Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 34

Disposizioni in materia di parchi faunistici.

(B.U. 23 gennaio 2007 n. 4)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici), la presente legge detta disposizioni in materia di parchi faunistici e di detenzione e custodia degli animali selvatici al fine di:

a) garantire il benessere e la corretta custodia degli animali;

b) assicurare la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori;

c) promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale nel settore faunistico;

d) potenziare il ruolo dei parchi faunistici nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la diversità biologica.

Art. 2

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, per parco faunistico si intende qualsiasi struttura, pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività.

2. Ai fini della presente legge, i termini "parco faunistico" e "giardino zoologico" sono equivalenti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i circhi;

b) i negozi di animali, a meno che siano forniti di esposizione a pagamento di animali;

c) le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio regionale a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale e quelle destinate alla cura della fauna selvatica di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);

d) le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

Art. 3

(Requisiti)

1. L'apertura dei parchi faunistici è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.

2. La Regione disciplina l'apertura dei parchi faunistici in base ad una programmazione territoriale che tiene conto dei seguenti criteri generali:

a) localizzazione dei parchi faunistici avuto riguardo alla riqualificazione del territorio ed all'integrazione con le altre attività economiche;

b) realizzazione e conduzione dei parchi faunistici con modalità tali da assicurare il benessere e la corretta custodia degli animali e la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentito il parere del Consiglio permanente degli enti locali e previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce i criteri per disciplinare:

a) l'apertura di nuovi parchi faunistici, tenendo conto della presenza di altri parchi faunistici sul territorio regionale e delle opportunità di riqualificazione ambientale, di recupero di infrastrutture esistenti, nonché di valorizzazione e differenzazione dell'attività turistica e rurale;

b) la custodia degli animali al fine di garantire agli stessi il massimo grado di benessere possibile, anche tramite adeguato controllo veterinario, e di soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, in particolare, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, ciascuna delle quali dovrà permettere agli animali di sottrarsi liberamente alla vista del pubblico a seconda delle peculiarità delle specie ospitate;

c) il mantenimento di un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e una corretta alimentazione;

d) l'adozione di misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche al fine di evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e il diffondersi di specie alloctone;

e) la predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, i parchi faunistici devono dimostrare il possesso di requisiti strutturali e organizzativi conformi ai criteri definiti dalla Giunta regionale, oltre a:

a) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002 (Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali), tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel parco faunistico; detto registro è tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 5 e copia dello stesso è inviata, con cadenza annuale, alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, di seguito denominata struttura competente, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) promuovere e attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali, tramite persone competenti in materia e/o tramite esaustivi pannelli informativi nei pressi di ciascuna area di custodia;

c) garantire la partecipazione a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;

d) garantire la partecipazione a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o lo scambio, con altri parchi faunistici, giardini zoologici o istituzioni similari operanti nel settore, di informazioni sulla conservazione, l'allevamento, il ripopolamento o la reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale.

5. Qualora nel parco faunistico siano ospitati esemplari di specie animali considerate dalle normative vigenti minacciate di sparizione o rare, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, i parchi faunistici devono, inoltre, garantire il rinnovo e l'arricchimento del corredo genetico delle popolazioni animali custodite attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale e alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale, con particolare riferimento alle possibilità e ai tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché alle problematiche di conservazione.

6. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del parco faunistico, le condizioni di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 è, inoltre, subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere.

Art. 4

(Autorizzazioni)

1. Fatti salvi gli assensi, comunque denominati, previsti dalle disposizioni vigenti per garantire la compatibilità delle strutture disciplinate dalla presente legge con le esigenze ambientali, territoriali ed urbanistiche, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica è rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente, su istanza del legale rappresentante delle strutture interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della relativa domanda, tenuto conto dei criteri e dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione attestante:

a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del parco faunistico, con indicazione del comune o dei comuni interessati;

b) l'esatta planimetria dell'area del parco faunistico, dalla quale emergano la posizione e la dimensione delle strutture di custodia;

c) il numero, la specie e il sesso degli animali custoditi;

d) il numero, le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione e le dimensioni delle strutture di custodia, nonché, per ciascuna di esse, il numero e la specie di animali ospitati;

e) il nominativo e le competenze professionali del personale tecnico ed amministrativo operante nel parco.

3. La struttura competente, verificata la regolarità e la completezza della documentazione di cui al comma 2, dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, apposita ispezione, redigendone processo verbale.

4. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al comma 3, l'assessore regionale competente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1; detta autorizzazione sostituisce, ad ogni effetto, ivi compresa la detenzione di esemplari vivi di animali selvatici appartenenti alla tipica fauna alpina che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, la licenza di cui all'articolo 4 del d.lgs. 73/2005.

Art. 5

(Controllo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è svolta, con cadenza almeno annuale, dalla struttura competente che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché, ove necessario, di medici veterinari, zoologi ed esperti di comprovata competenza nel settore.

2. Ogni variazione riguardante gli animali ospitati deve essere comunicata alla struttura competente, fatto salvo l'aumento del numero degli stessi o delle specie presenti per il quale è necessaria una nuova autorizzazione.

Art. 6

(Chiusura del parco faunistico)

1. Nel caso in cui, in esito all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 5, la struttura competente accerti la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti cui è subordinato l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, l'assessore regionale competente può disporre la chiusura, parziale e temporanea, del parco faunistico, previa contestazione delle irregolarità riscontrate e fissazione di un termine entro il quale adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni autorizzative.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che le strutture interessate abbiano proceduto a conformarsi alle prescrizioni autorizzative, l'assessore regionale competente dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura del parco faunistico.

3. In caso di chiusura, totale o parziale, la struttura competente accerta che, a spese del parco, gli animali siano mantenuti in condizioni volte a garantire il loro benessere ovvero siano trasferiti in altra struttura adeguata allo scopo.

Art. 7

(Istituzione del registro dei parchi faunistici)

1. Presso la struttura competente, è istituito il registro dei parchi faunistici autorizzati ai sensi dell'articolo 4.

2. La struttura competente trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia del registro di cui al comma 1 ed ogni relativa variazione per il successivo inoltro, a cura del Ministero medesimo, alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 73/2005.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente, l'apertura e l'esercizio di parchi faunistici e la detenzione in essi di esemplari di fauna selvatica in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), ed e), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000. (1)

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 provvede il dirigente della struttura competente, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a presentare apposita denuncia alla struttura competente entro novanta giorni dalla predetta data.

2. L'assessore regionale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio del parco faunistico e alla detenzione degli esemplari di fauna selvatica in esso custoditi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e di quello per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio 2006/2008, sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.1.10 (Caccia e pesca) al capitolo 40455 (Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria).

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono destinati al finanziamento degli oneri necessari al ricovero e alla detenzione degli animali selvatici in difficoltà e alla gestione delle strutture a tali scopi dedicate.

Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 21 luglio 2016. n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 8 recitava:

"2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), e all'articolo 3, comma 3, lettera c), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.".