Legge regionale 19 maggio 2006, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 19 maggio 2006, n. 12

Disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante della Regione.

(B.U. 13 giugno 2006, n. 24)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina i requisiti di nomina, le funzioni dell'ufficiale rogante della Regione ed altri adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti nei quali è parte l'Amministrazione regionale.

Art. 2

(Funzioni)

1. L'ufficiale rogante della Regione:

a) riceve, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di notariato, in quanto applicabile, i contratti, i verbali di gara e tutti gli atti per i quali occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e cura la tenuta del repertorio di cui all'articolo 3;

b) può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Regione;

c) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;

d) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali responsabili, ai fini dell'individuazione della procedura più idonea di scelta del contraente;

e) fornisce consulenza, ove richiesta, al presidente di gara e alle commissioni giudicatrici nel corso delle sedute di gara;

f) assiste i dirigenti regionali responsabili nell'effettuazione dei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipulazione del contratto;

g) accerta l'osservanza degli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni ad essa connesse e spettanti, sulla base delle leggi vigenti, all'amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi gli adempimenti, di cui alla lettera f), spettanti ai dirigenti regionali responsabili dei singoli contratti;

h) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per la stipulazione di negozi di diritto privato.

Art. 3

(Repertorio e registrazione degli atti)

1. L'ufficiale rogante cura la tenuta del repertorio, ove sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti dal medesimo ricevuti.

2. Il repertorio reca l'indicazione, per ciascuna colonna:

a) del numero progressivo;

b) della data dell'atto;

c) della natura dell'atto ricevuto;

d) del nome dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;

e) delle generalità o della denominazione delle parti, e relativi residenza, domicilio o sede legale;

f) dell'oggetto dell'atto e del relativo importo;

g) degli estremi di registrazione e dell'imposta pagata;

h) di eventuali osservazioni.

3. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa statale vigente in materia di imposta di registro.

4. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a destra, il numero di repertorio attribuito.

5. L'ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.

6. L'ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, né certificato od estratto, se non a chi è autorizzato dalla legge o dall'autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.

Art. 4

(Competenza territoriale)

1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico nell'ambito degli uffici dell'Amministrazione regionale, con competenza limitata al territorio regionale.

Art. 5

(Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale)

1. Le spese di bollo e registrazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa sono a carico della parte contraente con l'Amministrazione regionale.

2. Sono a carico del contraente, oltre agli oneri di cui al comma 1, i diritti di segreteria, comprensivi delle spese per la stesura dell'originale dell'atto, e le spese di riproduzione relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da rilasciare alla parte, negli importi determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. L'ufficiale rogante può rilasciare copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione.

4. L'ufficiale rogante, su richiesta delle parti, può rilasciare copia conforme dell'atto priva degli allegati allo stesso; in tal caso, nella copia è fatta menzione dell'omissione degli allegati.

Art. 6

(Requisiti e nomina)

1. L'incarico di ufficiale rogante è conferito ad un dirigente regionale in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica in giurisprudenza.

2. Costituiscono titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico:

a) il pregresso espletamento di compiti attinenti alla funzione di ufficiale rogante;

b) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile;

c) la specifica competenza in materia contrattuale;

d) la compiuta pratica notarile.

3. L'incarico di ufficiale rogante è conferito con decreto del Presidente della Regione. Con il decreto di conferimento dell'incarico deve essere inoltre nominato un supplente, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incaricato di sostituire l'ufficiale rogante in caso di assenza o impedimento. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:

a) riceve il sigillo di cui all'articolo 8;

b) deposita in un registro apposito la propria firma, accompagnata dall'impronta del predetto sigillo.

5. Non possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti responsabili di strutture regionali preposte, in via principale, all'affidamento di lavori o all'acquisizione o cessione di beni e servizi.

Art. 7

(Limiti al ricevimento degli atti)

1. L'ufficiale rogante non può ricevere atti:

a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o gli affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori o amministratori;

c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano nel caso di ricevimento dei verbali di gara.

Art. 8

(Sigillo)

1. Il sigillo dell'ufficiale rogante è di forma circolare, con al centro lo stemma della Regione, accompagnato dalla scritta "Regione autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste - nome e cognome - ufficiale rogante - notaire.?.

2. Il sigillo è apposto in calce all'originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, continuano ad applicarsi le tariffe in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data e, comunque, fino all'adozione del predetto decreto, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dall'ufficiale rogante in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia di notariato.