;

- Carica microbica: in via transitoria si adotta la prova della "reduttasi". Il latte deve decolorare completamente la soluzione di bleu di metilene in un tempo non inferiore alle tre ore;

- Condizioni igienico - sanitarie del bestiame: in considerazione del fatto che è stato completato il piano del risanamento del bestiame nei confronti della tubercolosi bovina e della brucellosi e che si attua la cura delle mastiti, il latte deve normalmente rispondere alle comuni condizioni igienico - sanitarie di produzione.

La durata della validità dello standard merceologico minimo del latte è di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Rispetto al prezzo base del latte sono apportate le seguenti maggiorazioni:

- Grasso: per ogni decimo di grado oltre la percentuale del 3,2 percento, L. 1;

- Proteine totali: per ogni due decimi di grado oltre la percentuale del 3 percento, L. 2;

- Carica microbica: per i latti che alla prova della "reduttasi" decolorano la soluzione di bleu di metilene in un tempo superiore alle tre ore, L. 2;

- Refrigerazione del latte alla stalla: per i latti sottoposti a refrigerazione nella stalla ad ogni munta, mediante razionali ed igienici procedimenti, e mantenuti a temperatura non superiore a 6 gradi centigradi, L. 2.

La maggiorazione è esclusa per il latte commercializzato e destinato alla fabbricazione di formaggio "fontina", in quanto tale latte non deve essere sottoposto a refrigerazione.

Le variazioni annuali delle maggiorazioni sopraindicate saranno approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, sentite le parti interessate.

Art. 10.

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche del latte sono eseguite dal laboratorio di igiene e profilassi della Regione autonoma della Valle d'Aosta, con l'applicazione dei metodi di analisi previsti dalla normativa vigente; i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge devono essere posseduti dal latte al momento dell'esecuzione delle analisi presso il laboratorio di igiene e profilassi.

Le spese per l'esecuzione delle analisi sono poste a carico del richiedente le analisi stesse.

Art. 11.

Qualora le parti interessate alla contrattazione (produttori, industriali del settore, centrali del latte o comunque acquirenti) non provvedano autonomamente o, quanto meno, non intervenga tra le parti l'accordo, la Regione promuove e attua gli adempimenti previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.