Legge regionale 20 novembre 2006, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 25

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente).

(B.U. 12 dicembre 2006, n. 51)

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20) (1)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1) (2)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. (3)

2. (4)

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il Presidente della Regione, che lo presiede;";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente;";

c) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"bbis) l'Assessore regionale competente in materia di trasporti;";

d) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"gbis) due rappresentanti degli enti locali;";

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);";

f) la lettera i) è abrogata.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 20/1994 è abrogato.

5. (5)

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3) (6)

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4) (7)

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 5) (8)

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6) (9)

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 8)

1. (10)

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/1994 è abrogato.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 8bis) (11)

Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 20/1994 è abrogato.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 10) (12)

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico è ricostituito nella composizione stabilita dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 20/1994, come modificato dall'articolo 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), della l.r. 20/1994, che intendono concorrere alla designazione dei relativi rappresentanti debbono far pervenire apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Sostituisce il titolo della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(2) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(3) Sostituisce la rubrica dell'art. 2 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(5) Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(6) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(7) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(8) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(9) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(11) Inserisce l'art. 8bis alla L.R. 27 maggio 1994, n. 20.

(12) Modifica il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 27 maggio 1994, n. 20.