Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1 - Testo vigente

Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1

Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com.

(B.U. 8 agosto 2006, n. 32, S.O.)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni, strettamente pertinenti e necessarie, eseguibili da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, del Difensore civico e del CO.RE.COM., limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:

a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del d.lgs. 196/2003;

b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 14, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4

(Aggiornamento)

1. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili, contenuta nel presente regolamento, è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (Omissis)