Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

(B.U. 14 marzo 2006, n. 11)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1) (1)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2) (2)

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3) (3)

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4) (4)

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5) (5)

Art. 6

(Abrogazione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 27/1998 č abrogato.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 7) (6)

Art. 8

(Modificazione all'articolo 8) (7)

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 9)

1. (8)

2. (9)

Art. 10

(Modificazione all'articolo 10) (10)

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 14) (11)

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 15) (12)

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 16) (13)

Art. 14

(Modificazione all'articolo 17) (14)

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 18) (15)

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 18bis) (16)

Art. 17

(Inserimento dell'articolo 18ter) (17)

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 19) (18)

Art. 19

(Modificazione all'articolo 20) (19)

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 23) (20)

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 24) (21)

Art. 22

(Modificazione all'articolo 25) (22)

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 27) (23)

Art. 24

(Modificazione all'articolo 28) (24)

Art. 25

(Modificazioni all'articolo 30)

1. (25)

2. (26)

3. (27)

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 43) (28)

Art. 27

(Modificazione all'articolo 44)

1. Il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 27/1998 č abrogato.

Art. 28

(Sostituzione dell'articolo 45) (29)

Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 46) (30)

Art. 30

(Modificazioni all'articolo 47)

1. (31)

2. (32)

Art. 31

(Inserimento dell'articolo 47bis) (33)

Art. 32

(Modificazione all'articolo 48) (34)

Art. 33

(Modificazione all'articolo 49) (35)

Art. 34

(Modificazione all'articolo 50) (36)

Art. 35

(Modificazioni all'articolo 51)

1. (37)

2. (38)

3. (39)

Art. 36

(Modificazioni all'articolo 52)

1. (40)

2. (41)

Art. 37

(Inserimento dell'articolo 57bis) (42)

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Gli enti cooperativi che risultano iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che presentano alla struttura competente in materia di cooperazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso della condizione di mutualitą prevalente sono iscritti, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualitą prevalente, a far data dal 31 marzo 2005.

2. La struttura competente, previa verifica da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge della permanenza dei requisiti formali di cui all'articolo 2514 del codice civile, conferma l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualitą prevalente.

3. In caso di difetto di taluno dei requisiti formali di cui all'articolo 2514 del codice civile ovvero di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto, la struttura competente provvede all'iscrizione nella sezione degli enti privi del requisito predetto; di tale variazione č data comunicazione all'ente cooperativo e ai competenti uffici del registro delle imprese.

4. Le disposizioni di cui al capo I del titolo IV della l.r. 27/1998, vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle domande di ammissione ai contributi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 della l.r. 27/1998 stessa, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione o di rigetto.

Art. 39

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 23 e 31 č determinato in annui euro 140.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito del medesimo obiettivo pro-grammatico, mediante l'utilizzo:

a) di annui euro 10.000 a decorrere dal 2006, dello stanziamento iscritto al capitolo 46440 (Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi);

b) di annui euro 130.000 a decorrere dal 2006, dello stanziamento iscritto al capitolo 46460 (Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di avvio attivitą e per nuovi investimenti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta re-gionale č autorizzata ad apportare, con propria deli-berazione, su proposta dell'assessore regionale com-petente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(2) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(3) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(4) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(5) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(6) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(7) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(8) Inserisce il comma 01 all'art. 9 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(9) Modifica il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(10) Sostituisce il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(11) Sostituisce l'art. 14 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(12) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(13) Sostituisce l'art. 16 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(14) Modifica il numero 5) della lettera a) del comma 3 dell'art. 17 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(15) Sostituisce l'art. 18 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(16) Inserisce l'art. 18bis alla L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(17) Inserisce l'art. 18ter alla L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(18) Sostituisce l'art. 19 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(19) Sostituisce il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(20) Sostituisce l'art. 23 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(21) Sostituisce l'art. 24 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(22) Modifica il comma 1 dell'art. 25 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(23) Sostituisce l'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(24) Sostituisce il comma 4 dell'art. 28 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(25) Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 30 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(26) Aggiunge la lettera bbis) al comma 2 dell'art. 30 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(27) Modifica il comma 3 dell'art. 30 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(28) Sostituisce l'art. 43 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(29) Sostituisce l'art. 45 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(30) Sostituisce l'art. 46 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(31) Sostituisce il comma 1 dell'art. 47 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(32) Sostituisce il comma 2 dell'art. 47 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(33) Inserisce l'art. 47bis alla L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(34) Sostituisce il comma 1 dell'art. 48 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(35) Modifica il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(36) Modifica il comma 1 dell'art. 50 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(37) Modifica il comma 1 dell'art. 51 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(38) Inserisce il comma 3bis all'art. 51 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(39) Inserisce il comma 3ter all'art. 51 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(40) Inserisce il comma 2bis all'art. 52 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(41) Inserisce il comma 2ter all'art. 52 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(42) Inserisce l'art. 57bis alla L.R. 5 maggio 1998, n. 27.