Legge regionale 20 novembre 2006, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 25

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente).

B.U. 12 dicembre 2006, n. 51

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20)

1. Il titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di trasporto di merci su strada per la sicurezza della circolazione, la salvaguardia della salute e dell'ambiente ed altre disposizioni per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa statale e comunitaria vigente in materia e nel quadro degli obiettivi definiti dalla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo Protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa utile a garantire che i flussi di traffico attraverso il proprio territorio si rendano compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente, nonché a favorire e promuovere lo sviluppo del trasporto su ferrovia, al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale regionale.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 20/1994 è sostituita dalla seguente: "Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali".

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

"1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di ambiente, il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico attraverso il territorio regionale, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative dirette a monitorare e ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dai predetti flussi.".

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il Presidente della Regione, che lo presiede;";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente;";

c) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"bbis) l'Assessore regionale competente in materia di trasporti;";

d) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"gbis) due rappresentanti degli enti locali;";

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);";

f) la lettera i) è abrogata.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 20/1994 è abrogato.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta motivata di un terzo dei componenti e della riunione è redatto verbale. I membri del Comitato possono designare per la partecipazione alle riunioni persona da essi delegata.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Iniziative di monitoraggio e controllo)

1. La Regione, anche in collaborazione con le società concessionarie dei trafori del Monte Bianco, del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane e con l'ANAS, dispone, avvalendosi, per il supporto tecnico e scientifico, di propri enti strumentali, iniziative di monitoraggio e controllo dei flussi di traffico nel territorio regionale e dei relativi impatti sull'ambiente. Con le medesime modalità, la Regione dispone, inoltre, l'effettuazione di appositi studi, rapporti e relazioni sulle caratteristiche, le peculiarità e le prospettive di sviluppo compatibile dei trasporti attraverso le Alpi.

2. La Regione provvede ad istituire, ai sensi delle leggi di settore in vigore, anche in accordo con le forze dell'ordine, adeguati dispositivi di controllo nei valichi e lungo gli assi stradali di accesso o in apposite aree di regolazione.".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Rilevamento di dati)

1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente, assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati sui transiti, trasmessi mensilmente dalle società concessionarie dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane, nonché la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, rilevati mediante i sistemi e le apparecchiature allo scopo dislocati sul territorio regionale.".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Politiche tariffarie)

1. La Regione promuove presso gli enti e gli organismi competenti scelte di politica tariffaria differenziate per le autostrade valdostane e i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, volte a disincentivare l'utilizzo di mezzi obsoleti o ad alte emissioni inquinanti e a favorire i veicoli commerciali di ultima generazione, tenuto conto dell'evoluzione del sistema di classificazione comunitario denominato Euro.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi di traffico)

1. Sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili allo stato e delle informazioni derivate dalle iniziative di monitoraggio, studio e controllo disposte ai sensi dell'articolo 3, il Consiglio regionale definisce, ogni due anni, su proposta della Giunta regionale, la media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata ed uscita attraverso il traforo del Monte Bianco e il traforo del Gran San Bernardo, in modo distinto, in quanto compatibile con le esigenze di salvaguardia della sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alle competenti autorità statali ed europee.

3. La Giunta regionale definisce, in accordo con le autorità territorialmente competenti della Regione Piemonte, del Dipartimento dell'Alta Savoia e del Cantone Vallese, le misure e gli interventi, anche di emergenza, necessari ad evitare il sistematico superamento della media massima giornaliera, come definita ai sensi dei commi 1 e 2.".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 20/1994 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e partecipa ad iniziative e studi coordinati a livello transfrontaliero, transregionale ed internazionale concernenti lo sviluppo di un sistema compatibile di trasporti attraverso le Alpi, promuovendo la consultazione e la partecipazione delle associazioni e di ogni altro organismo operante nel territorio regionale per la difesa dell'ambiente.".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/1994 è abrogato.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 20/1994, come modificato dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Misure per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici)

1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione definisce gli strumenti normativi, finanziari ed operativi necessari per ridurre, prevenire ed evitare gli effetti nocivi di tali emissioni sul territorio, in particolare:

a) favorendo l'ammodernamento del parco dei veicoli immatricolati nel territorio regionale e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale;

b) incentivando e potenziando l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

c) favorendo e promuovendo lo sviluppo dei trasporti su ferrovia;

d) promuovendo la trasformazione degli impianti termici ancora ad impiego di gasolio in impianti ecocompatibili e migliorando il rendimento energetico in campo edilizio;

e) potenziando le fonti di produzione energetica rinnovabili.".

Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 20/1994 è abrogato.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/1994, le parole: "della Comunità europea e dello Stato italiano" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea, dello Stato italiano e delle competenti autorità elvetiche".

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico è ricostituito nella composizione stabilita dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 20/1994, come modificato dall'articolo 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), della l.r. 20/1994, che intendono concorrere alla designazione dei relativi rappresentanti debbono far pervenire apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.