Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 28 dicembre 2006, n. 54)

INDICE

TITOLO I

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 1 - Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale

Art. 2 - Disposizioni per il contenimento della spesa di personale del Servizio sanitario regionale

Art. 3 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

Art. 4 - Disposizioni in materia di agevolazioni per l'attuazione del diritto allo studio. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 5 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 6 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.

Art. 7 - Monitoraggio sulle entrate proprie dei Comuni

Art. 8 - Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1

Art. 9 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 10 - Interventi straordinari di politica del lavoro

Art. 11 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 12 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 13 - Disposizioni in materia di fondi pensione

Art. 14 - Contribuzione di previdenza complementare per il personale regionale del comparto scuola

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Art. 15 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3

Art. 16 - Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali

Art. 17 - Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili

Art. 18 - Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO

Art. 19 - Casino de la Vallée S.p.A.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36

Art. 20 - Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10

Art. 21 - Reviviscenza della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, in materia di acquisto di terreni da destinare ad aree protette

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 22 - Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11

Art. 23 - Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21

Art. 24 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 25 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18

Art. 26 - Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 27 - Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75

Art. 28 - Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4

Art. 29 - Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misure cofinanziate

Art. 30 - Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Agevolazioni e gratuità. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

Art. 31 - Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3

Art. 32 - Disposizioni in materia di realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1

Art. 33 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno

CAPO VIII

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 34 - Interventi in materia di diritto allo studio universitario

Art. 35 - Promozione di servizi formativi e ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica

Art. 36 - Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

Art. 37 - Abrogazione di disposizioni concernenti la cessione di immobili all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste

Art. 38 - Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Art. 39 - Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21

Art. 40 - Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale. Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

Art. 41 - Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 43 - Disposizioni finanziarie

Art. 44 - Entrata in vigore

TITOLO I

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 1

(Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l'anno 2007, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sugli specifici stanziamenti di bilancio, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2007 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2007.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è abrogato.

Art. 2

(Disposizioni per il contenimento della spesa di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l'anno 2007, l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2006 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2007.

2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure previste dall'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), individua ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa di personale e può stabilire, sentite le commissioni consiliari competenti, eccezioni ai limiti di cui al comma 1 per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all'utenza.

Art. 3

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Per l'anno 2007, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali.

2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, sono confermate le misure per il contenimento della spesa di personale degli enti locali previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali).

3. Al fine di razionalizzare e contenere i costi della politica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge di revisione della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), stabilendo in particolare che le indennità spettanti agli amministratori degli enti locali siano determinate per categorie omogenee di enti.

4. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3, gli importi relativi alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono, per l'anno 2007, essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2006. Per la determinazione della misura massima attribuibile ai sensi del presente comma, devono essere considerati gli importi approvati dagli organi assembleari contestualmente al bilancio di previsione per l'anno 2006, senza tener conto delle eventuali riduzioni autonomamente assunte conseguenti alle misure di contenimento dei costi della politica.

5. Per gli amministratori di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001, che nell'anno 2007 variano la loro posizione lavorativa rispetto a quella in essere nell'anno 2006, l'importo massimo dell'indennità di funzione attribuibile ai sensi del comma 4 è, rispettivamente, raddoppiato o dimezzato, in relazione all'eventuale collocamento in aspettativa dell'amministratore interessato o alla cessazione dell'aspettativa medesima.

Art. 4

(Disposizioni in materia di agevolazioni per l'attuazione del diritto allo studio. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i tetti di reddito o le condizioni economiche, comunque denominati, ai quali è subordinata l'ammissione alle provvidenze di cui alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), sono determinati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, eventualmente integrato da ulteriori elementi di selezione.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 68/1993 è abrogato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 5

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 195.029.639 per l'anno 2007.

2. Per l'anno 2007, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della l.r. 48/1995, fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 119.842.054 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501, 20503 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento: euro 37.055.631 da utilizzarsi, quanto ad euro 34.598.784, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.456.847 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) - (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 38.131.954 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2007, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000) - (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.);

b) per euro 108.567.525, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);

c) per euro 6.833.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745).

4. Per l'anno 2007, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

a) per un importo pari a euro 15.095.421, alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);

b) per un importo pari a euro 4.000.000, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

6. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

7. Gli enti locali hanno l'obbligo reciproco di concorrere, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 6

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.)

1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2006/2008, la spesa è rideterminata in euro 32.157.867 e ripartita, per gli anni 2007 e 2008, rispettivamente, in euro 11.149.390 e euro 4.563.410.

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I. 2007/2009 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 32.736.675 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.), così suddivisa:

a) anno 2007: euro 11.561.300;

b) anno 2008: euro 15.587.337;

c) anno 2009: euro 8.588.038.

3. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, è rideterminata la spesa in euro 2.618.934 per l'anno 2007, e in euro 2.481.481 per l'anno 2008 ed è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 2.481.481 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21255).

4. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2008/2010 è rideterminata in euro 31.018.519, di cui indicativamente euro 13.867.772 per l'anno 2008 ed euro 12.368.346 per l'anno 2009. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con la legge finanziaria per il triennio 2008/2010.

5. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011 è determinata in euro 31.018.519, di cui indicativamente euro 10.062.135 per l'anno 2009. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con la legge finanziaria per il triennio 2009/2011.

6. Per l'aggiornamento, nel periodo 2007/2009, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - FRIO), e 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della l.r. 48/1995, è rideterminata la spesa complessiva in euro 4.500.000 ripartita in annui euro 1.500.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.).

Art. 7

(Monitoraggio sulle entrate proprie dei Comuni)

1. In relazione alle disposizioni in materia di entrate proprie degli enti locali, il Comitato finanza e contabilità degli enti locali, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 3976 in data 8 novembre 2004, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, è incaricato, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite, di monitorare gli effetti dell'applicazione delle predette disposizioni da parte dei Comuni, sia ai fini previsti dall'articolo 7 della l.r. 48/1995, sia ai fini di una uniforme informazione.

Art. 8

(Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".

Art. 9

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 10.000.000 nell'anno 2007 ed euro 17.283.919 nell'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33665).

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 10

(Interventi straordinari di politica del lavoro)

1. Per l'anno 2007, la Giunta regionale adotta, secondo quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003 n. 7 (Disposizioni in materia di politica regionale del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), un programma annuale in materia di lavoro, orientato ad interventi straordinari per contrastare la perdita di posti di lavoro nei casi di crisi occupazionali e per favorire l'accesso al mercato del lavoro.

2. Al fine di armonizzare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 7/2003, gli interventi regionali di politica del lavoro con gli indirizzi della politica comunitaria ed in particolare con gli interventi previsti dalla programmazione 2007/2013 dell'obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - la definizione di un nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego è rinviata al 2008. Per l'anno 2007, restano valide le indicazioni del piano triennale 2004/2006, integrate con i contenuti del programma annuale adottato ai sensi del comma 1.

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/2003 è sostituita dalla seguente:

"a) dal Presidente della Regione, o suo delegato scelto tra i membri del Consiglio regionale, che lo presiede;".

4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione della proroga per l'anno 2007 del piano triennale 2004/2006, con le integrazioni previste al comma 1, nonché delle annualità 2008 e 2009 del piano triennale 2008/2010, di cui alla l.r. 7/2003, è determinata per il triennio 2007/2009 in complessivi euro 26.791.900, di cui euro 4.897.300 per l'anno 2007 ed annui euro 9.997.300 per l'anno 2008 ed euro 11.897.300 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010).

Art. 11

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell'ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88, del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è determinata, per il periodo 2000/2007, in euro 40.113.709, di cui 20.000 euro per l'anno 2007, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006) - (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 25026).

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del reg. (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree obiettivo n. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2007.

3. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, investimenti definiti nell'ambito del Programma obiettivo n. 2 Competitività regionale, previsto dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1080/2006 e n. 1083/2006.

4. Gli investimenti di cui al comma 3 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e della l. 183/1987, ad avvenuta approvazione del Programma obiettivo n. 2 Competitività regionale, per il periodo 2007/2013.

5. Per i fini di cui al comma 3, è autorizzata, durante il periodo 2007/2013, la spesa di euro 42.000.000, determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 17.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47010), annualmente così suddivisi:

a) anno 2007: euro 5.000.000;

b) anno 2008: euro 6.000.000;

c) anno 2009: euro 6.000.000.

6. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, in applicazione di accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47007), annualmente così suddivisi:

a) anno 2007: euro 1.000.000;

b) anno 2008: euro 1.000.000;

c) anno 2009: euro 1.000.000.

7. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, sono determinati, con riferimento al periodo 2007/2009, in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47011), annualmente così suddivisi:

a) anno 2007: euro 1.500.000;

b) anno 2008: euro 1.500.000;

c) anno 2009: euro 1.500.000.

8. L'autorizzazione di spesa per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III, già determinata in euro 179.600, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, e in euro 159.600 per il 2007 dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007), è rideterminata in euro 251.600 per l'anno 2007 ed in annui euro 150.000 per gli anni 2008 e 2009 ed è finalizzata anche all'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale 2007/2013 ed al relativo coordinamento e animazione (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033).

9. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma obiettivo n. 2 Occupazione, previsto dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1081/2006 e n. 1083/2006.

10. Gli interventi di cui al comma 9 e al comma 2 dell'articolo 10 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del reg. CE 1083/2006 del Consiglio e della l. 183/1987, ad avvenuta approvazione del Programma obiettivo n. 2 Occupazione, per il periodo 2007/2013.

11. Per i fini di cui al comma 9, è autorizzata, con riferimento al periodo 2007/2009, la spesa complessiva di euro 18.524.600 (obiettivo programmatico 2.2.2.18, capitoli 26030 e 30055), annualmente così suddivisi:

a) anno 2007: euro 13.224.600;

b) anno 2008: euro 3.600.000;

c) anno 2009: euro 1.700.000.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 12

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.888 unità di personale, di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 134.772.079 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 129.887.900 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 826.200 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30631) ed euro 4.057.979 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - cap. 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), del contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000, come sostituito dall'articolo 33 del contratto collettivo regionale di lavoro 24 dicembre 2002, e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale per il biennio economico 2006/2007 è rideterminata in euro 11.300.000 per l'anno 2007 e in euro 7.500.000 a decorrere dall'esercizio 2008. Per il biennio 2008/2009 la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 4.000.000 per l'anno 2008 e in euro 8.000.000 a decorrere dall'esercizio 2009 (obiettivo programmatico 1.2.10 - capitolo 30650 parz.). La spesa relativa ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 è comprensiva dell'onere relativo al recupero del differenziale inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione.

6. Gli importi presenti sull'apposito fondo per il rinnovo contrattuale relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo.

7. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato all'anno 2009 ed è determinato, per il triennio 2007/2009, in euro 450.000, di cui euro 150.000 per l'anno 2007, euro 150.000 per l'anno 2008 ed euro 150.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 39050).

8. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20 (Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57), è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 180.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30495).

9. A decorrere dal 1° gennaio 2007, nei confronti del personale cessato dal servizio non si darà luogo né a restituzioni di somme né a richieste di rimborso per importi pari o inferiori a dodici euro.

Art. 13

(Disposizioni in materia di fondi pensione)

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale in materia di interventi a sostegno della previdenza integrativa e complementare, è autorizzata l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale). La spesa per l'anno 2007 è determinata in euro 240.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20065).

2. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), è rideterminato per l'anno 2007 in euro 3.000.000 e per l'anno 2008 in euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20010).

Art. 14

(Contribuzione di previdenza complementare per il personale regionale del comparto scuola)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1bis, comma 4, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), per il personale dirigente, ispettivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, è autorizzato un contributo, a carico del datore di lavoro, pari all'1 per cento della retribuzione utile ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

2. Al fine di incentivare l'adesione del personale di cui al comma 1 a forme di previdenza complementare, è altresì autorizzata una quota contributiva aggiuntiva a carico del datore di lavoro, pari all'1 per cento per dodici mesi, per coloro che si iscrivono al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA) entro il 31 dicembre 2007, e pari allo 0,50 per cento per dodici mesi, per coloro che si iscrivono nel corso del 2008.

3. L'onere disposto dal comma 2, è determinato, per il biennio 2007/2008, in complessivi euro 147.000, di cui euro 61.000 per l'anno 2007 ed euro 86.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 54701 parz.).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Art. 15

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2007, in euro 244.866.091 di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta per complessivi euro 237.288.500, dei quali euro 225.000.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.) e:

1) euro 1.500.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);

2) euro 212.000, per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);

3) euro 2.702.000, per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);

4) euro 595.000, per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

5) euro 7.279.500, per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (capitolo 59900 parz.);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 5.718.000 quale saldo dell'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.859.591 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03.- capitoli 59920, 61265).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite, come disposte dal comma 1, lettera a). Tali variazioni sono illustrate alla commissione consiliare competente che deve valutarne la coerenza con il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006/2008.

4. La Regione, nell'ambito dello sviluppo dei servizi sanitari, può finanziare, con utilizzo degli stanziamenti previsti sul capitolo 59920 del bilancio di previsione della Regione, contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), secondo criteri e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

5. A decorrere dall'anno 2008, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale volontario operante nel sistema regionale dell'emergenza sanitaria, nonché dei docenti formatori e volontari istruttori del personale soccorritore, sono svolti dall'Azienda USL della Valle d'Aosta secondo direttive approvate dalla Giunta regionale.

6. Al comma 6 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali), la parola "cinquanta" è sostituita con la parola "sessanta".

Art. 16

(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 21.700.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2007, euro 9.000.000 per l'anno 2008 ed euro 12.000.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60310).

2. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 6.930.000, di cui euro 710.000 per l'anno 2007, euro 2.610.000 per l'anno 2008 ed euro 3.610.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60420).

3. La spesa per la progettazione e per la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 3.500.000, di cui euro 1.300.000 per l'anno 2007, euro 600.000 per l'anno 2008 ed euro 1.600.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60480).

4. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, nonché per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), da trasferire all'Azienda USL, è complessivamente determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 25.900.000, di cui euro 5.350.000 per l'anno 2007, euro 5.350.000 per l'anno 2008 ed euro 5.000.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380), nonché euro 3.400.000 per l'anno 2007, euro 3.400.000 per l'anno 2008 ed euro 3.400.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60445).

Art. 17

(Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)

1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per gli altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 8.000.000 di cui euro 3.200.000 per l'anno 2007, euro 2.400.000 per l'anno 2008 ed euro 2.400.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).

Art. 18

(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 74.620.500, di cui euro 25.048.500 per l'anno 2007, euro 24.728.500 per l'anno 2008 ed euro 24.843.500 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317 e 61318).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO

Art. 19

(Casino de la Vallée S.p.A.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.a. per la copertura di eventuali perdite, proporzionalmente alla quota di capitale posseduta dalla Regione, fino ad massimo di euro 2.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35857).

Art. 20

(Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), le parole: "entro il 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 10/2004 è aggiunto il seguente:

"6bis. Ciascuna fase del ciclo di realizzazione degli interventi di manutenzione sugli immobili conferiti e in corso alla data di conferimento è portata a termine dalla Regione.".

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 è determinata in complessivi euro 4.747.400 per il triennio 2007/2009, di cui euro 2.475.800 per l'anno 2007, euro 1.830.800 per l'anno 2008 ed euro 440.800 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 46940).

Art. 21

(Reviviscenza della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, in materia di acquisto di terreni da destinare ad aree protette)

1. Il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali), è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente la legge regionale 15 luglio 1987, n. 55 (Intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette).

2. La spesa per il triennio 2007/2009 è determinata in complessivi euro 30.000 di cui euro 10.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.1.4.01 - capitolo 67400).

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 22

(Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Legge regionale 24 giugno 2002, n. 11)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 26 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico), è rideterminata, per il triennio 2007/2009, in euro 700.000, di cui euro 100.000 per l'anno 2007, euro 300.000 per l'anno 2008 e euro 300.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.04 - capitolo 38100).

Art. 23

(Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal capo II della l.r. 21/2004, è autorizzata, per il triennio 2007/2009, la spesa complessiva di euro 14.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2007, euro 2.000.000 per l'anno 2008 ed euro 9.000.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.05 - capitolo 51845).

Art. 24

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA), istituita con la legge regionale 4 settembre 1995 n. 41, è autorizzato per l'anno 2007 in euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67380).

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003 è prorogata all'esercizio finanziario 2009 ed è determinata, per l'anno 2009, in euro 460.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67382).

Art. 25

(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08 - capitolo 67300).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 5.050.000, di cui euro 1.850.000 per l'anno 2007 e rispettivamente euro 1.600.000 per gli anni 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 50150).

3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella misura e per il periodo di cui al comma 2 (capitolo 11175).

Art. 26

(Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)

1. L'autorizzazione della spesa annua di euro 1.550.000, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Interventi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è prorogata al 31 dicembre 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.02. - capitolo 63515).

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 27

(Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)

1. Dopo l'articolo 3ter della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è inserito il seguente:

"Art. 3quater

(Interventi per l'abbattimento del tasso su finanziamenti per il conferimento del TFR maturando a fondi pensione regionali)

1. La Regione interviene fino ad un massimo del 70 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore, per l'abbattimento del tasso sui finanziamenti, concessi dagli Istituti di credito convenzionati, finalizzati al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando a fondi pensione a base territoriale regionale.

2. Le convenzioni stipulate per la finalità di cui al comma 1 devono prevedere che il tasso applicato dagli Istituti di credito ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall'EURIBOR a sei mesi, rilevato come da prassi di ogni singolo Istituto di credito convenzionato, maggiorato al massimo del 2 per cento.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento e gli ulteriori requisiti delle imprese beneficiarie.".

2. La spesa per l'anno 2007 è autorizzata in:

a) euro 800.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli artigiani (obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 35640);

b) euro 350.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra i commercianti (obiettivo programmatico 2.2.2.11 - capitolo 35660);

c) euro 250.000 a favore del consorzio garanzia fidi fra gli albergatori (obiettivo programmatico 2.2.2.13 - capitolo 35700).

Art. 28

(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), è prorogata al 31 dicembre 2009 ed è determinata in complessivi euro 60.000 per il triennio 2007/2009, di cui euro 20.000 per ciascun anno (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 27000).

Art. 29

(Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misure cofinanziate)

1. La Regione attua, durante il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.

2. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti a sostegno dell'agricoltura, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione europea del Piano di sviluppo rurale 2007/2013, sono determinati, nel triennio 2007/2009, in euro 22.663.300 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 43070), annualmente così suddivisi:

a) anno 2007: euro 7.470.500;

b) anno 2008: euro 7.575.300;

c) anno 2009: euro 7.617.500.

3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e la gestione del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 600.000 (obiettivo 2.2.2.17 - cap. 43055), annualmente così suddivisa:

a) anno 2007: euro 200.000;

b) anno 2008: euro 200.000;

c) anno 2009: euro 200.000.

4. Le azioni di cui al comma 3 sono attuate anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili ad avvenuta approvazione del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 da parte della Commissione europea.

Art. 30

(Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Agevolazioni e gratuità. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni fino a un massimo del 75 per cento di sconto sul costo di corsa semplice per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti residenti in Valle d'Aosta che frequentino università o corsi di tipo universitario e post-universitario, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è aggiunto il seguente:

"6bis. Nella definizione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni per la concessione dei benefici di cui al comma 6, la Giunta regionale si informa a criteri meritocratici e che tengono conto delle differenze di durata delle diverse facoltà.".

3. L'autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 5.100.000 di cui euro 1.700.000 per ciascun anno (obiettivo programmatico 2.2.2.14 - capitolo 67770).

Art. 31

(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)

1. Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo del sistema energetico regionale, le iniziative volte a favorire l'uso razionale dell'energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di progetti-pilota o di impianti dimostrativi, possono essere promosse dalla Regione con il sostegno, anche finanziario, della Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.), mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nella forma del contributo in conto capitale".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 3/2006, è aggiunto il seguente:

"3bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, le domande comprese nella graduatoria di cui all'articolo 9 della l.r. 62/1993, relativa all'anno 2006, sono considerate ammissibili ad agevolazione purché rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni applicative. Alle predette domande non si applica quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2.".

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 3/2006, come modificate dal comma 2, si applicano anche alle domande di agevolazione la cui documentazione di spesa sia stata emessa successivamente al 1° giugno 2005, a condizione che le stesse siano presentate alla struttura regionale competente entro e non oltre il 31 maggio 2007.

5. L'autorizzazione di spesa per le finalità della l.r. 3/2006 è determinata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 9.570.000, di cui annui euro 3.190.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitoli 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 e 33774).

Art. 32

(Disposizioni in materia di realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1)

1. L'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è prorogata sino al 31 dicembre 2016.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 1/1997 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - capitolo 48820).

Art. 33

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)

1. I limiti di impegno della durata massima di quindici anni, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono autorizzati, per l'anno 2007, in euro 101.556 per le imprese industriali ed in euro 107.138 per le imprese artigiane (obiettivi programmatici 2.2.2.09 - capitolo 35750 parz. e 2.2.2.10 - capitolo 47590 parz.).

2. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla l.r. 1/1997, è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 44.500 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 - capitolo 48830 parz.).

3. Il limite di impegno della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 27.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 35805 parz. e obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 47645 parz.).

4. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 2.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07 - capitolo 38600 parz.).

CAPO VIII

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 34

(Interventi in materia di diritto allo studio universitario)

1. A decorrere dall'anno 2007, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore di studenti universitari, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), sono autorizzate le seguenti spese:

a) per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, euro 119.000 per l'anno 2007, euro 129.000 per l'anno 2008 ed euro 129.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.);

b) per l'assegnazione di benefici economici quali assegni di studio, contributo affitto e sussidio straordinario a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della l.r. 30/1989, euro 92.500 per gli anni 2007, 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.);

c) per l'assegnazione di contributi a favore di laureati non residenti nella regione e frequentanti corsi post laurea attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, i cui bandi sono emanati ai sensi della l.r. 30/1989, euro 50.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.).

Art. 35

(Promozione di servizi formativi e ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica)

1. La Regione promuove la costituzione, nell'edificio denominato "ex cotonificio Brambilla", in Comune di Verrès, di un nuovo polo per l'offerta di servizi formativi e di ricerca scientifica, finalizzati allo sviluppo dell'innovazione tecnologica in ambito regionale e al rafforzamento del tessuto produttivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ed altre istituzioni universitarie.

3. L'onere per le convenzioni di cui al comma 2 è determinato, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 2.100.000 di cui euro 700.000 per ciascuno anno (obiettivo programmatico 2.2.4.04. - capitolo 56656 parz.).

Art. 36

(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)

1. Nelle more dell'acquisizione da parte del corpo docente regionale del prescritto titolo di studio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, per la copertura del fabbisogno orario destinato all'insegnamento obbligatorio della lingua inglese previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è autorizzata la spesa di euro 100.000 dall'anno scolastico 2006/2007 e per gli anni 2007, 2008 e 2009, a titolo di trasferimento alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione che, dopo aver prioritariamente utilizzato in tale insegnamento tutto il personale interno con adeguata preparazione nell'ambito dell'orario di servizio, si trovino nella necessità di utilizzare docenti interni in attività d'insegnamento aggiuntivo e, in subordine, esperti esterni con contratto di prestazione d'opera (obiettivo programmatico 2.2.4.01 - capitolo 55148).

Art. 37

(Abrogazione di disposizioni concernenti la cessione di immobili all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste)

1. L'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è abrogato.

Art. 38

(Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 68/1993, è inserito il seguente:

"Art. 19bis

(Finanziamenti a favore del Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta)

1. Per il funzionamento e la realizzazione delle attività promosse dal Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta, istituito ai sensi dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 (Educazione in età adulta. Istruzione e formazione), la Regione concede finanziamenti annuali, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica che costituisce il riferimento didattico ed amministrativo del Centro di cui al comma 1.

3. L'entità del finanziamento e le relative modalità di concessione ed erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 20 della l.r. 68/1993;

b) l'articolo 42 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;

c) l'articolo 40 della l.r. 30/2004.

3. La spesa per il triennio 2007/2009 è autorizzata in euro 210.000, di cui euro 70.000 per ciascun anno (obiettivo programmatico 2.2.4.01 - capitolo 55160).

Art. 39

(Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21)

1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta), da ultimo prorogato dall'articolo 41 della l.r. 30/2004, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011.

2. La spesa per il triennio 2007/2009 è autorizzata in complessivi euro 450.000, di cui euro 150.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 66100).

Art. 40

(Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale. Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico e ambientale), le parole: "fino al 60 per cento della spesa necessaria nella misura massima di lire 300.000.000 per ogni intervento" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'80 per cento della spesa ammissibile, oneri fiscali inclusi, nella misura massima di euro 300.000 per ogni intervento".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/1993, le parole: ", previo parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali) e successive modificazioni" sono soppresse.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 27/1993 sono abrogati.

4. Per le finalità di cui alla l.r. 27/1993, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.102.000 per il triennio 2007/2009, di cui euro 1.001.000 per ciascun degli anni 2007 e 2008 ed euro 1.100.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 66120).

Art. 41

(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), è autorizzata a favore della "Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard" la spesa complessiva di euro 4.500.000, di cui euro 1.500.000 per ogni anno del triennio 2007/2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitoli 68356 e 68357).

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nelle misure indicate nell'allegato B medesimo.

Art. 43

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.

Art. 44

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.