Legge regionale 4 agosto 2006, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 19

Disposizioni urgenti per l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale con autobus.

(B.U. 5 settembre 2006, n. 37)

Art. 1

(Maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale con autobus)

1. La Giunta regionale č autorizzata ad erogare alle imprese concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale con autobus, operanti nel territorio regionale, le somme ad esse spettanti in attuazione delle disposizioni statali vigenti a titolo di parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

2. Le somme erogate ai sensi del comma 1, con le modalitą stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sono recuperate a valere sui trasferimenti eventualmente disposti per le medesime finalitą dallo Stato alla Regione o, direttamente, alle imprese concessionarie.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono erogate anche con riferimento ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale con autobus per il biennio economico 2002/2003.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14 (Interventi nel settore dei trasporti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede per pari importo mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008:

a) nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), per l'anno 2006;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11 (Protezione civile) al capitolo 40815 (Spese per il servizio di soccorso sulle piste di discesa), per gli anni 2007 e 2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.