Legge regionale 18 novembre 2005, n. 28 - Testo storico

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 28

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21.

(B.U. 13 dicembre 2005, n. 52)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazione d'origine protette), come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Interventi finanziari)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle DOP o IGP, la Regione concede loro un contributo annuale temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere azzerato nei sei anni solari successivi all'attivazione dei sistemi di controllo.

2. I contributi previsti al comma 1 possono essere erogati anche a favore dei Consorzi riconosciuti di cui all'articolo 10, qualora rappresentino i propri associati e per conto di essi sostengano le spese.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel primo anno, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammessa. Negli anni successivi, la percentuale di intervento è ridotta progressivamente fino al:

a) 90 per cento nel secondo anno;

b) 80 per cento nel terzo anno;

c) 70 per cento nel quarto anno;

d) 60 per cento nel quinto anno;

e) 50 per cento nel sesto anno, per poi essere ridotta a zero.

4. Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le domande devono essere relative ai cicli di controlli effettuati fino all'anno 2011. I contributi cessano nell'anno 2017.

5. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate. La spesa ammessa non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati.

6. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all'anno.?.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006, sia del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di euro 5.000 delle risorse iscritte al capitolo 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)? dello stesso obiettivo programmatico e degli stessi bilanci di cui al comma 2.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a coloro che usufruiscono già degli aiuti di cui alla l.r. 13/2001, limitatamente agli anni mancanti al compimento del periodo di sei anni, con una riduzione annuale della percentuale di intervento pari al 10%.