Regolamento regionale 27 ottobre 1980, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 27 ottobre 1980, n. 2

Modifiche al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio.

Art. unico

L’articolo 4 del regolamento per il servizio di economato, demanio e patrimonio, approvato dal Consiglio regionale il 6 aprile 1962, è sostituito dal seguente articolo:

"L’economato regionale può disporre, qualora se ne ravvisi la necessità ed inderogabilità, pagamenti in contanti per interventi ed iniziative preventivamente autorizzati dalla Giunta e le cui deliberazioni siano divenute esecutive.

Il pagamento è disposto, su conforme ordine del dirigente di assessorato o di servizio competente, nei limiti dell’impegno di spesa stabilito dalla Giunta regionale.

Per provvedere al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi, è disposta, a favore dell’economo regionale, una o più anticipazioni fino all’ammontare massimo di L. 200 milioni, da rendicontare alla chiusura di ogni esercizio, con compensazione totale a pareggio.

Il reintegro delle somme anticipate è effettuato mediante emissione di mandati a quietanza dell’economo regionale, con imputazione degli stessi ai singoli impegni di spesa autorizzati dalla Giunta e sulla base delle norme di cui alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.