Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32 - Testo vigente

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 32

Disposizioni per l'acquisizione degli immobili siti al colle del Piccolo San Bernardo.

(B.U. 27 dicembre 2005, n. 54)

Art. 1

(Finalitą)

1. Al fine di valorizzare il comprensorio del colle del Piccolo San Bernardo, la Regione promuove la costituzione, con il Consiglio generale della Savoia, di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, per l'acquisizione della proprietą dei seguenti immobili:

a) ospizio del Piccolo San Bernardo;

b) giardino alpino Chanousia;

c) ex gendarmeria.

Art. 2

(Adempimenti costitutivi)

1. Il Presidente della Regione č autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario al perseguimento delle finalitą di cui all'articolo 1, provvedendo, in particolare, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto del GEIE, approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione i contenuti di massima degli accordi da sottoscriversi con i soggetti individuati per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 270.000 per l'anno 2005 e in annui euro 15.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa sia del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, sia, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Valle d'Aosta), del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, sia con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01. (Interventi su beni patrimoniali), al capitolo 35060 (Spese per l'acquisto di beni patrimoniali), per euro 270.000 per l'anno 2005 e per annui euro 15.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.