Legge regionale 6 marzo 1978, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 6 marzo 1978, n. 4

Concessione di contributi pluriennali all'ANAS per accelerare l'esecuzione di opere stradali in Valle d'Aosta.

(B.U. 30 marzo 1978, n. 2).

Art. 1.

(1)

Art. 2.

(2)

Art. 3.

Lo schema di convenzione con l'ANAS per la realizzazione delle opere e dell'intervento finanziario di cui all'articolo 1 sarą redatto a cura della Giunta regionale, ratificato dal Consiglio regionale, in armonia con il dettato della presente legge.

Il Presidente della Giunta č delegato a firmare la convenzione con l'ANAS ai sensi e nei limiti della presente legge.

Art. 4.

Per il finanziamento della spesa complessiva di lire nove miliardi la Giunta regionale č autorizzata:

- a contrarre nell'esercizio finanziario 1978 un mutuo di lire 3.000.000.000;

- per i successivi esercizi 1979 e 1980, a contrarre, ove non risultino disponibili altri fondi di bilancio, per ciascun esercizio, mutui fino alla concorrenza di tre miliardi di lire.

L'importo dei predetti mutui sarą introitato al Capitolo della Parte Entrata dei bilanci per i relativi anni finanziari corrispondenti al Capitolo 2700 della Parte Entrata del bilancio della Regione per l'anno 1977.

Art. 5.

Nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 verrą istituito il seguente nuovo Capitolo:

SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 5757 - Contributo all'ANAS per l'adeguamento della rete viaria statale gestita dall'Azienda in Valle d'Aosta (legge regionale 6 marzo 1978 n. 4) L. 3.000.000.000.

Art. 6.

L'annualitą posticipata, dovuta per l'intera durata dell'ammortamento previsto in anni 15, distintamente per quota capitale e quota interessi, prevista in annue lire 540.000.000 per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980, farą carico ad appositi istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1978 e successivi e la relativa spesa troverą copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui al Capitolo della Parte Entrata del bilancio della Regione per l'anno 1978, ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi, corrispondente al Capitolo 20 del bilancio per l'anno 1977.

Art. 7.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¦

(1) Articolo gią sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 51, successivamente sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 1979, n. 55, a sua volta abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 1980, n. 37. L'abrogazione, pertanto, si estende al presente articolo.

(2) Articolo gią sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 51, successivamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 agosto 1979, n. 55, a sua volta abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 1980, n. 37. L'abrogazione, pertanto, si estende al presente articolo.