Legge regionale 4 agosto 2006, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 17

Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11).

(B.U. 29 agosto 2006, n. 36)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), č inserito il seguente:

"3bis. Limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per le quali sono necessari eventuali interventi al fine di prevenire possibili danni a persone o cose, conseguenti ad accertate situazioni di dissesto e di pericolo per rischio idrogeologico, il limite percentuale di cui al comma 1, lettera a), č maggiorato fino ad un massimo di venticinque punti.?.

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 4 della l.r. 4/2004, inserito dal comma 1, č inserito il seguente:

"3ter. Le agevolazioni di cui al comma 3bis si applicano anche alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), che siano poste ad una quota superiore a 2500 metri s.l.m..?.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 31)

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 4/2004 č sostituito dal seguente:

"4. L'idoneitą conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993 continua a costituire titolo idoneo ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 11/1996, subordinatamente alla frequenza di un corso di aggiornamento organizzato dalla struttura competente, secondo criteri e modalitą definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25. Fino all'avvenuta conclusione del corso, l'idoneitą conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993 continua a costituire titolo idoneo ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 11/1996.?.

2. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 4/2004 č abrogato.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3bis, della l.r. 4/2004, come inserito dall'articolo 1, comma 1, si applicano anche ai procedimenti relativi alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in annui euro 400.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti):

a) per l'anno 2006, per euro 150.000, al capitolo 67975 (Spese per interventi per l'ammodernamento del sistema ferroviario) e, per euro 250.000, al capitolo 68090 (Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario - tranviario Cogne - Charemoz - Plan Praz);

b) per gli anni 2007 e 2008, per annui euro 400.000, al capitolo 67975.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.