Legge regionale 16 ottobre 2006, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 16 ottobre 2006, n. 22

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(B.U. 31 ottobre 2006, n. 45)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono adottare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG:

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);

b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6;

c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3.".

3. Dopo il comma 4.1 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"4.2 Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, i Comuni adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine, i Comuni non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

4. Dopo il comma 4.2 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

"4.3 I Comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalità mediante i quali procedere all'adeguamento dei PRG, attraverso apposito accordo da stipularsi in sede di conferenza di pianificazione, il cui schema generale è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".

5. Dopo il comma 4.3 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

"4.4 I Comuni possono adottare le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della Regione:

a) di avere avviato le attività necessarie per la redazione della bozza di variante sostanziale al PRG, come definite nello schema generale di accordo di cui al comma 4.3;

b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorché in forma di bozza.".

6. Dopo il comma 4.4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 5, è inserito il seguente:

"4.5 Il mancato rispetto degli accordi e dei termini stabiliti nell'accordo di cui al comma 4.3, accertato secondo le procedure definite nell'accordo stesso, comporta per il Comune il divieto di adottare qualunque variante al PRG fino alla presentazione della bozza di variante sostanziale, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 15)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferenza di pianificazione di cui al presente comma costituisce anche conferenza di servizi ai fini della definizione del procedimento di concertazione di cui al comma 2.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 34)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, le parole: "e artificiali" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i Comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite.".

3. Sono abrogati:

a) il comma 2bis dell'articolo 34 della l.r. 11/1998;

b) il comma 3 dall'articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 2005, n.1.

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, le parole: "della struttura regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture regionali competenti".

5. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, le parole: "nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3".

6. Al comma 4bis dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "la procedura di deroga di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", ove necessario,".

7. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni di cui al comma 2, e quelli di cui al comma 1bis, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti in sede di conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui ai commi 1 e 1bis, come deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 35)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

"b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; sono, altresì, consentiti nello specifico gli interventi o varianti ai progetti relativi a:

1) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

2) recinzioni e cancellate;

3) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

4) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;

5) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

6) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

7) opere di demolizione;

8) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

9) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture, compreso l'eventuale mutamento della destinazione d'uso degli immobili, purché la destinazione d'uso sia relativa allo svolgimento di attività circoscritte alla stagione estiva. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

d) la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva e di riduzione del rischio idrogeologico;

e) la nuova costruzione di infrastrutture:

1) di tipo puntuale, quali opere di captazione, prese d'acqua e impianti di telecomunicazioni;

2) di tipo lineare o a rete, quali acquedotti, fognature, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, impianti di risalita, piste di sci, piste tagliafuoco e forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali, piste di servizio temporanee ad uso esclusivamente stagionale e rete sentieristica;

3) di tipo areale, quali sistemazioni di terreni, bonifiche agrarie ed aree ludico-sportive ad uso esclusivamente estivo;

f) gli interventi di nuova costruzione di strade poderali di servizio ad alpeggi e mayen fruibili solo nella stagione estiva, nonché gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per le attività agro-pastorali durante il periodo estivo, a condizione che gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"2bis. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.".

3. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste, sono consentite la nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, a condizione che le stesse presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle aree di cui al comma 1, lettera c), in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.".

4. Il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi da realizzare su manufatti esistenti che non comportano la diretta esposizione ai fenomeni valanghivi, e le modifiche strutturali staticamente rilevanti dei manufatti stessi sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischio valanghivo.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 52)

1. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 11/1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o, qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino alle condizioni di cui alla lettera e);".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 91)

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 11/1998 è soppresso.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Lo schema generale di cui all'articolo 13, comma 4.3, della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, è definito dalla Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'accordo di cui all'articolo 13, comma 4.3, della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, è stipulato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le perimetrazioni dei laghi artificiali approvate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tali perimetrazioni si applica la disciplina d'uso di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 3, salva l'applicazione, ove esistenti, delle disposizioni più restrittive adottate dai Comuni.

4. Per i Comuni che hanno già ottenuto la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, della l.r. 11/1998, il termine di sei mesi di cui all'articolo 13, comma 4.2, della stessa l.r. 11/1998, introdotto dall'articolo 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.