Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 - Testo vigente

Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 8 agosto 2006, n.32, S.O.)

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli enti interregionali, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano dalla legge specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

(Tipi di dati e operazioni eseguibili)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili sono individuati, per gli enti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) allegato A (schede da A1 a A32), relativo alle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale e ai seguenti enti regionali e interregionali:

1) Agenzia regionale per la protezione ambientale;

2) Agenzia regionale per le relazioni sindacali;

3) Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta;

4) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca;

5) Comitato regionale per la gestione venatoria;

6) Museo regionale di scienze naturali;

7) Parco naturale Mont Avic;

8) (1)

9) Institut valdôtain de l'artisanat typique;

10) Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta;

11) Istituto regionale A. Gervasone;

12) Casa di riposo J.B. Festaz;

13) Aziende di informazione e accoglienza turistica; (*)

14) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

14bis) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (1a).

b) allegato B (schede da B1 a B41), relativo all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (Omissis) (2)

(*) L'art. 13, comma 1, della L.R. 26 maggio 2009, n. 9 dispone che "ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alle Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) deve intendersi effettuato, a far data dal 1° gennaio 2010, all'Office régional."

(1) Numero abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera d), della L.R. 18 aprile 2008, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del numero 8, del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"8) Museo minerario regionale;".

(1a) Numero aggiunto dall'art. 1 del R.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(2) Le schede nn. 2, 3, 6, 9, 11 e 17 dell'allegato A sono state sostituite dall'art. 2 del R.R. 13 marzo 2008, n. 3.