Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 - Testo storico

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32

Disposizioni in materia di elettrodotti.

(B.U. 28 dicembre 2006, n. 54)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Valorizzazione e salvaguardia ambientale

Art. 4 - Programmi di sviluppo e piani di riqualificazione ambientale

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI ELETTRODOTTI

Art. 5 - Autorizzazione

Art. 6 - Istanza di autorizzazione e avvio dell'istruttoria

Art. 7 - Riunione valutativa preliminare

Art. 8 - Valutazione di impatto ambientale

Art. 9 - Conferenza di servizi

Art. 10 - Conclusione del procedimento

Art. 11 - Autorizzazione all'esercizio definitivo

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12 - Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità

Art. 13 - Somma urgenza

Art. 14 - Lavori urgenti

Art. 15 - Domanda in sanatoria

Art. 16 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse

Art. 17 - Piani di risanamento

CAPO IV

CATASTO DEGLI ELETTRODOTTI

Art. 18 - Censimento e catasto degli elettrodotti

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 - Vigilanza

Art. 20 - Sanzioni

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 - Elettrificazione rurale

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

Art. 23 - Disposizioni transitorie

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nell'ambito delle competenze regionali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, di seguito denominate elettrodotti, ed in particolare delle funzioni concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kilovolt (kV), in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

2. La presente legge è rivolta a garantire:

a) la tutela sanitaria della popolazione, la prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti;

b) l'ordinato sviluppo, la compatibilità paesaggistica e la corretta localizzazione degli elettrodotti, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche mediante l'individuazione di strumenti ed azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in conformità alla normativa statale vigente in materia;

d) la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

Art. 2

(Competenze)

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze attribuite alle Autorità indipendenti e allo Stato e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità da quest'ultimo fissati:

a) definisce i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, prevedendo e segnalando le fasce di rispetto secondo i parametri fissati dalla normativa statale vigente;

b) provvede alla concertazione e alla consultazione con il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), della l. 36/2001, anche mediante la stipulazione di protocolli ed accordi di programma;

c) verifica il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

d) esprime parere, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, sui programmi di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione nazionale;

e) promuove e valorizza le iniziative di salvaguardia ambientale di cui all'articolo 3.

2. I Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, nell'esercizio delle loro competenze e nel rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono gli obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

3. L'ARPA effettua il monitoraggio dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

Art. 3

(Valorizzazione e salvaguardia ambientale)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, mediante accordi di programma ovvero mediante la stipulazione di convenzioni con i gestori o altri soggetti interessati:

a) l'ottimizzazione paesaggistica e ambientale dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti;

b) la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni generate dagli elettrodotti;

c) la realizzazione di campagne e di sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti elettriche ed elettromagnetiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di elettrodotti, di seguito denominata struttura competente, valuta l'ottimizzazione dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti rispetto ai seguenti obiettivi:

a) il coordinamento e la compatibilità delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge sia con le destinazioni urbanistiche in vigore sia con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;

b) la mitigazione dell'impatto visivo e degli elementi di contrasto degli elettrodotti progettati e dei rispettivi tracciati in rapporto ai valori e alle funzioni proprie del contesto interessato;

c) la scelta di tecnologie atte a ridurre l'impatto rispetto alle riconosciute esigenze di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

3. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), la valutazione dell'ottimizzazione rispetto agli obiettivi di cui al comma 2 è effettuata nell'ambito dell'istruttoria relativa alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 4

(Programmi di sviluppo e piani di riqualificazione ambientale)

1. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale presenta annualmente alla Regione il programma di sviluppo della rete, corredato di un'analisi di compatibilità ambientale, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), provvedendo, inoltre, a mettere a disposizione i relativi aggiornamenti annuali, ivi compresi quelli determinati da provvedimenti normativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria.

2. Il parere è espresso dal Presidente della Regione, sentiti gli assessori regionali competenti.

3. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dai capi III e IV della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), e con le modalità ivi stabilite, predispone piani per la riqualificazione ambientale di aree interessate dall'attraversamento di elettrodotti che prevedano l'interramento dei cavi o di porzioni di essi o la loro dislocazione.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI ELETTRODOTTI

Art. 5

(Autorizzazione)

1. Sono soggetti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, non sono soggetti ad autorizzazione:

a) gli elettrodotti con tensione nominale non superiore a 1.000 Volt;

b) le opere accessorie, le varianti e i rifacimenti degli elettrodotti che non modificano lo stato dei luoghi e non mutano i parametri elettrici di esercizio;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodotti che non mutano i parametri di esercizio elettrici e costruttivi.

Art. 6

(Istanza di autorizzazione e avvio dell'istruttoria)

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, gli interessati presentano alla struttura competente ed ai Comuni territorialmente interessati apposita istanza, corredata della documentazione, tecnica ed amministrativa, definita con provvedimento del dirigente della struttura competente.

2. L'istanza e la relativa documentazione restano depositate, durante l'istruttoria, presso la struttura competente a disposizione del pubblico, delle strutture regionali e degli altri enti invitati alla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 9.

3. Successivamente al ricevimento dell'istanza, la struttura competente, ove non vi abbia provveduto il richiedente e a spese di questi:

a) dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse e delle modalità di presentazione delle stesse alla struttura competente;

b) trasmette copia dell'istanza al Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 111, comma secondo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) comunica ai Comuni territorialmente interessati l'avvenuta presentazione dell'istanza affinché gli stessi provvedano a dare notizia del deposito della stessa, mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e a predisporre idonea cartografia attestante lo stato dei luoghi e l'indicazione delle richieste di costruzione in atto relative al proprio territorio, da fornire alla struttura competente per la riunione valutativa preliminare di cui all'articolo 7;

d) trasmette copia dell'istanza all'ARPA per il parere sulla completezza della documentazione e sulla congruità delle fasce di rispetto;

e) trasmette copia dell'istanza alle strutture regionali e agli altri enti invitati alla conferenza di servizi di cui all'articolo 9.

4. Ove ritenuto necessario, la struttura competente può effettuare sopralluoghi nelle aree interessate dall'opera; al sopralluogo possono partecipare il richiedente, nonché altri enti o strutture regionali interessati, allo scopo preventivamente informati.

Art. 7

(Riunione valutativa preliminare)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la struttura competente convoca una riunione preliminare con le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera, al fine di pervenire ad una prima valutazione sulla fattibilità dell'opera stessa.

2. Entro quindici giorni dalla riunione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente le determinazioni assunte in esito della riunione, le quali possono anche consistere nella richiesta motivata di apportare modificazioni al progetto presentato o di integrare la documentazione tecnica presentata.

3. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, è sospeso nei casi in cui si renda necessaria l'attivazione di una procedura di deroga in relazione alla presenza degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ovvero qualora il richiedente ne faccia motivata richiesta.

Art. 8

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 6 abbia ad oggetto elettrodotti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999, si applica la procedura istruttoria ivi prevista.

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, è sospeso sino all'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'articolo 15 della l.r. 14/1999.

Art. 9

(Conferenza di servizi)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'istanza di cui all'articolo 6, la struttura competente indice una conferenza di servizi ai sensi del capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), al fine di acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa urbanistica, paesaggistica ed ambientale vigente, quelle relative agli attraversamenti delle aree di cui all'articolo 120 del r.d. 1775/1933 ed il parere dell'ARPA sulla completezza della documentazione e sulla congruità delle fasce di rispetto.

2. Alla conferenza di servizi sono convocati, oltre alle strutture regionali, gli enti e i soggetti invitati alla riunione valutativa preliminare di cui all'articolo 7 e le autorità, di cui all'articolo 120 del r.d. 1775/1933, interessate alla realizzazione dell'opera.

Art. 10

(Conclusione del procedimento)

1. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole dei lavori della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, l'assessore regionale competente in materia di elettrodotti autorizza, con proprio decreto, la costruzione e l'esercizio provvisorio dell'opera.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve:

a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;

b) trasmettere alla struttura competente le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori. I lavori devono iniziare entro un anno dalla data di comunicazione del decreto di autorizzazione e terminare entro cinque anni dalla medesima data;

c) trasmettere alla struttura competente e all'ARPA la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie;

d) trasmettere all'ARPA il progetto esecutivo dell'opera.

Art. 11

(Autorizzazione all'esercizio definitivo)

1. Gli elettrodotti e le opere accessorie sono sottoposti a collaudo ai sensi di legge. Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. In caso di esito favorevole del collaudo, l'assessore regionale competente in materia di elettrodotti autorizza, con proprio decreto, l'esercizio definitivo della linea.

3. Gli elettrodotti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione, da parte delle società o imprese distributrici di energia elettrica, di una dichiarazione di conformità delle opere alle disposizioni vigenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12

(Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità)

1. Per i lavori e le opere relativi alla costruzione di elettrodotti è dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità qualora alla loro realizzazione provvedano i titolari di concessione statale e negli altri casi previsti dalla legge. In ogni altro caso, su istanza del richiedente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 2, possono essere dichiarate la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e delle opere ed ogni altra condizione necessaria a giustificare l'occupazione di urgenza delle aree interessate dalla costruzione degli elettrodotti. Il decreto di autorizzazione dell'opera indica i termini entro i quali devono avere inizio e fine le espropriazioni e i lavori.

Art. 13

(Somma urgenza)

1. Le disposizioni di cui al capo II relative al procedimento di autorizzazione non si applicano nel caso in cui i lavori e le opere relativi ad elettrodotti siano determinati da:

a) guasti o danni provocati da terzi;

b) situazioni di pericolo per persone, animali o cose;

c) situazioni in cui è prioritariamente necessario garantire la continuità nell'erogazione dell'energia;

d) eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

2. Terminata l'urgenza, i lavori e le opere di cui al comma 1, diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 2, devono essere autorizzati con le modalità di cui all'articolo 15.

Art. 14

(Lavori urgenti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al capo II relative al procedimento di autorizzazione non si applicano agli allacciamenti e agli spostamenti urgenti di elettrodotti con tensione superiore a 1.000 Volt e non superiore a 30.000 Volt.

2. Nei casi di cui al comma 1, la società o l'impresa distributrice di energia elettrica, ottenuti le autorizzazioni, i pareri ed ogni altro atto di assenso, comunque denominato, dagli enti competenti, ivi comprese, se necessario, le autorità interessate di cui all'articolo 120 del r.d. 1775/1933:

a) trasmette alla struttura competente la dichiarazione di inizio dei lavori, allegandovi le autorizzazioni, i pareri e gli assensi relativi e motivando le ragioni dell'urgenza;

b) adotta, sotto la propria responsabilità, nella costruzione, nell'esercizio e nella variazione dei tracciati degli elettrodotti, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa statale vigente;

c) trasmette alla struttura competente la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.

3. La struttura competente, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), valutate le ragioni dell'urgenza, può respingere motivatamente l'istanza ovvero richiedere che siano apportate varianti agli allacciamenti e agli spostamenti urgenti.

Art. 15

(Domanda in sanatoria)

1. I titolari di elettrodotti costruiti in assenza di autorizzazione possono richiedere l'autorizzazione in sanatoria, presentando apposita istanza alla struttura competente con le modalità di cui all'articolo 6.

2. In seguito alle procedure di cui agli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del r.d. 1775/1933 e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20 della presente legge, alle istanze in sanatoria si applicano le disposizioni di cui al capo II, ad esclusione dell'articolo 7.

Art. 16

(Spostamenti per ragioni di pubblico interesse)

1. L'assessore regionale competente in materia di elettrodotti, anche su richiesta dei Comuni territorialmente interessati, può ordinare, con proprio decreto, lo spostamento, anche parziale, o la modifica dei tracciati di elettrodotti per ragioni di pubblico interesse.

2. Il decreto di cui al comma 1 autorizza lo spostamento o la modifica imposti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e delle opere allo scopo necessari. Nel decreto è, inoltre, indicato l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere alla società o impresa titolare dell'elettrodotto.

Art. 17

(Piani di risanamento)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV presentano alla struttura competente una proposta di piano di risanamento.

2. Le proposte di piano di risanamento di cui al comma 1 sono approvate dal dirigente della struttura competente, sentiti i Comuni interessati ed acquisito il parere tecnico dell'ARPA. Il provvedimento di approvazione può indicare le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni eventualmente necessarie, i cui oneri realizzativi sono posti a carico dei proprietari degli elettrodotti.

3. Nell'ambito del procedimento di approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV di cui all'articolo 9, comma 3, della l. 36/2001, il relativo parere è espresso con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, previa verifica della rispondenza delle priorità di intervento alle esigenze specifiche di pianificazione urbanistica e territoriale.

4. In caso di inerzia o inadempienza da parte dei gestori, i piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV sono adottati dalla Regione, con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA sulla base di un programma di priorità degli interventi da effettuare.

5. Il mancato risanamento, in ottemperanza alle prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, dovuto all'inerzia o all'inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano la disponibilità, comporta la disattivazione dei suddetti impianti, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, per un periodo non superiore a sei mesi, su segnalazione dell'ARPA.

CAPO IV

CATASTO DEGLI ELETTRODOTTI

Art. 18

(Censimento e catasto degli elettrodotti)

1. Nell'ambito del sistema informativo territoriale, è istituito il catasto degli elettrodotti con tensione superiore a 1.000 Volt.

2. I gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alla struttura competente la mappa completa delle proprie reti di distribuzione.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19

(Vigilanza)

1. Fatte salve le attribuzioni riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente, ai Comuni ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta spettano la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 20

(Sanzioni)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 13, costruisca o esercisca elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20.000 a euro 100.000 e alla eventuale disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 17, comma 5.

2. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 13, realizzi opere accessorie ovvero variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 15.000 e alla eventuale disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 17, comma 5.

3. In caso di violazione delle disposizioni statali vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'articolo 15 della l. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, all'irrogazione delle sanzioni provvede il dirigente della struttura competente, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati dall'ARPA.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 19.

5. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

(Elettrificazione rurale)

1. Per la realizzazione di elettrodotti di elettrificazione rurale previsti dai piani di sviluppo rurale e richiesti da pubbliche amministrazioni, le società o le imprese distributrici di energia elettrica sono esentate dal pagamento di qualsiasi canone o corrispettivo per l'utilizzo dei beni del demanio e del patrimonio della Regione e dei Comuni.

2. L'esenzione di cui al comma 1 non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni cagionati durante la costruzione dell'elettrodotto, anche per effetto delle necessarie occupazioni temporanee.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3, 16, 17 e 18 è determinato in euro 500.000 per l'anno 2006 e euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, sia con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. L'onere per l'applicazione degli articoli 6, comma 3 e 11, comma 1, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nell'obiettivo programmatico 4.2. (Contabilità speciali) e al finanziamento si provvede mediante l'iscrizione di pari importo nello stato di previsione dell'entrata nella categoria 6.21. (Contabilità speciali) del medesimo bilancio su richiesta della struttura competente in materia.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. Le società o le imprese distributrici di energia elettrica, proprietarie o esercenti elettrodotti aventi tensione non superiore a 150 kV già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato rilasciato il decreto di autorizzazione provvisoria, devono presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di autorizzazione alla struttura competente, corredata di:

a) un elenco degli elettrodotti ed una corografia con indicati i relativi tracciati su scala 1:10.000/1:25.000;

b) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva delle principali caratteristiche degli elettrodotti ed attestante la rispondenza alle disposizioni vigenti in materia al momento della realizzazione dell'opera.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 219 del r.d. 1775/1933, il dirigente della struttura competente approva, con proprio provvedimento, l'elenco degli elettrodotti e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea.

3. Gli elettrodotti aventi tensione non superiore a 150 kV autorizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali, a tale data, non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo si intendono collaudati dietro presentazione da parte della società o impresa distributrice di energia elettrica di una dichiarazione di conformità delle opere al progetto.

Art. 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.