Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7

Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

(B.U. 4 aprile 2006, n. 14)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Natura della società e statuto

Art. 3 - Oggetto sociale

CAPO II

INTERVENTI DI FINAOSTA S.p.A. E RAPPORTI CON LA REGIONE

Art. 4 - Gestioni finanziarie

Art. 5 - Interventi della gestione ordinaria

Art. 6 - Interventi della gestione speciale

Art. 7 - Modalità di intervento

Art. 8 - Applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Art. 9 - Recesso dalle partecipazioni

Art. 10 - Omissis

Art. 11 - Fondi speciali

Art. 12 - Emissione di obbligazioni

Art. 13 - Rapporti con la Regione

Art. 13bis - Omissis

CAPO III

ORGANI DI FINAOSTA S.p.A.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

Art. 15 - Collegio sindacale

Art. 16 - Omissis

Art. 17 - Omissis

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Abrogazioni

Art. 19 - Disposizione di coordinamento

Art. 20 - Disposizione transitoria

Art. 21 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., istituita ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

Art. 2

(Natura della società e statuto) (1)

1. FINAOSTA S.p.A. agisce, in considerazione delle finalità perseguite e per l'attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in qualità di ente strumentale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

2. Socio unico di FINAOSTA S.p.A. è la Regione.

3. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A. sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 3

(Oggetto sociale)

1. FINAOSTA S.p.A. ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione.

2. Lo scopo di cui al comma 1 è perseguito, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese, pubbliche e private, e di enti pubblici con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale. Per imprese, devono intendersi anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio regionale e ivi esercenti attività di impresa, arte o professione o produttori di reddito agrario; lo scopo di cui al comma 1 si intende, altresì, perseguito mediante interventi a favore di persone fisiche che agiscono per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, purché temporanee e funzionali a favorire, anche indirettamente, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale regionale. (1a)

3. Ai fini della presente legge, l'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa.

4. FINAOSTA S.p.A. può intervenire anche a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.

5. FINAOSTA S.p.A. può intervenire, inoltre, a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale che attuino iniziative al di fuori dello stesso, purché funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.

CAPO II

INTERVENTI DI FINAOSTA S.p.A. E RAPPORTI CON LA REGIONE

Art. 4

(Gestioni finanziarie) (2)

1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri nelle forme di cui all'articolo 5, ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa.

2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione ai sensi dell'articolo 6. FINAOSTA S.p.A. può, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.

Art. 5

(Interventi della gestione ordinaria)

1. Nell'ambito della gestione ordinaria, FINAOSTA S.p.A. può:

a) assumere partecipazioni, tendenzialmente temporanee, in società di capitali, anche straniere, già costituite o da costituire, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;

b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;

c) fornire consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e societaria e di strategia industriale;

d) assumere incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione, affidati dalla Regione.

Art. 6

(Interventi della gestione speciale)

1. Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:

a) interventi previsti dall'articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;

b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale;

c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.

cbis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea (2a);

cter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali (2a).

2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato. (3)

3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione. (4)

Art. 7

(Modalità di intervento)

1. Per il perseguimento degli scopi sociali, FINAOSTA S.p.A. può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fideiussorie, ad esclusione dell'attività bancaria e di raccolta del risparmio ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e successive modificazioni.

2. Per tutte le forme di intervento previste, FINAOSTA S.p.A. deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

3. Relativamente alle partecipazioni, FINAOSTA S.p.A. deve garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

4. Ciascuna delle partecipazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), non può superare la misura del 35 per cento del capitale sociale, ovvero del patrimonio netto della società interessata se inferiore al capitale sociale, tenuto anche conto delle quote o azioni indirettamente detenute da FINAOSTA S.p.A. mediante altre società dalla stessa partecipate.

5. Il limite di cui al comma 4 può essere superato per le partecipazioni a valere sulla gestione speciale, nonché per la gestione ordinaria nel caso di partecipazioni in società finanziarie e creditizie, in società che svolgono attività di factoring, locazione finanziaria, gestione di fondi di investimento, servizi alle imprese, gestione di impianti a fune e in società aventi come scopo sociale la realizzazione di strutture destinate a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

6. FINAOSTA S.p.A., nell'attuare eventuali interventi, sotto qualunque forma, a beneficio di società di assicurazioni, garantisce che tali interventi non alterino la concorrenza nell'offerta dei prodotti assicurativi.

7. FINAOSTA S.p.A. non può impiegare una somma superiore al 20 per cento del suo patrimonio di vigilanza nelle partecipazioni e negli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), in una sola impresa o gruppo di imprese. (5)

8. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti ai commi 4 e 7, nella determinazione dell'entità degli interventi, non si tiene conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto all'articolo 6.

Art. 8

(Applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) (5a)

1. Gli interventi di FINAOSTA S.p.A., in gestione ordinaria o speciale, sono effettuati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (5b).

Art. 9

(Recesso dalle partecipazioni)

1. Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte nell'ambito della gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), con esclusione di quelle di cui all'articolo 7, comma 5, e di quelle finalizzate al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale, deve avvenire tenendo conto dei programmi e dei progetti oggetto di intervento e del grado di sviluppo delle società alle quali le partecipazioni si riferiscono.

Art. 10

(Partecipazione al capitale sociale) (6)

Art. 11

(Fondi speciali)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, la Regione utilizza il fondo di dotazione costituito ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 16/1982.

2. Gli incrementi che in qualsiasi modo si verifichino sul fondo di dotazione di cui al comma 1 sono riportati, al termine di ciascun esercizio, in aumento del fondo stesso.

3. Il rendiconto del fondo di dotazione, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è allegato, per ciascun esercizio finanziario, al conto consuntivo della Regione.

Art. 12

(Emissione di obbligazioni)

1. FINAOSTA S.p.A. può emettere obbligazioni nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla normativa statale vigente.

Art. 13

(Rapporti con la Regione)

1. Il bilancio d'esercizio di FINAOSTA S.p.A., corredato delle relazioni degli amministratori sulla gestione, delle relazioni degli organi di controllo e del verbale di approvazione, è presentato al Presidente della Regione entro 30 giorni dall'approvazione, contestualmente ad un prospetto riepilogativo dei compensi, comprensivi degli eventuali benefits, spettanti agli amministratori e ai sindaci, ed è dallo stesso comunicato al Consiglio regionale.

2. FINAOSTA S.p.A. ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione. Tali rendiconti sono trasmessi anche al Presidente del Consiglio che li invia alle competenti commissioni consiliari. (7)

Art. 13bis

(Atti di indirizzo) (8)

CAPO III

ORGANI DI FINAOSTA S.p.A.

Art. 14

(Consiglio di amministrazione) (9)

1. FINAOSTA S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa statale vigente in materia bancaria e creditizia.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino a un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di riconferma.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste dall'articolo 15bis. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. L'intero consiglio di amministrazione cessa nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

4. I compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Art. 15

(Collegio sindacale) (10)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due membri supplenti, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia, i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato.

2. I compensi spettanti ai sindaci effettivi sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Per i sindaci supplenti, i compensi sono corrisposti dal momento del subentro al membro effettivo, nella misura rideterminata su base mensile.

Art. 15bis

(Nomina degli organi sociali) (11)

1. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta all'assemblea. In particolare:

a) l'assemblea nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno su designazione della giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, scelto tra i componenti del relativo consiglio, e gli altri su designazione della Giunta regionale;

b) l'assemblea nomina il Presidente e gli altri membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti, previa designazione degli stessi da parte della Giunta regionale.

2. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), in ragione della specificità dei requisiti e criteri di idoneità richiesti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti), per la designazione, finalizzata alla successiva nomina, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di competenza regionale, compresi i relativi Presidenti, la struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della medesima l.r. 11/1997, procede, almeno trenta giorni prima della scadenza degli organi da designare, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione di un avviso pubblico. L'avviso contiene l'indicazione delle cariche e dei requisiti specifici richiesti relativi all'incarico da conferire, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15. Dell'avviso è data ulteriore pubblicità attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione, anche tramite pubblicazione sul sito della società. Le domande presentate sono valutate ai soli fini delle nomine in scadenza.

3. I soggetti interessati presentano domanda per le cariche previste alla struttura regionale di cui al comma 2, corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti nel medesimo avviso. All'esito dell'istruttoria condotta dalla medesima struttura regionale, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di società ed enti partecipati, è redatto, sulla base dei dati autodichiarati, apposito elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

4. La Giunta regionale designa i propri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, compresi i relativi Presidenti, con propria deliberazione, attingendo dall'elenco di cui al comma 3. L'assemblea di FINAOSTA S.p.A. provvede alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

5. Gli organi competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia bancaria e creditizia provvedono, nei trenta giorni successivi alla nomina, alla verifica della sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità richiesti e autodichiarati dall'esponente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 16

(Consiglio di gestione) (12)

Art. 17

(Consiglio di sorveglianza e controllo contabile) (13)

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 giugno 1982, n. 16;

b) 19 giugno 1984, n. 24;

c) 2 gennaio 1989, n. 1;

d) 4 settembre 1991, n. 39;

e) 30 marzo 1994, n. 8;

f) 16 agosto 1994, n. 46;

g) 9 marzo 1995, n. 8;

h) 12 novembre 2001, n. 30.

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41;

b) l'articolo 31 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 19

(Disposizione di coordinamento)

1. Ogni riferimento alla l.r. 16/1982 contenuto nella legislazione regionale deve intendersi effettuato alla presente legge.

Art. 20

(Disposizione transitoria)

1. Gli organi di FINAOSTA S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza naturale e, comunque, sino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 2 recitava:

"(Natura della società e statuto)

1. FINAOSTA S.p.A. agisce, in considerazione delle finalità perseguite, in qualità di ente strumentale della Regione.

2. Possono essere soci di FINAOSTA S.p.A., oltre alla Regione, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le banche e gli intermediari finanziari, le società finanziarie e creditizie controllate da banche e da intermediari finanziari, le società di assicurazione, i consorzi di imprese legalmente costituiti e le società di servizi controllate da associazioni di categorie produttive.

3. Alla Regione è riservata la proprietà del 75 per cento delle azioni di FINAOSTA S.p.A..

4. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A., già adottato ai sensi della l.r. 16/1982, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.".

(1a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 13 luglio 2021, n 16.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. Lo scopo di cui al comma 1 è perseguito, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese, pubbliche e private, e di enti pubblici con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava.

"(Gestioni finanziarie)

1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri, nelle forme di cui all'articolo 5, ovvero per conto della Regione o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti.

2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. La gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 6, o di altri enti, si definisce speciale. FINAOSTA S.p.A. può, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione, da FINAOSTA stessa o da altri enti pubblici.".

(2a) Lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

(3) Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 31 novembre 2012, n 31.

Il comma 2 dell'articolo 6 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7:

"2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione [o dagli altri enti] senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.".

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 6 recitava:

"2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione o dagli altri enti senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.".

(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 6 recitava:

"3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione o dagli altri enti.".

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 7 recitava:

"7. FINAOSTA S.p.A. non può impiegare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio di vigilanza nelle partecipazioni e negli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), in una sola impresa o gruppo di imprese.".

(5a) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 8 recitava:

(Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE).

(5b) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. Gli interventi di FINAOSTA S.p.A., in gestione ordinaria o speciale, sono effettuati nel rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.".

(6) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:

"(Partecipazione al capitale sociale)

1. Ogni aumento di capitale deve essere attuato in modo che la partecipazione di soggetti diversi dalla Regione sia contenuta, complessivamente, nella misura massima del 25 per cento del capitale sociale.".

(7) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. FINAOSTA S.p.A. ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione. Tali rendiconti sono trasmessi anche al Presidente del Consiglio.".

(8) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7, e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13bis recitava:

"Art. 13bis

(Atti di indirizzo)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.

2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attività o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate.".

(9) Articolo sostituito nella sua interezza, dopo le modifiche a singoli commi illustrate in fondo alla presente nota, dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 13 luglio 2021, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 14 recitava:

Art. 14

(Consiglio di amministrazione)

1. FINAOSTA S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri aventi i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia.

2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del consiglio di amministrazione e di due terzi dei consiglieri, con arrotondamento per eccesso, di cui uno da scegliersi tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società, uno da scegliersi, d'intesa tra la Giunta regionale e la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa e uno da scegliersi all'interno di una terna di nomi indicati da Confindustria Valle d'Aosta e scelti tra i legali rappresentanti dei soci effettivi ad essa aderenti.

3. La nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea degli azionisti. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

5. Il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto tra persone in possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale in scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell'amministrazione, scienze statistiche o ingegneria gestionale o lauree equipollenti e, inoltre, di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui al comma 4, ferma restando un'esperienza complessiva di almeno cinque anni.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste dal presente articolo. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. L'intero consiglio di amministrazione cessa nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

7. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione, e se nominati decadono, coloro che abbiano lite pendente con FINAOSTA S.p.A.; l'incompatibilità sussiste anche quando detta condizione interessi il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado.

8. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione, e se nominati decadono, coloro che siano in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con dipendenti di FINAOSTA S.p.A..

9. I compensi spettanti al Presidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea degli azionisti.".

Il comma 1 dell'articolo 14 era già stato modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7, nel modo seguente:

"1. FINAOSTA S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia.".

Il comma 2 dell'articolo 14 era già stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 88 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8, nel modo seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società al fine dell'esercizio del controllo analogo e uno su designazione della giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa."

e, precedentemente, era già stato modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20, nel modo seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società al fine dell'esercizio del controllo analogo e uno da scegliere, d'intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa."

ed era stato sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7, nel modo seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società e uno da scegliere, d'intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa.".

Il comma 3 dell'articolo 14 era già stato sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7, nel modo seguente:

"3 I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di riconferma.".

Il comma 9 dell'articolo 14 era già stato modificato dall'art. 7, comma 4, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7, nel modo seguente:

"9. I compensi spettanti al Presidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea.".

(10) Articolo sostituito nella sua interezza, dopo le modifiche a singoli commi illustrate in fondo alla presente nota, dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 13 luglio 2021, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

Art. 15

(Collegio sindacale e controllo contabile)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi.

2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di uno supplente.

3. La nomina degli altri membri del collegio è effettuata dall'assemblea degli azionisti.

4. L'assemblea degli azionisti determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.

5. Il Presidente e i membri del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia e, nei loro confronti, non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

6. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o, nell'ipotesi di cui all'articolo 2409bis, comma 3, del codice civile, dal collegio sindacale.".

La rubrica dell'articolo 15 era già stata sostituita dall'art. 1, comma 4, lettera a), della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20, nel modo seguente:

"(Collegio sindacale)"

Il comma 1 dell'articolo 15 era già stato modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7, nel modo seguente:.

"1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.".

Il comma 2 dell'articolo 15 era già stato sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7, nel modo seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile la Giunta regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti.".

Il comma 3 dell'articolo 15 era già stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Il comma 4 dell'articolo 15 era già stato modificato dall'art. 1, comma 4, lettera b), della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20, nel modo seguente:

"4. L'assemblea determina i compensi da corrispondere ai sindaci effettivi.".

ed era già stato precedentemente sostituito dall'art. 8, comma 4, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7, nel modo seguente:

"4. L'assemblea determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.".

Il comma 6 dell'articolo 15 era già stato abrogato dall'art. 1, comma 4, lettera c), della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

(11) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16.

(12) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo16 recitava.

"(Consiglio di gestione)

1. L'amministrazione di FINAOSTA S.p.A. può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2409octies e seguenti del codice civile ed in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14, da un consiglio di gestione.

2. Il consiglio di gestione è nominato dall'assemblea degli azionisti ed è composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri aventi i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia e i requisiti di professionalità di cui all'articolo 14, commi 4 e 5.

3. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del consiglio di gestione e di due terzi dei consiglieri, con arrotondamento per eccesso, di cui uno da scegliersi, d'intesa tra la Giunta regionale e la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa e uno da scegliersi all'interno di una terna di nomi indicati da Confindustria Valle d'Aosta e scelti tra i legali rappresentanti dei soci effettivi ad essa aderenti.

4. La nomina degli altri componenti del consiglio di gestione spetta all'assemblea degli azionisti. I componenti del consiglio di gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Al consiglio di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 7, 8 e 9.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, l'assemblea degli azionisti provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui al presente articolo.".

(13) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 17 recitava:

"(Consiglio di sorveglianza e controllo contabile)

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 16, il controllo su FINAOSTA S.p.A. è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409octies e seguenti del codice civile, da un consiglio di sorveglianza composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri i quali durano in carica tre esercizi.

2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del consiglio di sorveglianza e di un componente. Se il consiglio di sorveglianza è composto da più di tre membri, la Giunta regionale nomina i due terzi dei componenti, con arrotondamento per eccesso. La nomina degli altri componenti spetta all'assemblea degli azionisti.

3. L'assemblea degli azionisti determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai membri del consiglio di sorveglianza.

4. Il Presidente del consiglio di sorveglianza deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; gli altri membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia oppure possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 14, comma 4, per i membri del consiglio di amministrazione.

5. Nei confronti dei componenti del consiglio di sorveglianza non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2409duodecies del codice civile.

6. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.".