Legge regionale 18 aprile 1975, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 18 04 1975

Bollettino ufficiale 23 5 1975 n. 5

Estensione a favore del personale regionale del beneficio previsto dall’articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

Art. 1

Con effetto dal primo marzo 1973, l’attribuzione dell’anticipo di due anni rispetto alla normale progressione della carriera a ruolo aperto a favore di alcuni titolari dei posti gią classificati nei gruppi regionali B/ 2 e C/ 2, prevista dall’articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, č estesa a tutti i titolari dei medesimi posti i quali, essendo in possesso dei requisiti prescritti, siano stati inclusi nelle graduatorie formate in applicazione dello stesso articolo.

Art. 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, previste in annue L. 3.400.000 saranno imputate ai capitoli di spesa sottoelencati, annualmente iscritti nei bilanci di previsione della Regione per l’anno 1975 e per gli anni successivi.

Per il finanziamento e la copertura della spesa complessiva di L. 3.400.000 sono apportate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975:

A) Variazioni in diminuzione:

Cap. 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) " L. 3.400.000

B) Variazioni in aumento:

Cap. 51 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale, della Segreteria Particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta " L. 400.000

Cap. 52 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo comuni " L. 200.000

Cap. 495 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato " L. 1.100.000

Cap. 580 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato " L. 1.000.000

Cap. 676 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato " L. 200.000

Cap. 677 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della Federazione ONMI " L. 200.000

Cap. 793 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo " L. 300.000

Art. 3

Le spese derivanti a carico della Regione per il pagamento delle somme dovute, in applicazione della presente legge, per il periodo dal primo marzo 1973 al 31 dicembre 1974, previste in complessive L. 6.400.000, saranno finanziate con imputazione al capitolo 59 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1975 il cui stanziamento viene aumentato di L. 6.400.000 previa diminuzione di L. 6.400.000 dello stanziamento del capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento " della parte Spesa del bilancio.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.