Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 - Testo storico

Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11

Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4.

(B.U. 6 giugno 2006, n. 23)

Art. 1

(Princìpi generali)

1. Il sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato sistema dei servizi per la prima infanzia, è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia:

a) gli asili nido;

b) le garderies d'enfance;

c) gli asili nido aziendali;

d) le tate familiari;

e) altri servizi integrativi.

3. Il sistema dei servizi per la prima infanzia ha carattere di universalità e offre servizi di interesse pubblico cui hanno diritto tutti i bambini residenti in Valle d'Aosta, in età compresa fra i tre mesi e i tre anni, e le loro famiglie e sono finalizzati a:

a) favorire il benessere e la crescita armonica dei bambini;

b) offrire ai bambini un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;

c) sostenere le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;

d) prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.

4. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è regolato sulla base dei seguenti criteri:

a) partecipazione attiva dei genitori alla individuazione e alla verifica degli obiettivi educativi e alle scelte organizzative dei servizi;

b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori, pubblici e privati;

c) continuità educativa con la scuola dell'infanzia, attraverso la realizzazione di appositi progetti, e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

d) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) sostegno alle famiglie nei loro compiti educativi;

f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, in rapporto alla situazione economica equivalente;

g) localizzazione diffusa e disomogenea in funzione delle specificità territoriali.

Art. 2

(Funzioni e compiti della Regione e dei Comuni)

1. I Comuni assicurano il diritto alla fruizione del sistema dei servizi per la prima infanzia ed esercitano le relative funzioni, tra le quali quelle relative all'orientamento per la scelta dei servizi, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ad eccezione del Comune di Aosta.

2. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire che il livello dei servizi resi assicuri il rispetto di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio regionale, la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), sentito il Consiglio permanente degli enti locali, e previo parere della Commissione consiliare competente, definisce:

a) il piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia che prevede, in particolare:

1) le modalità per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi;

2) la quantificazione dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale e degli interventi regionali di cui all'articolo 14, comma 3;

3) il livello di copertura finanziaria a carico delle famiglie, nell'ottica dell'omogeneizzazione dei costi, per i servizi attivati dagli enti locali;

b) gli standard strutturali e gestionali dei servizi;

c) gli indirizzi generali concernenti la collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari e quella tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità educativa del percorso di crescita dei bambini;

d) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

e) le linee guida in materia di programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

f) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato ai bisogni specifici dei bambini disabili;

g) la tipologia, i requisiti professionali e i titoli di studio degli operatori, fermo restando quanto disposto agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

h) i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

i) i requisiti sulla base dei quali la Regione autorizza il funzionamento dei servizi, li accredita ed esercita su di essi la funzione di vigilanza.

3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia possono essere erogati dagli enti pubblici, dagli organismi del terzo settore, dalle associazioni di famiglie e da altri soggetti privati.

4. Gli enti pubblici, gli organismi del terzo settore, le associazioni di famiglie ed altri soggetti privati possono istituire servizi integrativi con carattere di innovatività, che concorrono al sistema dei servizi per la prima infanzia.

Art. 3

(Coordinamento pedagogico)

1. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate dalla Regione e consistono nel:

a) garantire il coordinamento della progettazione pedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia e definire gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;

b) favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze nel sistema dei servizi per la prima infanzia e tra questi e gli altri servizi sul territorio;

c) promuovere, anche con il concorso di esperti, in accordo con i soggetti gestori, la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione;

d) favorire e sostenere la rielaborazione teorica delle esperienze e delle sperimentazioni;

e) elaborare ipotesi pedagogiche, definire linee metodologiche e approntare strumenti di valutazione, in accordo con i coordinatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche su richiesta dei coordinatori medesimi;

f) attivare e facilitare i collegamenti tra i servizi socio-educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e i servizi socio-sanitari.

Art. 4

(Asili nido)

1. L'asilo nido è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i nove mesi e i tre anni che si caratterizza per la continuità della frequenza.

2. Le modalità di funzionamento dell'asilo nido possono essere diversificate per capienza, tempi di apertura, orari di frequenza e progetti pedagogici, tenuto conto dei bisogni dei bambini, delle scelte educative, dei tempi di lavoro dei genitori e delle esigenze locali.

Art. 5

(Garderies d'enfance)

1. La garderie d'enfance è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i nove mesi e i tre anni che offre la possibilità della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, anche attraverso l'utilizzo di appositi spazi situati all'interno di asili nido.

2. Le modalità di funzionamento della garderie d'enfance sono finalizzate ad offrire risposte flessibili e differenziate in base alle esigenze delle famiglie.

Art. 6

(Asili nido aziendali)

1. L'asilo nido aziendale è un servizio rivolto ai figli dei lavoratori dell'azienda, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, ed eventualmente ad altri bambini, purché in maniera non prevalente.

2. L'asilo nido aziendale, situato all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze, è improntato a criteri di particolare flessibilità organizzativa che tengono conto delle peculiarità strutturali dei luoghi e delle esigenze dei genitori lavoratori, nel rispetto dei ritmi psico-fisici e di sviluppo dei bambini.

Art. 7

(Personale)

1. Il personale occupato nei servizi di cui agli articoli 4, 5 e 6 si distingue nelle seguenti tipologie professionali:

a) coordinatore del servizio;

b) educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) addetto ai servizi generali.

Art. 8

(Coordinatori del servizio)

1. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere una esperienza lavorativa congruente.

2. Il coordinatore è il responsabile del servizio e del suo buon funzionamento e svolge i seguenti compiti:

a) cura gli aspetti organizzativi del servizio;

b) dirige, coordina e controlla le attività del personale;

c) cura la relazione educativa con le famiglie;

d) cura, in accordo con gli educatori, le ipotesi pedagogiche, definendone le linee metodologiche e gli opportuni strumenti di verifica;

e) progetta l'attuazione di interventi educativi e collabora nella realizzazione di programmi di aggiornamento e formazione del personale, seguendone l'attuazione, nel rispetto delle funzioni di coordinamento pedagogico esercitate dalla Regione;

f) individua i criteri di priorità che regolano gli aspetti organizzativi del servizio e ne cura la verifica, modificandoli in caso di necessità;

g) mantiene gli opportuni contatti con i soggetti gestori, l'équipe socio-sanitaria di distretto e la realtà esterna.

Art. 9

(Educatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. L'educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, valido per l'accesso all'università, ovvero di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche.

2. L'educatore svolge i seguenti compiti con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore del servizio:

a) cura l'inserimento dei bambini, promuovendone un corretto sviluppo psichico, fisico e intellettivo;

b) organizza l'attività educativa e ricreativa dei bambini, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;

c) intrattiene i necessari contatti con la famiglia del bambino;

d) elabora, collegialmente con gli altri educatori, la progettazione pedagogica e appronta gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;

e) cura l'organizzazione degli spazi interni ed esterni, proponendo l'acquisto di materiale ed attrezzature scelti in base ai progetti educativi;

f) collabora con gli insegnanti della scuola dell'infanzia per il passaggio dei bambini da una struttura educativa all'altra, anche progettando attività in comune.

Art. 10

(Addetti ai servizi generali)

1. Il personale addetto ai servizi generali svolge i seguenti compiti:

a) confeziona il vitto dei bambini, secondo quanto stabilito dai competenti servizi sanitari;

b) assicura le prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria necessarie per il buon funzionamento del servizio;

c) assicura il mantenimento di idonee condizioni degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività;

d) collabora con il personale educativo per la manutenzione e l'eventuale preparazione di materiale per le attività educative e per l'allestimento dell'ambiente.

Art. 11

(Tata familiare)

1. Il servizio di tata familiare, avente anche valenza assistenziale, è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è disposta previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti, di ambo i sessi, che ne fanno richiesta, dei requisiti professionali e di idoneità psico-fisica stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato, oltre che alla persistenza dell'idoneità psico-fisica, alla frequenza di iniziative di aggiornamento professionale definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'attività di tata familiare, anche quando gestita in forma associata, è autonoma; essa è disciplinata da un contratto individuale stipulato tra la tata familiare e la famiglia del bambino e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.

4. L'alloggio utilizzato dalla tata familiare deve avere adeguati spazi e arredi che rispondano a requisiti di sicurezza e igiene, conformi alle normative vigenti in materia di civili abitazioni; l'ambiente deve essere accogliente, pulito e rispondente alle esigenze del bambino.

5. La tata familiare propone attività adeguate all'età dei bambini e garantisce il rispetto dei loro ritmi, dei loro bisogni psico-fisici e dei livelli di sviluppo raggiunti, in continuità con l'educazione proposta dalla famiglia. La tata intrattiene, inoltre, i rapporti con le famiglie dei bambini.

6. La Regione garantisce le funzioni di coordinamento dell'attività delle tate familiari, con modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 15 dicembre 1994, n. 77;

b) 27 gennaio 1999, n. 4.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. I coordinatori e gli educatori in servizio con tale qualifica presso i diversi soggetti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, nell'ambito dei servizi operanti sul territorio regionale, la qualifica professionale acquisita.

2. Fino all'adozione degli atti di cui all'articolo 2, comma 2, continuano a trovare applicazione le leggi regionali di cui all'articolo 12 e le relative disposizioni applicative.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere per l'applicazione della presente legge è stimato, a decorrere dall'anno 2006, in annui euro 6.300.000 di cui:

a) euro 6.000.000 per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, che gli enti locali esercitano utilizzando le proprie risorse, ivi inclusi:

1) i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale, determinati, per l'anno 2006, in euro 2.530.000 e, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale);

2) una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali che, per l'anno 2006, è determinata in euro 630.000;

b) euro 300.000 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 (Coordinamento pedagogico).

2. La Regione, nell'ambito dell'onere di cui al comma 1, lettera a), finanzia iniziative sperimentali relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnatale annualmente dallo Stato.

3. Gli oneri a carico del bilancio della Regione trovano copertura nello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008:

a) quanto ad euro 2.530.000, per il solo anno 2006, nell'obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) al capitolo 58420;

b) quanto ad euro 630.000, per il solo anno 2006, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.04 (Servizi sociali) al capitolo 61530;

c) quanto ad annui euro 300.000, per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) con le risorse disponibili del Fondo regionale per le politiche sociali (capitolo 61310) di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2001, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.