Legge regionale 18 novembre 2005, n. 27 - Testo storico

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 27

Disposizioni in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

(B.U. 13 dicembre 2005, n. 52)

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale dall'articolo 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina la procedura per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali.

Art. 2

(Insindacabilità)

1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 sono comprese tutte le attività che costituiscono esplicazione, in aula e negli organi interni del Consiglio, delle funzioni consiliari tipiche, ovverosia le attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dallo Statuto speciale, dalla Costituzione e da altre fonti normative cui lo Statuto e la Costituzione rinviano, che si estrinsecano nella presentazione di progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni, in qualsiasi espressione di voto, in interventi e in ogni altro atto consiliare.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 1 sono altresì comprese le attività, connesse alla funzione di consigliere e collegate da nesso funzionale all'esercizio delle funzioni consiliari tipiche di cui al comma 2, anche se espletate al di fuori dell'aula e degli organi interni del Consiglio.

4. Il Consiglio regionale è l'organo competente a valutare l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati da un proprio componente.

Art. 3

(Valutazione di insindacabilità)

1. Qualora un consigliere regionale sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

2. La Conferenza dei capigruppo procede all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e riferisce al Consiglio stesso ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui al comma 3.

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione motivata, valuta la sussistenza di una causa di insindacabilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. Qualora il Consiglio regionale deliberi favorevolmente in ordine alla sussistenza di una causa di insindacabilità, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della Regione.